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Sir_amm

Revoca azione legale

Salve a tutti,

 

cercando in rete e nei precedenti post di questo forum che leggo da tempo, non sono riuscito a risolvere un dubbio: se l'assemblea affida ad un legale l'azione giudiziaria per la riscossione delle quote tramite decreto ingiuntivo, può l'amministratore (subentrato) bloccare tale azione (invitando il legale a sospendere) oppure occorre una nuova delibera dell'assemblea?

Conoscete norme, giurisprudenza o precedenti del genere?

 

Con l'occasione mi associo ai tanti complimenti indirizzati ai partevipanti al forum per la disponibilità al confronto, sempre dimostrata.

per quale motivo il nuovo amministratore dovrebbe bloccare l'azione in corso. Forse non ci sono soldi in cassa per proseguire?

No, i condomini morosi erano la metà ed il nuovo ha "invitato" il legale a non proseguire ...

A me hanno detto che l'amministratore, salvo diverse indicazioni dell'assemblea, ha l'obbligo dell'azione ma non può decidere di fermarla (a scapito di chi ha pagato) senza una delibera ad hoc... ma non ho trovato riscontri normativi...

i riferimenti normativi non ti servono, ti serve invece capire il motivo

magari il legale gli ha relazionato nel senso che nulla è esecutabile e pertanto proseguire è antieconomico..

Prima devi capire perché l'azione non è giunta a termine (che poi termine..cosa intendi? nel procedimento ci sono varie fasi.. quella monitoria, quella esecutiva..)

Certamente in assemblea deve darvi risposta

poi valuterete cosa fare...anche magari sentito un vostro legale

Si é semplicemente messo d'accordo (rectius fatto comprare) dai condomini morosi che, ad oggi, non hanno pagato.

Ma l'amministratore, qualunque sia il motivo, può farlo, contravvenendo a ciò che aveva deciso l'assemblea?

Il 50% dei condomini è moroso e il nuovo amministratore non vuole usare lo strumento del decreto ingiuntivo?

Benissimo, che l'altro 50% smetta di pagare.

Non mi sembra tanto semplice (anche perché intanto l'altro 50% ha già pagato e se non pagasse le quote ordinarie sarebbe in difetto).

Il punto è: il legale può / deve fregarsene di ciò che dice il nuovo amministratore, senza alcuna motivazione, e quindi proseguire nell'azione in quanto l'amministratore non è legittimato a fermare l'azione (l'amministratore dovrebbe, al contrario, proporla!) oppure deve arrestarsi pur senza una delibera che glielo chiede?

Insomma, l'amministratore ha o no questo potere?

Si é semplicemente messo d'accordo (rectius fatto comprare) dai condomini morosi che, ad oggi, non hanno pagato.

Ma l'amministratore, qualunque sia il motivo, può farlo, contravvenendo a ciò che aveva deciso l'assemblea?

che significa si è messo d'accordo con i morosi, l'amministratore ha il preciso dovere di recuperare i soldi dai morosi al fine di onorare i pagamenti verso i fornitori.

Sì, ma i morosi l'hanno votato (non dimentichiamoci che siamo in Italia!).

Come ha scritto Josefat, l'amministratore ha l'obbligo di recuperare e non di ... abbonare per "voto di scambio"!

Possibile che non ci sia una norma o una sentenza della Cassazione che vieti all'amministratore di rinunciare alle azioni legali, se non autorizzato dall'assemblea?

.... e mi chiedo anche, nell'eventualità che l'assemblea decida di bloccare il legale già incaricato in precedenza di chiedere i D.I., se occorra l'unanimità ...

Non avendo trovato giurisprudenza (su una questione evidentemente chiara a tutti e che non penso non sia mai capitata) ritengo basti considerare che il comma 9 dell’art. 1129 C.C. (inderogabile) prevede che “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati …”

Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l’amministratore è obbligato ad agire ma per non agire deve essere dispensato dall’assemblea ossia non può, di propria iniziativa, senza aver sentito l’assemblea, bloccare il legale che sta agendo su delibera della stessa assemblea.

Addirittura, la mancata esecuzione delle delibere condominiali (nel caso specifico della delibera che disponeva per i decreti ingiuntivi) costituisce per l’amministratore grave irregolarità: l’amministratore può essere revocato giudizialmente qualora ometta di curare l’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condomino, come da articolo 1129, comma 12, n. 6, del Codice civile.

Quanto sopra dovrebbe bastare a sostenere che l’amministratore non ha legittimazione ad “invitare” il legale a sospendere l’attività già intrapresa; se il legale accettasse tale invito, fra l'altro, violerebbe i propri doveri, non rispettando il mandato ricevuto dall’assemblea.

