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Installazione ascensore per disabili: contrasto di norme?

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Salve a tutti.

 

Ho un quesito per chi è più esperto di me in materia...

 

La questione è relativa all'installazione di un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto e dove risiede un disabile.

 

Siamo d'accordo che, in tal caso, ci si trova dinanzi ad una innovazione volta all'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 1120, comma II, c.c.), la quale, stando al nuovo testo dell'art. 1136 c.c., deve essere deliberata con le maggioranze di cui all'art. 1136, II, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio).

 

Il problema si pone, però, se si prende in considerazione anche l'art. 2, comma I, L. 13/89 (la legge per il superamento delle barriere architettoniche), il quale invece dispone testualmente che "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile" (ovvero - per sintetizzare - in II° convocazione con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 1/3 valore dell'edificio).

 

Sono io che non ci sto capendo niente, oppure il mio dubbio è più o meno fondato??

 

Fatemi sapere.

 

Grazie in anticipo.

scusa ma a me sembra che affermino la stessa cosa ,sia l'art 1120 che la legge 13/89 .

scusa ma a me sembra che affermino la stessa cosa ,sia l'art 1120 che la legge 13/89 .

No, il confronto è tra quanto afferma il nuovo art. 1136 c.c. (ovvero che le delibere che hanno ad oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche devono essere prese dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio - vale a dire la maggioranza indicata dal II° comma dell'art. 1136) e quello che afferma l'art. 2, comma I, L. 13/89 il quale, invece, richiama per tali tipi di delibere anche il III° comma dell'art. 1136 (ovvero - per sintetizzare - in II° convocazione con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 1/3 valore dell'edificio).

 

Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure....!!

 

Attendo Vs. risposte

perdonami, ok che l'autorizzazione all'ascensore non lo puoi negare (stando alla legge) ma non ti puoi avvalere dell'innovazione gravosa e volluttuaria ?!? e quindi tirartene fuori ?!?

 

In buona sostanza: ok, che la legge permetta all'invalido di abbattere le barriere ma altrettanto ok che tu possa tirarti fuori da detta innovazione.

 

Io ho la stessa situazione e domani farò dissidenza per la storia dell'ascensore.

 

D'altro canto, io ti do il permesso per farlo a casa mia ma non è detto che te lo devo pagare... per quello sono previsti già degli sgravi e la regione interviene a supporto!

 

Almeno penso vada così...

perdonami, ok che l'autorizzazione all'ascensore non lo puoi negare (stando alla legge) ma non ti puoi avvalere dell'innovazione gravosa e volluttuaria ?!? e quindi tirartene fuori ?!?

 

In buona sostanza: ok, che la legge permetta all'invalido di abbattere le barriere ma altrettanto ok che tu possa tirarti fuori da detta innovazione.

 

Io ho la stessa situazione e domani farò dissidenza per la storia dell'ascensore.

 

D'altro canto, io ti do il permesso per farlo a casa mia ma non è detto che te lo devo pagare... per quello sono previsti già degli sgravi e la regione interviene a supporto!

 

Almeno penso vada così...

Il fatto è che io non voglio tirarmi indietro, anzi sono favorevole all'ascensore e sto cercando di capire qual è la maggioranza a cui bisogna far riferimento per procedere all'installazione (stando anche la presenza dell'invalido)!!

perdonami, ok che l'autorizzazione all'ascensore non lo puoi negare (stando alla legge) ma non ti puoi avvalere dell'innovazione gravosa e volluttuaria ?!? e quindi tirartene fuori ?!?

 

In buona sostanza: ok, che la legge permetta all'invalido di abbattere le barriere ma altrettanto ok che tu possa tirarti fuori da detta innovazione.

 

Io ho la stessa situazione e domani farò dissidenza per la storia dell'ascensore.

 

D'altro canto, io ti do il permesso per farlo a casa mia ma non è detto che te lo devo pagare... per quello sono previsti già degli sgravi e la regione interviene a supporto!

 

Almeno penso vada così...

 

"io ti do il permesso per farlo a casa mia ma non è detto che te lo devo pagare" sarebbe piu' giusto affermare "NOI ti diamo il permesso per farlo a casa NOSTRA ma non è detto che te lo devo pagare "

 

NOI (perché eventualmente e' la pluralita' dell'assemblea e non il singolo condomino che decide in merito)

NOSTRA (le parti comuni sono comproprieta' di tutti i condomini e non di un singolo )

"io ti do il permesso per farlo a casa mia ma non è detto che te lo devo pagare" sarebbe piu' giusto affermare "NOI ti diamo il permesso per farlo a casa NOSTRA ma non è detto che te lo devo pagare "

 

NOI (perché eventualmente e' la pluralita' dell'assemblea e non il singolo condomino che decide in merito)

NOSTRA (le parti comuni sono comproprieta' di tutti i condomini e non di un singolo )

Sì, vabbé.......!!!

Salve a tutti.

 

Ho un quesito per chi è più esperto di me in materia...

 

La questione è relativa all'installazione di un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto e dove risiede un disabile.

 

Siamo d'accordo che, in tal caso, ci si trova dinanzi ad una innovazione volta all'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 1120, comma II, c.c.), la quale, stando al nuovo testo dell'art. 1136 c.c., deve essere deliberata con le maggioranze di cui all'art. 1136, II, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio).

 

Il problema si pone, però, se si prende in considerazione anche l'art. 2, comma I, L. 13/89 (la legge per il superamento delle barriere architettoniche), il quale invece dispone testualmente che "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile" (ovvero - per sintetizzare - in II° convocazione con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 1/3 valore dell'edificio).

 

Sono io che non ci sto capendo niente, oppure il mio dubbio è più o meno fondato??

 

Fatemi sapere.

 

Grazie in anticipo.

Salve,

leggendo la legge 13/89 art.2 è abbastanza chiara sui quorum da utilizzare. Nel diritto però esiste una c.d. abrogazione tacita che consente alle norme successive che regolano la stessa materia di sostituire le precedenti. Il nostro ordinamento è stracolmo di norme (più o meno buone, di sicuro molte dimenticate), sarebbe impensabile che il legislatore (che già ci mette secoli a fare una legge) avesse l'obbligo di dover indicare tutte le norme che sostituisce.

Grazie a questo istituto quindi si emana una legge e si abrogano le precedenti. Dunque la nuova normativa in ambito condominiale è senz'altro la L. 220/2012!

Nessun altra!

Ciò significa che i quorum da utilizzare sono quelli stabiliti dall'art. 1120, 2° comma. Voglio inoltre ricordare quanto dispone l'art. 1136, 4° comma:

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Dunque non vi sono più dubbi, che sia in prima che in seconda convocazione, per l'abbattimento delle barriere architettoniche sarà necessario la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio!

 

Cordiali saluti.

confermo che l'innovazione in presenza di disabile serve una maggioranza semplice

 

maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio

 

Se qualcuno non vuole avvalersi dell'innovazione può sottrarsi alla spesa però...

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