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Assemblea installazione ascensore

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devo convocare un'assemblea per installazione nuovo ascensore, devo convocare anche i condomini proprietari dei negozi (con ingresso esterno alle scale) per concordare l'installazione del nuovo ascensore (senza farli partecipare alla spesa)???

L'installazione di un nuovo ascensore è una spesa che può non interessare tutti, ovvero ricade nell'art. 1121 cc, per cui io fossi in te convocherei tutti i condomini e poi in assemblea che non è interessato potrà esonerarsi e non partecipare alla spesa ne al uso dell'innovazione, ma con la riserva di partecipare in un futuro e godere del beneficio;

 

cc art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari

condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione

separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella

spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei

condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque

tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione

dell’opera.

devo convocare un'assemblea per installazione nuovo ascensore, devo convocare anche i condomini proprietari dei negozi (con ingresso esterno alle scale) per concordare l'installazione del nuovo ascensore (senza farli partecipare alla spesa)???

In tal caso trattasi di condominio parziale, convocherai solo chi fa parte di tale condominio.

Sono d'accordo sul condominio parziale, ma questo condominio parziale in caso di ascensore ancora da installare, lo diventerà solamente dopo la rinuncia dei proprietari al piano terra, e/o solamente per chi sarà aderente alla spesa, perchè metti il caso uno o più proprietari del negozi o appartamenti o u.i. al piano terra è interessato per affari suoi ad utilizzare questo impianto, non puoi escluderlo a priori dal poter deliberare l'installazione e divenire comproprietario 🙂

Sono d'accordo sul condominio parziale, ma questo condominio parziale in caso di ascensore ancora da installare, lo diventerà solamente dopo la rinuncia dei proprietari al piano terra, e/o solamente per chi sarà aderente alla spesa, perchè metti il caso uno o più proprietari del negozi o appartamenti o u.i. al piano terra è interessato per affari suoi ad utilizzare questo impianto, non puoi escluderlo a priori dal poter deliberare l'installazione e divenire comproprietario 🙂
Convocherà si i condomini del piano terra, ma non i negozianti con ingresso esterno, in quanto i proprietari di negozi, se, per come è strutturato l'edificio, non hanno accesso all'ascensore.
E chi lo dice? Non potrebbe essere che qualche negozio ha la necessità di salire sul tetto? Anzi per dire la verità tutti i condomini hanno diritto di accesso al tetto, per esempio installare un'antenna e o per riparazioni o manutenzioni, ossia la proprietà delle scale e futuro utilizzo dell'ascensore potrebbe essere messo in dubbio solo da un titolo contrario, in quanto le scale ed il futuro ascensore (stessa ratio) e per il momento, salvo titolo contrario è a servizio di tutto il condomino

Per cui questi condomini con entrata esterna potrebbero essere interessati anche all'installazione dell'ascensore, ripeto, perchè escluderli a priori?

Ossia l'amministratore che potere ha di escludere qualche condomino che potrebbe essere interessato all'installazione dell'impianto?

 

Cassazione Civile, Sez. II (Sent.), 21.02.2013, n. 4419: Le scale appartengono anche ai condomini dei piani inferiori che non se ne servono in quanto beni che condizionano l'esistenza stessa dell'edificio;

La presunzione legale di proprietà come sancita dall'art. 1117 c.c., viene meno, oltre che per effetto di un titolo contrario, allorquando si tratti di cose che servano al godimento esclusivo di una parte dell'edificio in condominio formante oggetto di un autonomo diritto di proprietà.

Tale principio, astrattamente valido nell'ipotesi che la cosa presenti caratteristiche strutturali, oltre che funzionali, escludenti l'uso e il godimento comune, non può essere invocato con riferimento a quelle strutture essenziali, specificamente elencate al n. 1 del citato articolo, che condizionano l'esistenza stessa dell'edificio alla cui conservazione, quindi, tutti i condomini sono interessati indipendentemente dalla concreta utilizzazione che ciascuno ne possa fare.

Così dicasi delle scale e, tanto più, dell'unica scala dell'edificio diviso per piani, poichè, come è evidente, il fatto che le parti di essa destinate a raggiungere i piani superiori non siano normalmente usate dai condomini dei piani inferiori non può assumere alcun significato per escludere la proprietà comune dell'intera unitaria struttura in capo a questi ultimi, il che rende priva di qualsiasi rilevanza anche l'asserita circostanza che nel caso di specie mancasse un varco di accesso al tetto dal ballatoio del secondo piano.

In questi casi, la presunzione dell'art. 1117 c.c., può essere vinta solo dalla prova del titolo.

e se i condomini dei negozi non vengono all'assemblea e quindi non ho la maggioranza richiesta?

mentre se non convocavo i negozi, essendo il totale millesimi inferiore, fossero sufficienti i condomini presenti?

secondo me, per lo stesso principio per il quale i negozi non pagano la tinteggiatura o rifacimento scale, non dovrebbero neanche decidere l'installazione ascensore...

e se i condomini dei negozi non vengono all'assemblea e quindi non ho la maggioranza richiesta?

mentre se non convocavo i negozi, essendo il totale millesimi inferiore, fossero sufficienti i condomini presenti?

secondo me, per lo stesso principio per il quale i negozi non pagano la tinteggiatura o rifacimento scale, non dovrebbero neanche decidere l'installazione ascensore...

L'assemblea serve solo per chiedere a tutti se vogliono partecipare alla spesa e diventare comproprietari dell'ascensore.

Non spetta a te stabilire se il condòmino proprietario di un negozio voglia decidere di partecipare alla spesa o meno.

 

Per quanto riguarda le maggioranze di delibere, invece, non c'è bisogno ne di maggioranza ne di delibera.

Essendo spesa per un bene soggetto ad utilizzi separato paga chi vuole l'installazione e quindi anche 2 condòmini su 10 possono decidere l'installazione.

... secondo me, per lo stesso principio per il quale i negozi non pagano la tinteggiatura o rifacimento scale, non dovrebbero neanche decidere l'installazione ascensore...
Concordo con quanto detto da Leonardo ed aggiungo, bisogna vedere cosa dispone il regolamento di condominio contrattuale - rogiti riguardo le spese delle scale, potrebbe essere che i proprietari dei negozi siano esenti per qualche motivo.

Non si deve deliberare anche l'installazione o meno dell'ascensore? la delibera non è necessaria solo in caso di disabile!

No, non è necessaria la delibera perchè l'installazione si fa in virtù dell'art. 1102 cc.

A mio avviso penso che occorra principalmente l'autorizzazione dei proprietari del sito ove verrà installato l'ascensore (per esempio nella tromba della scalinata) anche se questi non vogliano contribuire alle spese dell'impianto perché non intendono servirsene.

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