L’amministratore appena eletto, nei suoi pieni poteri sin da subito, avrebbe dovuto convocare una riunione urgente e far deliberare all’assemblea l’eventuale autorizzazione per bloccare l’azione legale; autorizzazione senza la quale non si può ritenere legittimato.

 

Concordate?

La norma è chiara.

L'amministratore ha l'obbligo..." salvo dispensa espressa".

Non mi pare vi sia stata alcuna dispensa "espressa" pertanto l'azione prosegue.

Non avendo trovato giurisprudenza (su una questione evidentemente chiara a tutti e che non penso non sia mai capitata) ritengo basti considerare che il comma 9 dell’art. 1129 C.C. (inderogabile) prevede che “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati …”

Tale norma non può che essere interpretata nel senso che l’amministratore è obbligato ad agire ma per non agire deve essere dispensato dall’assemblea ossia non può, di propria iniziativa, senza aver sentito l’assemblea, bloccare il legale che sta agendo su delibera della stessa assemblea.

Addirittura, la mancata esecuzione delle delibere condominiali (nel caso specifico della delibera che disponeva per i decreti ingiuntivi) costituisce per l’amministratore grave irregolarità: l’amministratore può essere revocato giudizialmente qualora ometta di curare l’azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute dal condomino, come da articolo 1129, comma 12, n. 6, del Codice civile.

Quanto sopra dovrebbe bastare a sostenere che l’amministratore non ha legittimazione ad “invitare” il legale a sospendere l’attività già intrapresa; se il legale accettasse tale invito, fra l'altro, violerebbe i propri doveri, non rispettando il mandato ricevuto dall’assemblea.

L’amministratore appena eletto, nei suoi pieni poteri sin da subito, avrebbe dovuto convocare una riunione urgente e far deliberare all’assemblea l’eventuale autorizzazione per bloccare l’azione legale; autorizzazione senza la quale non si può ritenere legittimato.

 

Concordate?

Concordo con te .

Sì, ma i morosi l'hanno votato (non dimentichiamoci che siamo in Italia!).

Come ha scritto Josefat, l'amministratore ha l'obbligo di recuperare e non di ... abbonare per "voto di scambio"!

Possibile che non ci sia una norma o una sentenza della Cassazione che vieti all'amministratore di rinunciare alle azioni legali, se non autorizzato dall'assemblea?

 

Stessa storia vissuta da noi, i morosi cacciarono l'amministratore nominandone un altro.

Il giorno dopo il nominato si reco nello studio dell'avvocato ritirando i D.I. rilasciando ad un condomino moroso la Liberatoria Condominiale, noi ne venimmo a conoscenza dopo un anno e mezzo, con una mia lettera il protempore si dimise; non fini cosi, i morosi e l'amministratore dimissionario si riunirono in prima convocazione nominando un altro amministratore senza quorum costitutivo:

 

--link_rimosso--

 

L'utimo nominato è un ... iscritto all'ANACI, informato di quello che era successo ha tirato dritto: Dove è la deontologia di questo individuo?

Dal suo incarico non ha fatto niente, solo tre fatture energia elettrica pagate, debiti con: ascensorista, impresa di pulizia e acquedotto.

 

Rinviato a giudizio con due condomini per una querela presentata da me (diffamazione).

 

Mi manca solo di chiederne la revoca giudiziaria.

Stessa storia vissuta da noi, i morosi cacciarono l'amministratore nominandone un altro.

Il giorno dopo il nominato si reco nello studio dell'avvocato ritirando i D.I. rilasciando ad un condomino moroso la Liberatoria Condominiale, noi ne venimmo a conoscenza dopo un anno e mezzo, con una mia lettera il protempore si dimise; non fini cosi, i morosi e l'amministratore dimissionario si riunirono in prima convocazione nominando un altro amministratore senza quorum costitutivo:

 

--link_rimosso--

 

L'utimo nominato è un ... iscritto all'ANACI, informato di quello che era successo ha tirato dritto: Dove è la deontologia di questo individuo?

Dal suo incarico non ha fatto niente, solo tre fatture energia elettrica pagate, debiti con: ascensorista, impresa di pulizia e acquedotto.

 

Rinviato a giudizio con due condomini per una querela presentata da me (diffamazione).

 

Mi manca solo di chiederne la revoca giudiziaria.

Mi sono dimenticato di scrivere che l'individuo pro tempore con un'assembea riparatoria si è fatto rinominare dai suoi compari.

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