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L'avvio della mediazione c.d. obbligatoria nelle liti condominiali

Occorre prestare attenzione alla scelta dell'organismo e alla comunicazione dell'istanza alla controparte in presenza di eventuali termini di decadenza.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Come è noto, dallo scorso 30 giugno è entrata definitivamente in vigore la c.d. riforma Cartabia per quanto riguarda le procedure di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 che, come pure è risaputo, sono "obbligatorie" per le controversie condominiali, nel senso che l'eventuale giudizio deve essere preceduto, a pena di improcedibilità, da un tentativo di bonario componimento della lite da svolgersi presso uno degli organismi iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Ma come si fa ad assolvere alla predetta condizione di procedibilità? In altri termini, come fare per avviare correttamente una procedura di mediazione "obbligatoria".

L'individuazione della tipologia di controversia.

La mediazione è condizione di procedibilità del giudizio soltanto nei casi espressamente individuati dal Legislatore (art. 5 D.Lgs. 28/2010) e la c.d. riforma Cartabia ha ampliato il novero delle materie, aggiungendovi, in particolare, la somministrazione.

Le "controversie condominiali", come detto, rientrano in questo gruppo, e con detto termine, come chiarito dall'art. 71-quater Disp. att. c.c., si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del Libro III, Titolo VII, Capo II del Codice Civile e degli articoli da 61 a 72 delle relative Disposizioni di attuazione.

Quindi occorrerà in primo luogo chiedersi se la controversia che ci oppone al nostro avversario sia o meno qualificabile come "condominiale", ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta disposizione.

Vi rientrano sicuramente le impugnazioni delle deliberazioni assembleari e l'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dall'amministratore per il mancato pagamento degli oneri condominiali, mentre ad esempio la giurisprudenza di merito ha ritenuto che non sia sottoposta a condizione di procedibilità l'azione volta alla revoca giudiziale dell'incarico conferito all'amministratore.

La scelta dell'organismo di mediazione.

La scelta dell'organismo a cui affidarsi per il tentativo di mediazione, ovviamente fra quelli autorizzati e iscritti nel relativo registro, non è libera, dovendosi fare applicazione del principio processuale della competenza territoriale.

Andrà quindi scelto un organismo che abbia una propria sede nel luogo in cui si trova il giudice territorialmente competente per la controversia.

Nel caso di controversie condominiali, giusto il disposto di cui all'art. 23 c.p.c., si tratterà quindi del luogo in cui è ubicato l'edificio condominiale.

Nel caso di più domande presentate dai litiganti in relazione alla medesima controversia si farà riferimento all'organismo interpellato per primo, purché territorialmente competente. La competenza territoriale dell'organismo può però essere derogata su accordo delle parti.

La nomina del difensore e la redazione della domanda di mediazione.

Qualora si tratti di una controversia per la quale è necessaria la mediazione, nel relativo procedimento le parti devono essere assistite da un avvocato, come ora indicato espressamente dall'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 28/2010 post Cartabia.

Con l'assistenza del difensore la parte avrà quindi cura di redigere la domanda di mediazione, il più delle volte sulla base del modello messo a disposizione dall'organismo prescelto, indicando in ogni caso le parti interessate, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Attenzione a indicare in modo dettagliato l'oggetto della mediazione, ovvero le domande che si ha intenzione di svolgere nei confronti della controparte.

Come ritenuto dalla giurisprudenza di merito, vi deve infatti essere perfetta coincidenza tra le questioni portate in mediazione e le domande svolte in sede giudiziale in caso di insuccesso della procedura conciliativa.

La sanzione, anche in questo caso, non potrà che essere quella della improcedibilità delle domande "nuove".

Chi non propone la mediazione vede travolta la domanda

Il deposito della domanda di mediazione e l'invio della stessa alla controparte.

La procedura di mediazione si intende avviata con la presentazione della domanda alla segreteria dell'organismo prescelto. In questo caso il responsabile dell'organismo provvederà a nominare il mediatore e a fissare il primo incontro tra le parti.

Queste informazioni sono comunicate alla controparte dalla segreteria dell'organismo, allo scopo di procurare la partecipazione di quest'ultima al primo incontro.

Occorre tuttavia tenere presente il fatto che la domanda di mediazione impedisce eventuali termini di decadenza soltanto dal momento in cui la stessa è comunicata alla controparte.

Si tratta di una questione di capitale importanza in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari che, come è noto, è sottoposta dall'art. 1137 c.c. a un termine di decadenza di 30 giorni.

Ebbene, come ora chiarito espressamente dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 28/2010 post Cartabia, la parte (o il suo difensore), al fine di sopperire a eventuali ritardi da parte della segreteria dell'organismo prescelto, può comunicare alla controparte la domanda di mediazione per come depositata, interrompendo così il termine di decadenza.

Per tale motivo detta comunicazione dovrà essere preferibilmente inviata con pec o posta raccomandata.

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