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Dissenso liti condominiali "interne" al condominio

Ciao a tutti.

Su questo forum ho letto moltissimi post sull'argomento in oggetto: può un condomino manifestare il proprio dissenso e non partecipare alla lite condominiale tra il condominio ed un altro/i condomini? I pareri sono contrastanti.

 

Il mio caso e' questo:

alcuni condomini hanno impugnato una delibera di assemblea condominiale.

La legge prevede un primo tentativo per risolvere la questione tramite procedura di mediazione.

 

Il mio amministratore 3 giorni prima della data fissata per la mediazione ha tenuto una assemblea, alla quale non ho partecipato, dalla quale ottiene l'autorizzazione a partecipare alla mediazione e l'autorizzazione alla nomina di un avvocato.

La mediazione non e' andata a buon fine già al primo incontro ed i condomini che hanno impugnato hanno deciso di continuare portando la problematica in tribunale.

 

Fondamentalmente sono d'accordo con le tesi dei condomini che hanno impugnato la delibera e penso che vinceranno la controversia. Per questo motivo vorrei potermi opporre alla volontà della maggioranza assembleare con il mio dissenso alla partecipazione alla lite.

 

Dal giorno dell'assemblea nella quale l'amministratore ha ottenuto il consenso a partecipare alla mediazione non sono ancora trascorsi 30 giorni (anche se la mediazione, come detto precedentemente, si e' già tenuta).

 

Secondo il vostro parere sarebbe per me utile inviare una raccomandata AR nella quale esprimo il mio voto negativo riguardante la partecipazione alla mediazione? In questo caso dovrei pagare le spese di mediazione e quelle relative all'avvocato?

 

Inoltre, presumibilmente, l'amministratore convocherà una nuova assemblea per comunicare la nuova fase giudiziaria a tutti i condomini e penso che chiederà l'autorizzazione all'assemblea per andare avanti contro l'impugnazione.

Quindi tempi lunghi e molti soldi (che immagino dovrà pagare il condominio in caso l'impugnazione fosse accolta, come io penso accadrà). Potrò anche in questo caso dissentire per non partecipare alla lite?

 

Grazie.

La questione è particolare ed interessante.

 

Come disposto dall'art. 1132 del Codice Civile, il dissenso alla lite deve essere notificata all'amministratore entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

 

Per cui puoi di certo inviare una raccomandata AR per esprimere il tuo dissenso alla delibera autorizzativa alla mediazione, ma non so se questa potrà esimerti dal partecipare alle spese in quanto, come dici, la mediazione è già avvenuta.

 

La mediazione è fallita e le spese non saranno elevate.

 

Potrai invece dissentire dal proseguimento dell'azione giudiziaria e beneficiare dei diritti disposti sempre dal suddetto articolo "Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente ".

Ciao a tutti.

Su questo forum ho letto moltissimi post sull'argomento in oggetto: può un condomino manifestare il proprio dissenso e non partecipare alla lite condominiale tra il condominio ed un altro/i condomini? I pareri sono contrastanti.

 

Il mio caso e' questo:

alcuni condomini hanno impugnato una delibera di assemblea condominiale.

La legge prevede un primo tentativo per risolvere la questione tramite procedura di mediazione.

 

Il mio amministratore 3 giorni prima della data fissata per la mediazione ha tenuto una assemblea, alla quale non ho partecipato, dalla quale ottiene l'autorizzazione a partecipare alla mediazione e l'autorizzazione alla nomina di un avvocato.

La mediazione non e' andata a buon fine già al primo incontro ed i condomini che hanno impugnato hanno deciso di continuare portando la problematica in tribunale.

 

Fondamentalmente sono d'accordo con le tesi dei condomini che hanno impugnato la delibera e penso che vinceranno la controversia. Per questo motivo vorrei potermi opporre alla volontà della maggioranza assembleare con il mio dissenso alla partecipazione alla lite.

 

Dal giorno dell'assemblea nella quale l'amministratore ha ottenuto il consenso a partecipare alla mediazione non sono ancora trascorsi 30 giorni (anche se la mediazione, come detto precedentemente, si e' già tenuta).

