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Mediazione troppo costosa: è illegittima

Le forme di risoluzione alternativa delle controversie, se eccessivamente onerose, sono illegittime per contrasto con i principi comunitari.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 24 novembre 2023, ha dichiarato illegittima la mediazione obbligatoria troppo costosa. Tale pronuncia, ponendosi nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza del medesimo Ufficio giudiziario, sembra fare corretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. 457 del 14 giugno 2017, la quale aveva condannato la prassi legislativa di imporre ai cittadini onerose forme di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddette ADR - Alternative Dispute Resolution). Analizziamo più nel dettaglio la vicenda.

Mediazione eccessivamente onerosa: fatto e decisione

Il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per far valere la responsabilità professionale di un avvocato. Questi si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda: a seguito delle modifiche apportate dalla cosiddetta "Riforma Cartabia" (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la mediazione obbligatoria deve ritenersi applicabile a tutti i contratti d'opera, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto una prestazione intellettuale.

Il Tribunale di Verona, pur condividendo l'interpretazione del resistente, ha tuttavia ritenuto di non dover concedere un termine affinché la condizione di procedibilità venisse regolarmente espletata dal ricorrente.

A parere del giudice veneto, infatti, la mediazione obbligatoria così come prevista dalla legge italiana (d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e, da ultimo, modificata dal D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la conciliazione, va disapplicata per contrasto con le norme comunitarie e, in particolare, con il principio statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. 457 del 14 giugno 2017, a tenore del quale le legislazioni degli Stati membri non possono imporre ai cittadini forme di risoluzione alternativa delle controversie eccessivamente onerose.

Secondo la Corte di Lussemburgo, affinché una ADR obbligatoria possa reputarsi conforme al principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, occorre che essa:

  1. non conduca a una decisione vincolante per le parti;
  2. non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
  3. sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
  4. non generi costi, ovvero generi costi non ingenti ("very low costs") per le parti.

Orbene, a parere del Tribunale di Verona, la mediazione obbligatoria si pone in aperto contrasto con i principi comunitari, così come enucleati dalla Corte di Giustizia.

La disciplina nazionale della conciliazione obbligatoria, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010), comporta infatti dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso degli avvocati attualmente vigenti (fissati, in assenza di accordo, dal D.M. 147/2022).

È appena il caso di precisare, poi, che il costo per l'assistenza difensiva per le parti rimane significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al primo incontro, tenuto conto che l'ordinamento non prevede nemmeno un compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicché per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione.

Nemmeno serve la previsione normativa in base alla quale le spese sostenute per la mediazione obbligatoria sono utilizzabili come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura.

Infatti, in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di 250,00 euro e la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia, dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste.

Si tratta quindi di una posta incerta sia nell'an che nel quantum, mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Verona ha concluso disapplicando la norma (art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010) che impone la mediazione obbligatoria nelle vertenze aventi ad oggetto un contratto d'opera, essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale").

=> Mediazione e condominio: perchè funziona meglio delle cause civili

Illegittimità della mediazione obbligatoria: considerazioni conclusive

L'ordinanza del Tribunale di Verona, dagli effetti potenzialmente dirompenti, si pone nel solco tracciato dalla giurisprudenza del medesimo Ufficio giudiziario, il quale già in passato si era espresso nello stesso senso.

È appena il caso di citare Trib. Verona, ordinanza del 28 settembre 2017, a tenore della quale le norme che prevedono l'assistenza difensiva obbligatoria nella mediazione obbligatoria, essendo fonti di costi non contenuti per le parti, non è compatibile con il principio comunitario di tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e vanno quindi disapplicate.

In tema di negoziazione assistita obbligatoria, invece, vale la pena di ricordare Trib. Verona, ordinanza del 16 gennaio 2020, secondo cui la disciplina nazionale inerente a questa particolare forma di ADR non rispetta la condizione secondo cui le procedure di risoluzione alternative delle controversie dei consumatori non debbano generare per gli stessi costi ovvero costi ingenti.

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