Scopo delle mediazione, almeno di quella con finalità deflattive delineata dal nostro Legislatore, è quello di condurre le parti all'individuazione di un accordo che ponga fine alla lite. L'accordo di conciliazione, ove sottoscritto dai difensori delle parti, ha valore di titolo esecutivo, a maggiore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che con esso le parti hanno assunto. La recente riforma Cartabia ha introdotto qualche piccola modifica anche su questo argomento. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.
Procedure e contenuti del verbale di conciliazione nella mediazione
L'art. 11 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura, nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.
Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
Il verbale, pertanto, serve soltanto a dare atto delle modalità con le quali si è svolta la procedura, delle date in cui si sono tenuti i vari incontri e dell'esito del tentativo di conciliazione.
Il mediatore è quindi tenuto a redigere il verbale in maniera stringata, evitando qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura, a garanzia della riservatezza della stessa (che, ove ritenuto opportuno, può ovviamente essere superata dall'accordo delle parti).
Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
L'accordo di conciliazione e la sua efficacia di titolo esecutivo
L'accordo di conciliazione è redatto dalle parti e dai loro difensori e, secondo quanto indicato dalla riforma Cartabia, deve contenere l'indicazione del relativo valore.
Con esso le parti pongono fine alla controversia, indicando le rinunce, le obbligazioni e quant'altro le stesse hanno stabilito per superare la lite. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche eventualmente a seguito della proposta formulata dal mediatore, può anche prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
L'accordo di conciliazione, come detto, ha efficacia di titolo esecutivo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto da questi ultimi e dalle parti, costituisce infatti titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
A tal fine i difensori delle parti attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'art. 12 del D.Lgs. 28/2010 specifica che per poter essere azionato in via esecutiva, il contenuto dell'accordo di conciliazione deve essere integralmente trascritto nel precetto, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, c.p.c., il quale deve quindi essere notificato alla parte inadempiente.
Nei casi in cui le parti non siano assistite dai rispettivi legali, dunque essenzialmente nell'ipotesi di mediazioni volontarie, l'accordo allegato al verbale di mediazione, per poter acquistare efficacia esecutiva, deve invece essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.