 

Secondo il vostro parere sarebbe per me utile inviare una raccomandata AR nella quale esprimo il mio voto negativo riguardante la partecipazione alla mediazione? In questo caso dovrei pagare le spese di mediazione e quelle relative all'avvocato?

 

Inoltre, presumibilmente, l'amministratore convocherà una nuova assemblea per comunicare la nuova fase giudiziaria a tutti i condomini e penso che chiederà l'autorizzazione all'assemblea per andare avanti contro l'impugnazione.

Quindi tempi lunghi e molti soldi (che immagino dovrà pagare il condominio in caso l'impugnazione fosse accolta, come io penso accadrà). Potrò anche in questo caso dissentire per non partecipare alla lite?

 

Grazie.

La giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.

Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia deve provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore. In altri termini, la ripartizione delle spese legali, affrontate per una causa che si è persa, o per la quale il giudice ha deciso di compensare le spese affrontate, ha criteri propri rispetto al motivo della causa stessa.Riferimenti normativi: art. 92 c.p.c.
Chiedo scusa, mi ero dimenticato di citare la fonte;

--link_rimosso--

Chiedo scusa, mi ero dimenticato di citare la fonte;

--link_rimosso--

Grazie Tullio, per cui per le liti interne, secondo la Cassazione, si deve decidere da che parte stare e non è possibile dissentire.

 

Nella sentenza determinano che nella lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo

 

sebbene l'art. 1132 non faccia tale distinzione "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza..."

Grazie Tullio, per cui per le liti interne, secondo la Cassazione, si deve decidere da che parte stare e non è possibile dissentire.

 

Nella sentenza accennano al dissenso dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo

 

sebbene l'art. 1132 non faccia tale distinzione "Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza..."

Si, infatti se la lite è verso un terzo estraneo vale il principio dell'art. 1132 cc, mentre quando si tratta di lite interna i condomini sono tutti coinvolti, o stanno da parte dei condomini, o da parte del condominio.

C'è un altro interessante articolo sul tema su questo link;

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Non è semplice come si possa pensare, bisogna determinare due aspetti fondamentali:

L'assemblea impugnata è il punto di partenza, se il condomino vuole esimersi dalle spese di lite, lo può fare solo se: non era presente, ha votato contro o si è astenuto. Spero per te che ci sia uno dei motivi per dissociarti.

L'assemblea successiva alla richiesta di mediazione dei ricorrenti, serve solo per autorizzare l'amministratore alla partecipazione e alla nomina del legale necessario per obbligo di legge. Non presentarsi in mediazione significa pagare il doppio e dare la possibilità a chi ha impugnato di proseguire con la Citazione in Giudizio.

Quindi quello che è successo al momento è tutto normale. La tua posizione è legata all'assemblea impugnata. Dissociati come suggerito con A.R. se la tua posizione te lo permette.

 

Mettiamo il caso che tu abbia votato favorevolmente la delibera impugnata, puoi fare una cosa se non è stata già presentata la citazione, aggregati con i ricorrenti partecipando attivamente alla causa; Pentimento in corso d'opera? No. Sei stato edotto sulla delibera invalida nel momento in cui è stata impugnata. In caso di vittoria totale dei ricorrenti, essi sono esclusi dalla soccombenza.

@Romano L:

non ero presente alla assemblea che poi e' stata successivamente impugnata.

 

@Tullio TS @Mauro G. :

Mi spiegate meglio per favore cosa vuol dire "Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro".

I due gruppi di cui si parla sono costituiti dal gruppo dei condomini che hanno impugnato e dal gruppo di tutti gli altri condomini?

Oppure in sede di assemblea posso schierarmi dalla parte di chi ha impugnato?

 

Anche in questo scambio di pareri non mi e' chiaro se posso esimermi dalla lite

@Romano L:

non ero presente alla assemblea che poi e' stata successivamente impugnata.

