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Come ripartire la spesa per l'installazione di un montascale per disabili?

Montascale per disabili in condominio, come va ripartita la spesa.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'eliminazione delle barriere architettoniche in condominio è tema che dall'approvazione della legge n. 13 del 1989 ha assunto rilievo via via sempre più centrale in relazione agli interventi sulle parti comuni dell'edificio.

Le opere finalizzate a garantire l'accessibilità dell'edificio possono essere realizzate su decisione dell'assemblea, ma anche per iniziativa del singolo condòmino.

La più nota è certamente quella dell'installazione di un ascensore, ma sono tanti i dispositivi utili allo scopo. Uno di questi è l'installazione di un montascale.

Installazione montascale in condominio, il quesito

Ci scrive un nostro lettore:

«Nel condominio in cui vivo è stato installato un montascale per disabili; l'amministratore ha ripartito la spesa in base ai millesimi di proprietà. È corretto? E le spese di manutenzione? Come dovranno essere suddivise?»

Queste le domande che ci sono state poste da un nostro lettore.

Per dare una risposta bisogna, prima d'ogni cosa, chiarire chi ha deciso questa installazione.

L'installazione di un montascale può essere decisa:

a) dall'assemblea;

b) dal condomino in seguito all'inerzia dell'assemblea sollecitata sul punto.

Installazione montascale in condominio, le prerogative dell'assemblea ed i diritti dei condòmini

La legge n. 13 del 1989 è chiarissima sul punto: "nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages" (art. 2, secondo comma, l. n. 13/89).

Se l'installazione è avvenuta ad opera del singolo, pertanto, la spesa è a suo esclusivo carico.

Stesso discorso per il caso in cui il condomino abbia provveduto all'installazione del montascale per disabili semplicemente ai sensi dell'art. 1102 c.c., ossia di propria iniziativa e senza avanzare richiesta all'assemblea.

Il Comune non può negare l'installazione di un montascale

In entrambi i casi l'installazione dev'essere fatta in modo tale da non ledere la destinazione d'uso delle cose comuni, da non alterare il decoro e da non pregiudicare l'altrui diritto all'uso.

Installazione montascale in condominio, la delibera dell'assemblea ed il riparto della spesa

C'è poi la possibilità che sia l'assemblea a decidere sull'installazione di un montascale. In tal caso, dice il primo comma dell'art. 2 legge n. 13/89, "le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile".

La deliberazione sull'installazione può essere considerata alla stregua di un'innovazione gravosa, sicché i condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi (cfr. art. 2, terzo comma, legge n. 13 del 1989).

Trattandosi di opere innovative le spese devono essere ripartite tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

Chiaramente se alcuni di essi hanno informato l'amministratore della loro intenzione di non partecipare, la spesa dovrà essere suddivisa solamente tra i favorevoli e sempre sulla base dei millesimi di proprietà, purché l'opera stessa possa essere considerata un'innovazione gravosa.

Manutenzione del montascale in condominio, il criterio di riparto applicabile

Quanto alle spese di manutenzione, ad avviso di chi scrive, stante l'analogia di funzione con l'ascensore, esse devono essere ripartite tra tutti i condòmini (o tra quelli che hanno partecipato all'installazione) ai sensi dell'art. 1124 c.c., rubricato Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori, che recita:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».

La spesa d'installazione spetta al proprietario, a meno che il conduttore, ma è un caso davvero insolito e per certi versi ai limiti del lecito, non abbia deciso di propria sponte di installarlo.

Le spese di manutenzione, in quanto connesse all'uso, spettano al conduttore.

Gli interventi di installazione di montascale, come anche gli altri volti al superamento delle barriere architettoniche, godono del beneficio delle detrazioni fiscali previsti in relazione alle ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis d.p.r. n. 918/86).

Barriere architettoniche in condominio e uso delle parti comuni

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