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Mediazione obbligatoria condominiale: può essere esperita validamente anche da un solo condomino

La mancata partecipazione degli altri comproprietari alla procedura di mediazione non intacca il potere del partecipante di validamente instaurare o proseguire il processo.
Avv. Eliana Messineo 

In materia condominiale è obbligatorio il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010.

L'azione può essere intrapresa dal condominio in persona dell'amministratore oppure, in alcuni casi, quando si tratta ad esempio della tutela di un bene comune, anche dal singolo condòmino.

Nell'ipotesi in cui, per far valere la lesione di un bene comune, l'azione giudiziaria sia intrapresa da alcuni condòmini, ci si chiede se la procedura obbligatoria di mediazione debba essere intrapresa da tutti gli attori del giudizio oppure se possa essere validamente espletata da uno solo dei legittimati.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34714 del 12 dicembre 2023.

Mediazione obbligatoria condominiale: può essere esperita validamente anche da un solo condomino. Fatto e decisione

Alcuni condomini, proprietari di unità immobiliari facenti parte di un complesso condominiale, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale un altro condòmino per la riduzione in pristino di un muro condominiale sul quale egli aveva apposto una gigantografia, reputando che il muro fosse di sua proprietà esclusiva.

Il condomino convenuto contestava la domanda e in prima udienza eccepiva che il tentativo di conciliazione era stato promosso da un solo degli attori presso un organismo di conciliazione estraneo al luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori.

Proponeva appello il convenuto soccombente in primo grado lamentando l'irrituale espletamento della procedura di mediazione e l'ingiustizia nel merito. La Corte d'Appello accoglieva la censura e dichiarava improcedibile la domanda.

I condòmini ricorrevano in Cassazione sulla base di tre motivi: 1) per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la tardività del rilievo dell'irregolare esperimento del tentativo di mediazione atteso che il convenuto non aveva sollevato alcuna obiezione circa la regolarità della procedura alla prima udienza utile dopo quella in cui il giudice aveva onerato la parte attrice di attivare la procedura di mediazione; 2) per avere la Corte distrettuale ritenuto necessaria la contestuale partecipazione al procedimento di mediazione di tutte le parti in causa; 3) per avere la Corte di appello ritenuto la tardività dell'avvio del secondo tentativo di conciliazione da parte dei condomini; l'irregolarità dei tentativi esperiti da uno dei condòmini e la necessità della partecipazione al tentativo di conciliazione di un condomino, quale successore ex art. 111 c.p.c. di una condomina che aveva partecipato alla procedura.

La Cassazione ha rigettato il primo ed il terzo motivo mentre ha ritenuto fondato il secondo motivo.

In particolare, la Cassazione ha osservato che, nell'ipotesi in cui più soggetti agiscano in giudizio per la lesione di un diritto su un bene condominiale, non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, essendo soltanto necessario che il tentativo di conciliazione richiesto come condizione di procedibilità del giudizio, sia stato regolarmente espletato da uno solo dei condòmini disgiuntamente legittimati.

Il successo dell'attività di mediazione.

Considerazioni conclusive

Secondo la Corte di Cassazione, nei giudizi in cui si controverte sulla lesione di un diritto su un bene in regime di comproprietà (come nella specie, di riduzione in pristino di un muro condominiale illegittimamente utilizzato in via esclusiva da un condòmino), non è necessario che alla procedura di mediazione partecipino tutti gli attori, dovendosi ritenere condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010 il fatto che, prima dell'instaurazione del processo (ovvero in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l'udienza fissata per la prosecuzione del processo), sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati.

Difatti, il potere del partecipante alla procedura di mediazione di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati.

Ne consegue che, sebbene la domanda dei condomini che non hanno partecipato alla mediazione rimanga improcedibile, essi potranno beneficiare dell'accoglimento della domanda effettuata dal comproprietario che ha partecipato alla mediazione come pure potranno aderire ad una conciliazione raggiunta.

Sentenza
Scarica Cass. 12 dicembre 2023 n. 34714
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