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Mediazione e decadenza dall'impugnazione

Anche la comunicazione all'amministratore da parte del legale del condomino interrompe il termine di cui all'art. 1137 c.c.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Nell'avviare una procedura di mediazione relativa all'impugnazione di una deliberazione condominiale conviene inviare la relativa istanza tanto all'organismo prescelto quanto all'amministratore del condominio.

In questo modo si evita che eventuali ritardi della segreteria nell'istruzione della pratica si ritorcano contro la parte istante e comportino la decadenza dal diritto di impugnare per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c..

La c.d. mediazione obbligatoria.

Come è noto il D.Lgs. n. 28/2010, nell'ambito dell'introduzione di una più generale disciplina della c.d. mediazione, quale strumento di ADR (Alternative Dispute Resolution), ha introdotto una disposizione volta a "obbligare" le parti a tentare di individuare una soluzione transattiva della controversia prima dell'eventuale processo. L'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 ha tra l'altro previsto la mediazione come condizione di procedibilità del giudizio per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, ecc..

La mediazione obbligatoria risulta comunque inapplicabile: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino all'eventuale mutamento del rito; nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, c.p.c.

L'interruzione del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c..

Il tentativo di mediazione, per espressa disposizione normativa, interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza.

Il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 dispone infatti opportunamente che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale e che dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta."

Si è trattato di una corretta preoccupazione da parte del Legislatore delegato, poiché i tempi di durata della mediazione, per quanto limitati nel massimo a quattro mesi, avrebbero potuto impedire l'efficace tutela in giudizio di quei diritti per i quali fossero prossimi i termini di scadenza della prescrizione o della decadenza.

Nell'ambito delle controversie condominiali detta disposizione risulta particolarmente utile, perché consente di risolvere il problema della compatibilità di tale procedura preventiva con il termine di decadenza stabilito dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari.

Ebbene, la comunicazione alla controparte dell'istanza di avvio della procedura di mediazione innanzi a un organismo iscritto nell'apposito registro ministeriale produce gli stessi effetti del deposito di un atto giudiziario presso la cancelleria del Tribunale.

Tuttavia ciò è possibile per una sola volta, giusto il disposto del predetto art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.

Infatti, se il tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, ossia nei successivi trenta giorni, decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell'organismo di mediazione prescelto (anche se sulla decorrenza del predetto termine si sono segnalate delle interpretazioni difformi da parte della giurisprudenza di merito).

L'inattività delle parti nella mediazione obbligatoria

Come opera l'interruzione del termine decadenziale?

Chiarito quanto sopra, bisogna però chiedersi se il predetto effetto interruttivo si ricolleghi soltanto all'invito a partecipare alla mediazione spedito dalla segreteria dell'organismo alla controparte o se sia sufficiente anche l'invio all'amministratore dell'istanza da parte del legale del condòmino che intende impugnare la deliberazione assembleare.

La procedura delineata dal D.Lgs. n. 20/2010 prevede infatti che l'istante invii la propria richiesta alla segreteria dell'organismo prescelto la quale, una volta istruita la pratica, provvede a invitare all'incontro la controparte, indicando la data della riunione.

Vista la ristrettezza dei termini di cui all'art. 1137 c.c., soprattutto quando la parte impugnante si ritrovi a ridosso della relativa scadenza, è evidente come sia di fondamentale importanza a quale adempimento consegna l'interruzione della decadenza.

Se, infatti, ciò conseguisse soltanto all'invio dell'invito da parte della segreteria dell'organismo, è del tutto evidente come il rispetto del termine di cui all'art. 1137 c.c. dipenderebbe in gran parte dalla condotta di un soggetto terzo, il quale potrebbe, anche incolpevolmente, ritardare nella spedizione della comunicazione.

E i motivi potrebbero essere i più vari: la mancata conoscenza dell'effettiva scadenza del termine decadenziale, il tempo necessario a istruire la pratica, l'erronea indicazione dell'indirizzo dell'amministratore (con conseguente necessità di verificarlo e inviare nuovamente la comunicazione).

La soluzione pratica maggiormente utilizzata è sicuramente quella di inviare anche all'amministratore condominiale, contestualmente alla spedizione all'organismo di mediazione, l'istanza di avvio della procedura.

Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 23 aprile 2021 ha evidenziato come ciò debba ritenersi implicito nella formulazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010, che individua il momento interruttivo del termine decadenziale in quello della comunicazione della domanda di mediazione "alle altre parti".

Secondo il Giudice lombardo il dettato normativo induce in primo luogo a respingere sia la tesi, pur affermata in giurisprudenza, che attribuisce l'effetto interruttivo al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente (interpretazione sostenuta in Corte Appello Brescia, 30 luglio 2018, n.133), sia quella per cui l'effetto interruttivo conseguirebbe alla comunicazione della domanda e della data del primo incontro trasmessa dall'organismo di mediazione.

Infatti, anche sulla scorta di quanto indicato in Cass. civ., 28 gennaio 2019, n. 2273, in materia di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, perché si produca l'effetto interruttivo è necessaria la comunicazione dell'istanza di avvio alla controparte.

Tuttavia la comunicazione cui allude l' art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/2010 è quella trasmessa dalla parte istante alle altre parti e avente a oggetto la mera informazione circa l'avvenuto deposito della medesima.

Essa pertanto non coincide con la comunicazione di cui all' art. 8 comma 1 del medesimo decreto legislativo, che può essere trasmessa direttamente dall'organismo di mediazione, oppure anche "a cura della parte istante", e che ha a oggetto la domanda di mediazione e la data del primo incontro.

Sempre secondo il predetto Tribunale, tale soluzione interpretativa - recentemente sostenuta anche in Corte Appello Milano, 27 gennaio 2020, n. 253 - si impone alla luce di un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, la lettera dell'art. 5 comma 6, nel sintagma "alle altre parti", induce a ritenere che la comunicazione idonea a produrre l'effetto interruttivo debba provenire dalla parte istante, la quale risulta pertanto gravata dell'onere di provvedervi.

In secondo luogo, alla luce della ratio della disposizione e del diritto costituzionalmente tutelato di cui all' art. 24 Cost., non potrebbe ammettersi che l'effetto interruttivo della decadenza sia rimesso - almeno in parte - all' autonoma iniziativa di un soggetto terzo (ovvero l'organismo di mediazione) rispetto al titolare del diritto azionato.

La comunicazione di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 è infatti successiva alla fissazione della data del primo incontro da parte dell'organismo.

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