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L'ascensore condominiale prevale sul servoscale del singolo condòmino.

Via il servoscala installato dal singolo condòmino se impedisce l'installazione dell'ascensore deliberato in sede di assemblea.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Occorre contemperare i contrapposti interessi per garantire a tutti l'uso dei beni comuni; il diritto dei condòmini ad installare l'ascensore non può essere completamente sacrificato dall'esigenza del condomino di munirsi del servoscala.

Tanto più se, come nel caso di specie, la tecnologia offre soluzioni soddisfacenti, montando un modello di servoscala compatibile con l'intenzione dei condòmini di realizzare, negli stessi luoghi, un ascensore.

È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1797 del 27 gennaio 2015.

Per il giudice va rimosso il servo scala già installato, sostituendolo con uno compatibile con l'ascensore deliberato dall'assemblea. Il diverso modello di montascale,individuato dalla stessa assemblea, è idoneo a soddisfare ogni esigenza: consente di superare le barriere architettoniche a tutela del singolo proprietario e, al contempo, di realizzare l'ascensore, garantendoil pari uso della tromba delle scale.

I fatti - L'assemblea di condominio delibera la realizzazione di un ascensore, a spese dei soli condòmini favorevoli all'installazione. Quasi contemporaneamente, una coppia di condòmini comunica la propria intenzione di installare, a proprie spese e nello stesso luogo, un servoscala per consentire l'accesso ad un familiare affetto da handicap motorio. Il problema è che il servo scala impedisce la realizzazione dell'ascensore.

L'assemblea, allora, delibera un nuovo progetto che prevede l'installazione dell'ascensore insieme ad un diverso modello di servoscala, compatibile con l'ascensore, con spese interamente a carico dei condòmini.

Nonostante la soluzione proposta dall'assemblea, i condòmini fanno installare il proprio modello di servo scala, bloccando così il progetto approvato in assemblea.

Il Condominio chiede quindi la rimozione del servo scala, che impedisceil pari uso della tromba delle scale. Di contro, i condòmini ritengono illegittima la delibera dell'assemblea, perché l'ascensore costituisce un'innovazione vietata, mentre il servoscala da loro installato non comporta alcuna lesione all'uso dei beni comuni.In ogni caso, affermanodi aver esercitato un loro diritto, quello alla eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 2, comma 2, L. n. 13/1989.

Così sintetizzata la questione, il tribunale chiarisce anzitutto che l'installazione di un ascensore può avvenire per iniziativa dell'assemblea (con imputazione dell'opera all'intera collettività, anche con riferimento alle spese, a cui partecipano anche tutti i condòmini, anche dissenzienti) ovvero anche di un gruppo di condòmini o di un solo condòmino, in questo caso con imputazione dell'opera e dei relativi costi ai soli "promotori".

Nel primo caso, si rientra nella disciplina delle innovazione ex art. 1120 c.c., nel secondo caso nella disciplina degli usi consentiti dei beni comuni ex art. 1102 c.c.

"È pur vero - si legge nella sentenza - che con tale intervento si pone in essere non solo una maggiore utilizzazione ma anche una modifica strutturale di parti comuni: in genere della tromba della scala e dei pianerottoli." Ma è anche vero che le innovazioni della cosa comune rientrano nell'ambito dell'art. 1120 c.c. ante novella "solo ove comportino una spesa da ripartire fra tutti i condòmini anche dissenzienti su base millesimale, mentre qualora (come nella specie) non debba farsi luogo ad un riparto di spesa (anche a carico dei dissenzienti), per essere questa assunta interamente da un gruppo di condòmini, trova applicazione la norma di cui all'art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni".

Tra gli usi possibili della cosa comune da parte del singolo, ex art. 1102 c.c., possono dunque rientrare anche le innovazioni; in tal caso sono consentite anche al singolo condòmino o a un gruppo di condomini, purchè non alterino la destinazione e non impediscano il pari uso della cosa comune, oltre a rispettare i divieti di cui all'art. 1120 c.c. (divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; divieto di alterare il decoro architettonico o di rendere talune parti inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino).

Ne consegue che, nel fattispecie in esame, risulta del tutto legittima l'iniziativa del gruppo di condòmini di realizzare l'ascensore, tanto più che la c.t.u. ha chiarito che il progetto approvato dall'assemblea non lede il diritto al pari uso delle cose comuni e la sicurezza dell'edificio.

Chiarito questo aspetto, la controversia trova allora soluzione nel "contemperamento degli interessi in tema di uso dei beni comuni". Non rileva, invece, l'art. 2 della L. n. 13/89, invocato dai convenuti.

Tale disposizione riguarda il diritto del portatore di handicap di installare, in caso di inerzia dell'assemblea, a proprie spese, un servo scala; invece nel caso di specie si discute della compatibilità del già installato servoscala con la contemporanea intenzione di un gruppo di condòmini di realizzare, negli stessi luoghi, un ascensore con servo scala.

La soluzione del tribunale si basa su emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio. L'ascensore progettato è compatibile con un servoscala modello Domino RL 50 con guida a soffitto, con aggancio diretto a ruote tramite apposite cinture e montabile anche su scale con larghezza minima di 80 cm.

Insomma, un modello diverso da quello installato dai convenuti, ma che garantisce prestazioni pressoché identiche e il pari uso della tromba delle scale.

Secondo il giudice "il diritto dei condòmini, che dall'installazione dell'ascensore possono ben trarre analogo apprezzabile beneficio, in particolare con riguardo agli anziani o alle persone con ridotta capacità fisica anche temporanea dimoranti ai piani alti, non può essere completamente sacrificato a fronte della contrapposta esigenza dei convenuti laddove la tecnologia consenta l'esercizio, seppur con reciproci sacrifici, dei contrapposti diritti sui beni comuni, in particolare senza comprimere eccessivamente quelli rappresentati da persona portatrice di handicap se, con il servo scala del modello suindicato, ben può superare le barriere architettoniche per poter accedere alla sua abitazione"

Nel caso in esame, il servoscala già montato impedisce ai condòmini di esercitare il diritto di installare l'ascensore, per cui lo stesso va rimosso.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 1797 del 27 gennaio 2015
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