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Ascensore difettoso. Il condominio risponde dei danni anche se ha affidato i lavori ad una società esterna.

La manutenzione della società esterna non salva il condominio dal risarcimento dei danni.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La manutenzione della società esterna non salva il condominio dal risarcimento dei danni in caso di caduta improvvisa della cabina, legata a un difetto di manutenzione dell'ascensore.

In tema di condominio, l'ente di gestione ha un dovere di controllo sull'impianto di ascensore e dunque risponde anche della caduta improvvisa della cabina. Ne consegue che scatta il risarcimento a carico del condominio custode per l'incidente subito dall'utente che usa l'ascensore difettoso, anche se addetta alla manutenzione dell'impianto è una società esterna. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 908 del 12 febbraio 2016 in merito alla responsabilità del Condominio.

I fatti di causa. Tizio (condomino), conveniva in giudizio il Condominio Alfa e la Società di manutenzione Beta, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguitò del sinistro mentre si trovava all'interno dell'ascensore.

Il sinistro, in particolare, consisteva nella caduta improvvisa e nel successivo brusco arresto della cabina ascensore, asseritamente attribuito ad un difetto di manutenzione.

Pertanto chiedeva al competente Tribunale la condanna del Condominio e della Società beta al risarcimento del danno subito per responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di custodia (art. 2051 c.c.).

Costituendosi in giudizio, i convenuti, contestavano in toto la domanda dell'attore; in particolare eccepivano il difetto del nesso di causalità, nonché l'attribuibilità dell'evento al caso fortuito.

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L'onere di custodia e di vigilanza sull'impianto di ascensore. Preliminarmente è opportuno precisare chegli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) a carico del Condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, sono due: la relazione di custodia tra il bene da cui è scaturito l'evento lesivo ed il Condominio; il nesso causale, ovvero la derivazione dell'evento lesione dal bene in custodia del Condominio.

Premesso ciò, quanto al primo elemento (relazione di custodia), essendo l'ascensore un bene condominiale, sotto questo profilo, non rileva l'affidamento della manutenzione dell'impianto ad un'impresa specializzata.

In tal caso, infatti, l'impianto continua a restare nella sfera di disponibilità e controllo dei proprietari dell'edificio, e quindi dell'amministratore dello stabile che continua a mantenere il potere-dovere di controllare l'ascensore e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso Questi aspetti rispondono ad un evidenza logica: evitare che si determini un vuoto di vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni o servizi comuni ad un'impresa specializzata ove quest'ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, restando salva, in caso di acclarata responsabilità del Condominio, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa appaltatrice della manutenzione.

Per quanto attiene all'altro elemento (nesso causale) è pacifico che, anche in tema di responsabilità civile, sia pure con i dovuti adattamenti, il nesso causale debba essere verificato alla stregua dei principi fissati dagli artt. 40 e 41 c.p., verificando innanzitutto, se la cosa in custodia costituisca un antecedente necessario dell'evento, e, quindi, se l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento (es. se l'ascensore avesse, infatti, funzionato correttamente, il condomino sarebbe uscito come sempre dall'ascensore senza riportare danni).

Premesso ciò, l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini.

Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il Condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale.

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L'interpretazione del Tribunale di Palermo. Conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale ha avuto modo di precisare che la responsabilità oggettiva (art. 2051 c.c.) è ravvisabile quando vi è un soggetto che ha:

1) il potere di controllare la cosa;

2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa;

3) quello, infine, di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. (In tal senso Cass. Civ. nn. 13881/10; 7403/07).

Nel caso di specie, l'impianto di ascensore rientra nei parametri indicati dalla citata giurisprudenza, per cui è certo in capo al Condominio convenuto il dovere di controllo e di vigilanza e la sua responsabilità per i danni derivanti dall'omessa custodia dell'impianto di ascensore collocato all'interno dello stesso.

L'istruttoria espletata mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti ha confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.

Gli attori, dunque, sono stati vittime di un sinistro mentre si trovavano all'interno della cabina ascensore dell'edificio a seguito del quale intervenivano prontamente i tecnici della società oltre che i sanitari del 118.

Quanto alla responsabilità della società appaltatrice Beta, a parere del Giudice, nel caso di appalto del servizio di manutenzione non si verifica il passaggio dei poteri di custodia e degli oneri di vigilanza a carico dell'appaltatore quando il bene resti in potere del committente, pertanto, nel caso di manutenzione dell'impianto di ascensore da parte di un'impresa specializzata, poiché l'impianto continua a restare nella sfera di disponibilità dei proprietari dell'edificio, i quali ne conservano, con carattere di continuità, l'uso e il godimento, e ad essi incombono, conseguentemente, gli oneri di custodia e di vigilanza.

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Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Palermo, ha accolto la domanda del condomino; per l'effetto ha condannato il Condominio al risarcimento dei danni.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo 908, sezione Terza, del 12-02-2016
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