 

@Tullio TS @Mauro G. :

Mi spiegate meglio per favore cosa vuol dire "Nell'ipotesi inoltre di controversia tra condomini, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro".

I due gruppi di cui si parla sono costituiti dal gruppo dei condomini che hanno impugnato e dal gruppo di tutti gli altri condomini?

Oppure in sede di assemblea posso schierarmi dalla parte di chi ha impugnato?

 

Anche in questo scambio di pareri non mi e' chiaro se posso esimermi dalla lite

Fai la raccomandata di Dissenso alla Lite, prima che scadono i 30gg, in questo modo sei dalla parte dei ricorrenti. La scissione è proprio questa, se non ti schieri rimani dove sei, cioè nel condominio.

I 30gg decorrono da quando hai ricevuto l'avviso dell'ultima assemblea.

 

Non aspettare la prossima assemblea perchè non avrai più titolo a dissentire.

 

Quindi la raccomandata che devo inviare e' quella relativa al dissenso per procedimento di mediazione (che si e' gia tenuto)?

Devo specificare che dissento dalla lite anche per quanto riguarda ulteriori futuri procedimenti (es. causa civile)?

Quindi la raccomandata che devo inviare e' quella relativa al dissenso per procedimento di mediazione (che si e' gia tenuto)?

Devo specificare che dissento dalla lite anche per quanto riguarda ulteriori futuri procedimenti (es. causa civile)?

No, esplicitamente devi fare riferimento alla lite, falla perchè è utile per fare il passo successivo.

Questo non significa che quando ci sara da rimborsare le spese processuali (soccombenza) sei automaticamente escluso. L'assemblee potrebbe decidere di accollarti le spese, quindi questa raccomandata potrebbe servirti per impugnare l'assemblea di ripartizione della soccombenza, se ciò accadesse; Senza, dovresti stare zitto e basta!

Quindi è un deterrente per far fare la giusta ripartizione. Per il Giudice esiste il ricorrente (attore) e il convenuto (condominio) il tuo dissenso deve specificare la richiesta di esclusione alla soccombenza dell'eventuale condanna del condominio convenuto.

 

Valuta la possibilità d'inserirti nella citazione attuale.

No, esplicitamente devi fare riferimento alla lite, falla perchè è utile per fare il passo successivo.

Questo non significa che quando ci sara da rimborsare le spese processuali (soccombenza) sei automaticamente escluso. L'assemblee potrebbe decidere di accollarti le spese, quindi questa raccomandata potrebbe servirti per impugnare l'assemblea di ripartizione della soccombenza.

Valuta la possibilità d'inserirti nella citazione attuale.

 

Ho ancora dei dubbi.

L'amministratore di condominio ancora non ci ha comunicato ufficialmente che i condomini che hanno impugnato hanno deciso di continuare il procedimento rivolgendosi ad un giudice.

 

Immagino quindi che nella raccomandata io debba far necessariamente riferimento alla assemblea relativa alla partecipazione alla mediazione, assemblea dalla quale ancora non sono trascorsi i 30 giorni. Sbaglio?

 

Potrebbe andare bene una lettera raccomandata come quella contenuta al seguente link?

--link_rimosso--

Ho ancora dei dubbi.

L'amministratore di condominio ancora non ci ha comunicato ufficialmente che i condomini che hanno impugnato hanno deciso di continuare il procedimento rivolgendosi ad un giudice.

 

Immagino quindi che nella raccomandata io debba far necessariamente riferimento alla assemblea relativa alla partecipazione alla mediazione, assemblea dalla quale ancora non sono trascorsi i 30 giorni. Sbaglio?

 

Potrebbe andare bene una lettera raccomandata come quella contenuta al seguente link?

--link_rimosso--

La lite è già iniziata, i ricorrenti hanno richiesto la Mediazione, quest'ultima non ha prodotto un accordo si procede con la Citazione in Giudizio.

