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Mediazione e termine dell'impugnativa della delibera condominiale

Impugnazione di delibera condominiale, mediazione obbligatoria, onere di comunicazione della domanda entro il termine di cui all'art. 1137 Cod. Civ.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

Il Tribunale di Roma (sentenza n.8699 del 17 giugno 2020) ha affrontato una questione, certamente attuale, avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di mediazione in materia condominiale, offrendo una disamina compiuta sulla interpretazione degli artt. 6 e 8 D.Lgs. n.28/2010, con riferimento alla problematica inerente la comunicazione della domanda per ovviare al termine decadenziale previsto.

In particola, l'analisi è rivolta all'interpretazione ed individuazione dell'attività da compiere, con espresso riferimento all'onere di comunicare la domanda alle altre parti, anche in assenza della data di fissazione del primo incontro, atta ad impedire la dichiarazione di improcedibilità per avvenuta impugnazione oltre il termine di decadenza di trenta giorni prescritto ex art. 1137, comma II, Cod. Civ.

Nella vicenda in esame, detto vizio è stato sollevato tempestivamente dal Condominio motivo per cui trattandosi di eccezione preliminare assorbe, laddove accolto, chiaramente l'esame del merito della domanda.

In conseguenza, appare di tutta evidenza come, nel caso, l'attenzione del Tribunale sia rivolta a rispondere sulla tematica illustrata, nell'intento di esporre e risolvere i dubbi ermeneutici che si pongono per evitare di incorrere nella dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità della domanda.

Iter giudiziale

Una condomina ha convenuto in giudizio il condominio avanti al Tribunale chiedendo l'annullamento della delibera condominiale adottata, previa anche sospensione della efficacia della stessa, lamentando, tra gli altri motivi, l'avvenuta violazione dell'art. 66, comma VI, Disp. Att. Cod. Civ.

Il condominio si è tempestivamente costituito formulando, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, previsto ex art. 5 D.Lgs. n.80/2010, oltre che per nullità dell'atto introduttivo, carente dei requisiti di cui all'art. 164 Cod. Proc. Civ.

Al contempo, il condominio ha rappresentato l'avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta, medio tempore, altra delibera con cui è stata ratificato quanto assunto in quella precedente, oggetto di impugnazione, all'uopo contestando, anche per quanto attiene al merito della vertenza, la tesi della attrice.

Nel corso del procedimento avanti al Tribunale, le parti hanno confermato che la materia del contendere era effettivamente cessata con la successiva delibera, per cui la causa interessava unicamente il tema della condanna alle competenze e spese di lite.

Impugnazione delibera e procedimento di mediazione

E' dirimente ricordare, nella fattispecie de qua, afferente alla impugnazione di delibera, il dettato normativo dell'art. 5 D.Lgs. n.28/2010 il quale impone, come obbligatorio, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione nella cause condominiali, a supporto del quale, interviene l'art. 71 Disp. Att. Cod. Civ., ove sono individuate ed esplicitate gli argomenti interessate.

In ragione delle richiamate norme e dell'obbligo ivi prescritto, ne deriva, inevitabilmente, che il tentativo di mediazione è una condizione di procedibilità della domanda.

In proposito, occorre, altresì, rammentare che il termine per impugnare la delibera condominiale è indicato, a pena di decadenza, dall'art. 1137, comma II, Cod. Civ. in trenta giorni che, decorrono, per i dissenzienti, dal giorno dell'assemblea in cui è stata adottata, per gli assenti dal giorno in cui è stato ricevuto il verbale.

A tal riguardo, è utile precisare che, nell'ipotesi in esame, la condomina attrice ha partecipato alla assemblea condominiale, ha depositato la domanda di mediazione alcuni giorni dopo ma, la comunicazione da parte dell'organismo di mediazione è pervenuta al condominio oltre il trentesimo giorno.

Responsabilità professionale del mediatore e dell'organismo

Deposito della domanda e comunicazione

Sulla scorta di tale circostanza, che emerge dai documenti depositati in giudizio, a conforto della eccezione di improcedibilità sollevata, il condominio ha rilevato che, in aderenza alla disposizione di cui all'art. 5, comma VI, del D.Lgs. n.28/2010, la domanda doveva essere ricevuta entro il termine di trenta giorni dalla assunzione della delibera.

La citata norma stabilisce che, solo dal momento della comunicazione alle altri parti, l'istanza di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e, dallo stesso, impedisce la decadenza.

Sotto tale profilo, il Tribunale non ignora che la tesi esposta dal condominio, secondo cui la decadenza è impedita dalla comunicazione della domanda e non dal deposito, risponde a quanto affermato anche dalla Giurisprudenza di legittimità, con l'ordinanza n.27251/2018.

Nondimeno, non possiamo omettere di rilevare come tale interpretazione ponga una alea potenzialmente pregiudizievole a carico di coloro che instaurano il procedimento di mediazione con il deposito della domanda, rimettendo alla diligenza dell'organismo di mediazione la tempestività dell'invio della comunicazione con la fissazione dell'incontro.

Mediazione in condominio. Quali sono i requisiti di procedibilità?

Invero, occorre tener conto dei tempi ristretti in cui deve avvenire l'impugnazione e la comunicazione alle altri parti ad opera dell'organismo (30 giorni) che, sulla base di questa interpretazione sarebbe al di fuori del controllo dell'istante.

Peraltro, se da un lato la contestuale notifica della citazione, nel termine previsto dall'art. 1137, comma II, Cod. Civ., ovvierebbe al possibile vizio di improcedibilità, dall'altro verrebbe meno non solo l'intento deflattivo del contenzioso giudiziario che rappresenta la ratio della introduzione della mediazione obbligatoria ma, costituirebbe un ulteriore aggravio di spese legali.

La soluzione esegetica assunta dal Tribunale di Roma appare, quindi, equilibrata e coerente, in quanto volta a garantire sia il rispetto della normativa in materia che il diritto di difesa di colui che promuove il procedimento di mediazione.

Il Giudice capitolino risolve la questione con una interpretazione che coinvolge, in combinato disposto, la disamina dell'art. 6 e dell'art. 8 del D.Lgs. n.28/10.

A norma dell'art. 8 la domanda di mediazione e la data dell'incontro devono essere comunicate alle altri parti, mentre l'art. 6 prescrive all'istante di comunicare la domanda, da sola, quindi, sufficiente ad impedire la decadenza e la prescrizione, non essendo previsto un richiamo esplicito alla comunicazione indicata all'art.8.

Pertanto, ad avviso del Tribunale la condomina attrice avrebbe potuto e dovuto inviare la domanda di mediazione al condominio, secondo quanto imposto dal richiamato art. 6, al fine di evitare di incorrere nel vizio di decadenza, ritenuto che non è condivisibile né sostenibile, allo stato della giurisprudenza e della interpretazione del dettato normativo, ritenere che il mero deposito della domanda, in assenza di comunicazione, quanto meno della stessa, possa avere un effetto interruttivo.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 17 giugno 2020 n. 8699
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