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Negoziazione assistita: invalida se manca la firma e l'autentica

Va dichiarata improcedibile l'azione volta a ottenere il pagamento di lavori non retribuiti se l'invito a conciliare non è firmato dalla parte stessa.
Avv. Mariano Acquaviva 

La legge favorisce la conciliazione tra le parti costringendole, in taluni casi, a tentare di raggiungere un accordo bonario a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria. È ciò che avviene con le ipotesi obbligatorie di mediazione e di negoziazione assistita.

Il Tribunale di Roma, con un'interessante sentenza del 10 gennaio 2023 (n. 395), ha stabilito il principio secondo il quale la negoziazione assistita è irregolare se manca la firma della parte e l'autentica dell'avvocato, con la conseguenza che, senza il rispetto di tali formalità, l'azione giudiziaria va dichiarata improcedibile.

Cos'è la negoziazione assistita?

Come anticipato, la negoziazione assistita è una procedura conciliativa che bisogna necessariamente esperire prima di intraprendere determinate cause civili (D.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., in l. 10 novembre 2014, n. 162).

La sua caratteristica è di svolgersi davanti agli avvocati che rappresentano le parti. In altre parole, a differenza della mediazione, che pure è una procedura conciliativa da farsi però davanti a un soggetto terzo e imparziale (il mediatore), nella negoziazione assistita la funzione di "paciere" è rimessa agli avvocati, i quali devono adoperarsi per cercare di risolvere la controversia senza finire in tribunale.

Negoziazione assistita: quando è obbligatoria?

La negoziazione assistita può essere facoltativa oppure obbligatoria; solo in quest'ultimo caso è prevista a condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

La negoziazione assistita è obbligatoria per:

  • esercitare in giudizio un'azione in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale;
  • proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione e dei casi in cui si agisce con ricorso per decreto ingiuntivo.

Negoziazione assistita: come si notifica l'invito?

L'avvocato deve notificare l'invito di negoziazione assistita con ogni mezzo che non solo provi l'invio ma anche la ricezione; solo in questo modo, infatti, il giudice potrà verificare se il destinatario ha ricevuto la comunicazione.

L'invito a partecipare alla negoziazione assistita può dunque essere fatto tramite:

  • raccomandata con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certificata (pec);
  • ufficiali giudiziari.

Come si svolge la negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita deve svolgersi con la presenza necessaria degli avvocati di entrambe le parti.

Per la precisione, l'invito a partecipare alla negoziazione deve provenire dall'avvocato di chi, per primo, intende agire in giudizio.

Il destinatario può aderire alla conciliazione, facendo pervenire risposta tramite il suo difensore. In questo caso, le parti, con i rispettivi legali, si troveranno intorno allo stesso tavolo per cercare di raggiungere una soluzione bonaria.

A questo punto, se le parti stringono un accordo, gli avvocati provvederanno a certificarlo in un verbale (cosiddetta "convenzione di negoziazione assistita") che varrà come titolo esecutivo.

In caso contrario, gli avvocati redigono un verbale avente esito negativo; dopo di ciò, chi intende proseguire in tribunale potrà farlo senza alcun problema.

La parte invitata può anche non far pervenire alcuna risposta all'invito della controparte; in questa ipotesi, se nessun riscontro perviene entro trenta giorni, la negoziazione si intenderà fallita e si potrà procedere in giudizio.

Chi deve firmare l'invito alla negoziazione assistita?

Come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma (n. 395 del 10 gennaio 2023), l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita va sottoscritto personalmente dalla parte e la firma va autenticata dall'avvocato.

In questo senso l'art. 4 del D.L. 132/2014, laddove stabilisce: che «L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio […] La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito».

Nel caso di specie, il ricorrente agiva in giudizio per ottenere il recupero del credito (pari a poco più di 7mila euro) vantato nei confronti del condominio a titolo di corrispettivo per i lavori di installazione e manutenzione dei contabilizzatori di calore.

Nel caso in questione parte ricorrente non aveva trasmesso l'invito a stipulare la negoziazione assistita prima dell'instaurazione del giudizio e, quando vi aveva provveduto a seguito dell'assegnazione del termine di 15 giorni da parte del giudice, non aveva rispettato le formalità previste dalla legge per rendere l'invito rituale e, quindi, idoneo a instaurare il procedimento.

L'invito spedito da parte ricorrente era infatti mancante della sottoscrizione della parte e privo dell'autenticazione dell'avvocato.

Da tanto è derivata l'improcedibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'attore. Secondo il giudice capitolino, infatti, alla disposizione sopracitata va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione assistita deve contenere per una valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita.

Il comportamento di parte ricorrente, che in un primo momento non attivava la procedura e che dopo l'invito del giudice, non la formulava nel rispetto dei requisiti di legge, ha reso invalida la procedura di negoziazione e, rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi disciplinate dall'art. 3 del D.L. 132/14, determinato l'improcedibilità della domanda.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 10 gennaio 2023 n. 395
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