 

Scrivi: In rif. alla raccomandata bla,bla , bla sono venuto a conoscenza della lite in corso tra ..e

pertanto la informo del mio dissenso alla stessa, precisando che in caso di condanna del condominio convenuto, il sottoscritto sia escluso dalla soccombenza. Inoltre a sostegno del mio dissenso puntualizzo di non aver partecipato all'assemblea della delibera impugnata.

 

"http://www.diritto.it/docs/23999-liti-quando-un-condomino-dissente

 

"La disposizione di cui all’art. 1132 c.c. deve peraltro applicarsi laddove sia certo che l’interesse del condominio vincitore non abbia comportato alcun vantaggio per il condomino dissenziente. E, dunque, agli effetti del dissenso del condomino rispetto alle liti, occorre tener ben distinta l’ipotesi in cui il condominio risulti soccombente rispetto alla lite, dall’ipotesi in cui il condominio risulti vittorioso e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio. Nel primo caso, il condomino dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva. Nel secondo caso, invece, il condomino dissenziente - che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio - è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

 

In sostanza, l’esonero del condomino dissenziente dalle spese è limitato all’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè, alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l’esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza)."

Quindi la raccomandata che devo inviare e' quella relativa al dissenso per procedimento di mediazione (che si e' gia tenuto)?

Devo specificare che dissento dalla lite anche per quanto riguarda ulteriori futuri procedimenti (es. causa civile)?

Parere personale, se la mediazione si è già tenuta temo che fai già parte della schiera "condominio", ovvero secondo il mio parere quando l'amministratore ha informato l'assemblea e chiesto la maggioranza per presentarsi alla mediazione dovevi dichiarare che tu ti schieri dalla parte contraria, ovvero dalla parte dei condomini che hanno promosso la lite (ripeto è un mio parere personale visto che non ho trovato nessuna disposizione in merito)
Parere personale, se la mediazione si è già tenuta temo che fai già parte della schiera "condominio", ovvero secondo il mio parere quando l'amministratore ha informato l'assemblea e chiesto la maggioranza per presentarsi alla mediazione dovevi dichiarare che tu ti schieri dalla parte contraria, ovvero dalla parte dei condomini che hanno promosso la lite (ripeto è un mio parere personale visto che non ho trovato nessuna disposizione in merito)

Premesso, come hai già scritto, che il dissenso a questo tipo di liti interne non è applicabile va da sè che anche un votare contrario alla mediazione non avrebbe aperto la via del dissenso.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Non è semplice come si possa pensare, bisogna determinare due aspetti fondamentali:

L'assemblea impugnata è il punto di partenza, se il condomino vuole esimersi dalle spese di lite, lo può fare solo se: non era presente, ha votato contro o si è astenuto. Spero per te che ci sia uno dei motivi per dissociarti.

E' la natura della lite che determina l'applicazione del dissenso.

Le liti interne non rientrano in tale possibilità.

Premesso, come hai già scritto, che il dissenso a questo tipo di liti interne non è applicabile va da sè che anche un votare contrario alla mediazione non avrebbe aperto la via del dissenso.
Infatti il solo voto contrario non è sufficiente, tanto è vero che nel caso trattato la mediazione c'è già stata, per cui secondo me e visto che i condomini devono schierarsi in due gruppi in contrasto tra loro, chi era d'accordo con i promotori la lite avrebbero dovuto dichiarare che erano schierati contro il condominio e fare scrivere i nominativi sul verbale, oppure avvisare l'amministratore con una lettera raccomandata.

Ripeto è un mio parere, ma non vedo altro modo per stabilire le due compagini come indicato dalla Sentenza.

Premesso, come hai già scritto, che il dissenso a questo tipo di liti interne non è applicabile va da sè che anche un votare contrario alla mediazione non avrebbe aperto la via del dissenso.

 

- - - Aggiornato - - -

 

E' la natura della lite che determina l'applicazione del dissenso.

Le liti interne non rientrano in tale possibilità.

I'm sorry, ma è il contrario, il condomino non può dissentire alle liti esterne (con terzi).

Il condomino dissenziente può separare la sua responsabilità solo all'interno del condominio.

