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Montascale in condominio, quando è possibile?

Quando e in che modo è possibile procedere all'installazione di un montascale o servo scale in condominio.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Il montascale (anche detto "servo scale") è una tipologia di dispositivo meccanico che viene utilizzato per consentire a persone con difficoltà motorie di salire le scale o superare ostacoli e dislivelli.

Appare evidente come si tratti di un ausilio essenziale per realizzare il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in un edificio privato ai sensi della legge n. 13/1989, dunque anche in condominio.

L'installazione del dispositivo

In particolare, qualora risulti necessaria la presenza di un simile dispositivo per agevolare il condomino o i condomini con difficoltà di movimento, la decisione inerente la sua istallazione potrà essere adottata dall'assemblea, come prescrive la legge n. 13/1989.

Questa afferma che le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate all'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.

Tali innovazioni, soggiunge la legge, non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, c.c. e per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui all'art. 1120, quarto comma, c.c. che altresì vieta le innovazioni che alterino il decoro architettonico dello stabile o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

In caso di inerzia dell'assemblea, sollecitata sul punto, all'installazione potrà provvedervi anche direttamente il condomino. Infatti, sempre la legge n. 13/1989 (art. 2, comma secondo) precisa che qualora il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, i portatori di handicap o chi ne esercita la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, potranno installare, a proprie spese, servo-scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e potranno anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.

Se l'installazione avviene ad opera del singolo, la spesa rimarrà dunque a suo esclusivo carico, così come anche nel caso in cui lo stesso abbia deciso di provvedere ad installare il montascale per disabili senza richiedere alcun preventivo assenso all'assemblea, in virtù della previsione di cui all'art. 1102 c.c. che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, apportando a tal fine e a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Una conferma in tal senso giunge anche dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione (cfr. sent. 3858/2016) ha chiarito che "con riferimento alla installazione degli impianti cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, l'art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989, prevede una forma di autotutela, consentendo al portatore di handicap di superare il rifiuto del condominio e di installare a sue spese servo scala o altre strutture mobili, ovvero di modificare l'ampiezza delle porte d'accesso".

Necessaria la presenza del portatore di handicap?

La sentenza summenzionata prevede anche che, "ai fini della installazione del dispositivo antibarriera, è necessaria la presenza di un soggetto residente portatore di handicap, anche in funzione dell'erogazione di contributi pubblici.

Tuttavia, se la genesi dell'innovazione in autotutela è strettamente legata alla persona affetta da minorazione, non altrettanto è a dirsi dell'uso del dispositivo - chiarisce la Cassazione - che può servire contemporaneamente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio, dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera realizzata con il contributo pubblico non venga meno con la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato".

Ecco quando è illegittima l'installazione dell'ascensore

In realtà, parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Firenze, 10 novembre 2004 n. 4385) ha affermato che, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente orientata del secondo comma dell'art..2 della L. n. 13/1989e in virtù della ratio legis risultante anche dal sistema complessivo della legislazione in materia di disabilità, "il diritto del singolo condomino di installare servo scala o strutture mobili e facilmente amovibili prescinde dalla sua qualità di portatore di handicap o di esercente la tutela o potestà su un portare di handicap, poiché l'attribuzione di tale diritto tende a soddisfare esigenze extrapatrimoniali che non si esauriscono nella sfera degli interessi dominicali, ma concernono la salvaguardia di diritti fondamentali della persona, tra i quali rientra il dritto del portatore di handicap di svolgere una vita di relazione completa e, quindi, di frequentare per le più varie ragioni le persone che abitino in un immobile condominiale per lui inaccessibile".

Un orientamento che si conforma a un risalente indirizzo della Corte Costituzionale (cfr. sent. n.167/1999), secondo cui la legislazione relativa ai portatori di handicap avrebbe introdotto disposizioni generali per la costruzione di edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili.

Di conseguenza, le disposizioni dovrebbero ritenersi vigenti indipendentemente dall'effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili ancora.

Barriere architettoniche, niente detrazioni se la fattura è generica

Va ancora oltre la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 7938/2017, afferma che le norme in tema di superamento delle barriere architettoniche si applichino anche alle persone anziane che, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, presentano problemi fisici e/o di movimento.

In tale occasione, il collegio ha precisato che "il concetto di disabilità va interpretato in senso ampio, anche alla luce della nuova dimensione che ha assunto il diritto alla salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, sì da doversi ritenere che la normativa concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della L. 13/1989 debba ritenersi applicabile anche alle persone che, in condizione dell'età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano comunque disagi fisici e difficoltà motorie".

Tale conclusione è stata avvalorata anche dal Consiglio di Stato (cfr. sent. 4824/18 ottobre 2017), secondo cui la normativa di favore recata dalla L. 13/1989, "in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall'intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali e non di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale".

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