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La sola spedizione dell'istanza di mediazione nel termine impedisce la decadenza?

Per la sentenza n. 10502 del 2020 del Tribunale di Roma la sola spedizione dell'istanza di mediazione entro il termine per l'impugnazione della delibera condominiale impedisce il verificarsi della decadenza.
Avv. Valentina Papanice 
8 Dic, 2020

Impugnazione delle delibere: basta la spedizione dell'istanza di mediazione?

La spedizione dell'istanza di mediazione entro il termine previsto per l'impugnazione della delibera condominiale impedisce il verificarsi della decadenza; non è dunque importante la circostanza che l'atto pervenga al destinatario oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.

È quanto affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 10502 depositata il 16 luglio 2020.

Vediamo come il tribunale ha motivato la decisione e qual è lo stato della giurisprudenza sul punto, ma prima ricapitoliamo brevemente le norme di riferimento.

Impugnazione di delibera condominiale e termine per istanza di mediazione, le norme

Le norme del cui rispetto di discute nel giudizio deciso dal Tribunale di Roma sono: quelle contenute nell'art. 1137 co.2 c.c., secondo cui i condomini - assenti, dissenzienti o astenuti - possono rivolgersi al giudice per chiedere l'annullamento delle delibere contrarie alla legge o al regolamento nel termine perentorio di trenta giorni; il termine decorre dalla data in cui è stata assunta la deliberazione, per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della stessa per gli assenti.

Le altre norme di rilievo in argomento sono quelle contenute nell'art. 5, ult. co. D. Lgs. n. 28/2010, secondo cui "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

In applicazione di tali norme, si conclude che in caso di impugnazione di una delibera condominiale, l'istanza di mediazione - obbligatoria a pena di improcedibilità per previsione dello stesso D. Lgs. n. 28/2010 - va proposta entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.

Ma, ed è questa la questione di cui si dibatte nel giudizio deciso dalla sentenza in commento - è sufficiente la spedizione dell'istanza? Cosa accade se questa perviene al destinatario dopo lo scadere dei trenta giorni?

La questione, come detto, è affrontata dal Tribunale di Roma anche se in sentenza sono dati per presupposti gli elementi di fatto e quindi non possiamo sapere precisamente cosa è successo; pur tuttavia, possiamo leggendo il testo recepirne gli aspetti sostanziali.

La sentenza conclude dunque che l'istanza di mediazione proposta entro i termini di cui all'art. 1137 c.c. è tempestiva, anche qualora pervenga al destinatario successivamente allo scadere del termine suddetto.

Istanza di mediazione, basta la spedizione, i precedenti con stessa ratio

Il tribunale richiama in proposito, "per identità di ratio", i principi affermati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale circa la mancata decadenza per effetto della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale; si richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8830/2010, secondo cui l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6 L. n. 604/1966, n. 604, effettuata mediante dichiarazione inviata al datore di lavoro con raccomandata tramite il servizio postale, è da intendersi tempestivamente effettuata ove la detta spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche qualora sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine, in quanto - secondo i principi generali in tema di decadenza affermati dalla giurisprudenza di legittimità e, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale - "l'effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza" (Trib. Roma n. 10502/2020 e SS. UU. Cass. n. 8830/2010).

Il Tribunale di Roma: l'istanza di mediazione e l'avviso di convocazione non sono atti recettizi

Proseguendo, e riferendosi al caso specifico dell'istanza di mediazione e dell'avviso di convocazione nel procedimento di mediazione, il giudice afferma che questi appartengono ad una categoria a parte in quanto "atti che hanno funzione e natura prodromica al processo (sia pure eventuale), per i quali sembra da escludersi l'applicabilità delle regole degli atti sostanziali (in particolare, quella prevista dagli art. 1334 e 1335 c.c., secondo cui l'atto spiega effetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario), mentre, per analogia iuris, si rendono applicabili i principi valevoli per gli atti processuali (fra cui quello della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il suo destinatario), di cui condividono la funzione, in quanto atti volti alla tutela del diritto di azione in via giudiziale".

Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

Deposito dell'istanza di mediazione e interruzione della decadenza, la giurisprudenza

Per la verità la sentenza qui in commento appare espressione di un orientamento minoritario.

L'opposta soluzione e cioè la necessità della comunicazione alla altre parti per l'interruzione della decadenza è stata affermata (sia pure in un caso non riguardante la materia del condominio) dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2273/2019), mentre la giurisprudenza di merito appare divisa: ed infatti, ad es. in linea con la posizione espressa nella sentenza qui in commento vediamo ad es. la sentenza n. 1337 della Corte d'Appello di Brescia del 2018 (secondo cui poiché la normativa va letta in senso costituzionalmente orientato, in relazione all'art. 24 e 111 cost., "in modo che il ricorso alla mediazione non debba ostacolare o vanificare la tutela dei diritti dei cittadini nella naturale sede giurisdizionale"… e poiché l'interpretazione letterale dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 co. 6 porterebbe il condomino che intende impugnare una delibera ad adire nei trenta giorni previsti dall'art. 1137 sia il Tribunale che a presentare la domanda di mediazione, onde evitare di incorrere nella decadenza per fatto estraneo alla propria sfera, dato che una volta che ha presentato la domanda di mediazione la comunicazione della stessa demandata all'organismo deputato, ed un ritardo nella esecuzione di tale incombente non potrebbe in alcun modo essere da lui evitato, soluzione possibile è quella per cui "il soggetto onerato dell'obbligo di iniziare il procedimento di mediazione debba presentare la domanda e tale attività segni il momento nel quale valutare se è stato rispettato il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c."); mentre sono in contrasto ad es. la sentenza dello stesso Tribunale di Roma n. 11790 del 2019, ove si afferma, contrariamente, che ai fini dell'interruzione (della prescrizione e) della decadenza l'istanza deve non solo partire, ma anche essere comunicata entro i trenta giorni, rammentando che all'operazione può provvedere direttamente la parte (ex art. 8. co. 1, D. Lgs. n. 28/2010); mentre la Corte d'Appello di Milano nella sentenza n. 253/2020 richiede la comunicazione, ma, si precisa, della sola istanza (non anche della convocazione).

Come detto, l'orientamento espresso dalla sentenza in commento appare minoritario: e, in effetti, lo stesso testo della legge - con l'utilizzo dell'espressione "Dal momento della comunicazione alle altre parti" - ne costituisce un importante appiglio per l'orientamento maggioritario.

In conclusione, date le incertezze, in campana: prudenza vuole che l'istanza e la convocazione siano comunicate al condominio entro i fatidici trenta giorni.

Istanza di mediazione, impugnazione della delibera condominiale e termini per il deposito.

Sentenza
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