 

- - - Aggiornato - - -

 

Infatti il solo voto contrario non è sufficiente, tanto è vero che nel caso trattato la mediazione c'è già stata, per cui secondo me e visto che i condomini devono schierarsi in due gruppi in contrasto tra loro, chi era d'accordo con i promotori la lite avrebbero dovuto dichiarare che erano schierati contro il condominio e fare scrivere i nominativi sul verbale, oppure avvisare l'amministratore con una lettera raccomandata.

Ripeto è un mio parere, ma non vedo altro modo per stabilire le due compagini come indicato dalla Sentenza.

Non sono passati 30 gg, fa in tempo ad inviare la raccomandata A.R.

 

L'art. 1132 è specifico per il condominio, ecco perchè non è applicabile quando la lite è tra condominio e terzi

 

"1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente."

 

errare è umano ...

I'm sorry, ma è il contrario, il condomino non può dissentire alle liti esterne (con terzi).

Il condomino dissenziente può separare la sua responsabilità solo all'interno del condominio.

Scusa ma è l'esatto contrario, leggi questo;

 

Sempre quanto ai presupposti, è opinione dominante che il dissenso possa essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino.

--link_rimosso--

Scusa ma è l'esatto contrario, leggi questo;

 

Sempre quanto ai presupposti, è opinione dominante che il dissenso possa essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino.

--link_rimosso--

Tullio il link e del 2007

Tullio il link e del 2007
E che c'entra? L'art. 1132 cc era identico anche nel 2007, ovvero la legge 220 del 2012 non lo ha modificato.
E che c'entra? L'art. 1132 cc era identico anche nel 2007, ovvero la legge 220 del 2012 non lo ha modificato.

No, è stato cambiato pure quello ...

Questo il tuo primo link che hai messo:

--link_rimosso--

 

"Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c."

 

Nella lite tra condominio e condomino verso terzi l'art. 1132 e neppure gli art. 1101 e 1139 sono applicabili.

No, è stato cambiato pure quello ...

Questo il tuo primo link che hai messo:

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"Nella specie di lite tra Condominio e condomino non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c., che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo e neppure l'art. 1101 c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c."

Non dicevo questo, io dicevo che la legge 220 del 2012 non ha modificato l'art 1132 cc

Questa è la Gazzetta Ufficiale, per cui se trovi dove è modificato l'art 1132 cc me lo indichi;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sg

Nella lite tra condominio e condomino verso terzi l'art. 1132 e neppure gli art. 1101 e 1139 sono applicabili.
Rileggi meglio, quel capoverso che hai indicato parla delle spese processuali.
Non dicevo questo, io dicevo che la legge 220 del 2012 non ha modificato l'art 1132 cc

Questa è la Gazzetta Ufficiale, per cui se trovi dove è modificato l'art 1132 cc me lo indichi;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sgRileggi meglio, quel capoverso che hai indicato parla delle spese processuali.

La discussione è sulla applicazione dell'essere dissenziente, e le conseguenze che ne derivano

Art. 1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti

 

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

 

NUOVO TESTO

 

1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti

 

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, ilcondomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Nel testo sono identici
La discussione è sulla applicazione dell'essere dissenziente, e le conseguenze che ne derivano
E' a quello che ho fornito la risposta, il condomino, può dissentire nelle liti con terzi ma non può dissentire nelle liti interne, nelle liti interne tutti i condomini sono coinvolti formando due compagini, come precisato dalla sentenza di Cassazione Civile, sez. II, sentenza 18/06/2014 n° 13885

 

Se non sei d'accordo rimani della tua opinione, per favore non alimentiamo polemiche che non servono a nulla.

E che c'entra? L'art. 1132 cc era identico anche nel 2007, ovvero la legge 220 del 2012 non lo ha modificato.

Quella causa era allo stato embrionale, solo nel 2014 si è espressa la cassazione la quale ha rinviato il tutto alla Corte d. A. in questo come sai nei vari gradi di giudizio si esprimono dei pareri che poi vengono smentiti.

Ospite
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