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Chi non propone la mediazione vede travolta la domanda

Non avviare il tentativo delegato comporta che il Giudice non possa nemmeno entrare nel merito.
Avv. Caterina Tosatti 

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1916 del 5 maggio 2022, ha affrontato un caso ad onor del vero assai raro - e per fortuna, aggiungiamo noi: pur avendo il Giudice invitato le parti ad esperire la Mediazione, nessuna di loro ha promosso il tentativo di conciliazione, ripresentandosi in tale guisa al Giudice all'udienza di rinvio.

La pronuncia

Tizio citava in giudizio Sempronio, Mevio e Filano allo scopo di far riconoscere, a suo favore e contro i convenuti, l'intervenuta usucapione di alcuni fondi.

Sempronio, Mevio e Filano si costituiscono chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza ed assenza dei presupposti normativi.

Il Giudice ha invitato le parti ad esperire una Mediazione, rinviando l'udienza di tre mesi, come indicato dall'art. 5, comma 1 bis e dall'art. 6 del D. Lgs. 28/2010, ma nessuna delle parti costituite ha dimostrato di aver promosso il procedimento, depositando apposita domanda presso un Organismo di Mediazione avente sede nel circondario del Tribunale palermitano.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di usucapione promossa da Tizio ed ha così chiuso la vertenza con pronuncia in rito e compensazione delle spese tra le parti.

La mediazione e la procedibilità della domanda

Il ragionamento del magistrato palermitano è lineare: vero è che l'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, norma istitutiva e regolatrice del procedimento di Mediazione, non include, nel novero delle materie per cui la mediazione è obbligatoria (rectius, è condizione di procedibilità della domanda) quella dell'usucapione, tuttavia è altrettanto vero che il successivo comma 2 della medesima norma prevede che, al di là delle ipotesi di obbligatorietà (questo il significato della frase «Fermo quanto previsto dal comma 1 bis» con cui inizia il comma 2), il Giudice, anche in grado di appello (quindi, a maggior ragione, anche in primo grado), valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di Mediazione e, in tal caso, l'esperimento è condizione di procedibilità della domanda anche in sede di appello.

All'uopo, continua la norma - ma lo stesso accadrebbe in caso di Mediazione 'obbligatoria' - il Giudice deve rinviare la prima udienza di almeno 3 mesi, cioè di un periodo pari a quello che l'art. 6 del D. Lgs. 28/2010 prevede sia la durata massima della procedura di mediazione.

Siccome, come ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, mentre il termine di 3 mesi è perentorio, quindi comporta conseguenze gravi per parti in caso di omessa promozione del tentativo di conciliazione, mentre non lo è (perentorio) il termine di 15 giorni di cui all'art. 5, comma 1 bis che il Giudice assegna alle parti per avviare la mediazione (cioè, per depositare la domanda presso l'Organismo di Mediazione competente), le parti dovranno avere cura di avviare - quantomeno avviare - la mediazione anche oltre i 15 giorni fissati dal Giudice, ma quantomeno prima dell'udienza di rinvio, cioè entro il termine dei 3 mesi, perché, in difetto, la domanda sarà ritenuta improcedibile (da ultimo così la Seconda Sezione della Cassazione, con la sentenza del 20 ottobre 2021).

Inoltre, aggiungiamo noi, l'art. 5, comma 2 bis D. Lgs. 28/2010 prevede che quando l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, la stessa si ritiene avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo: da ciò deduciamo che, tuttavia, l'incontro si deve tenere, quindi qualcuno (una delle parti) deve avviare la Mediazione ed avere cura di presentarsi personalmente, assistito da un legale.

Pertanto, le parti, pur avviando la Mediazione oltre i 15 giorni assegnati dal Giudice, dovranno anche porre attenzione svolgere il primo incontro sempre prima dell'udienza di rinvio, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda (così Corte d'Appello di Milano, sentenza 20 giugno 2019).

Sinora avevamo visto applicazioni di questa norma nelle procedure giudiziarie dove, da Codice di rito, era prevista una improcedibilità della domanda in senso tecnico, ad esempio nelle procedure locatizie e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.

La pronuncia del Tribunale di Palermo, invece, facendo uso del comma 6 dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, arriva a decretare l'improcedibilità in una causa 'ordinaria', introdotta con atto di citazione e soggetta al rito ordinario di cognizione piena.

Peraltro, anche se il Giudice ritiene di fare uso del comma 6 che prevede una discrezionalità del magistrato che sceglie di invitare le parti ad esperire la Mediazione al di là ed a prescindere dal fatto che la loro controversia appartenga al novero di quelle per cui la Mediazione è obbligatoria, rammentiamo che ormai da tempo la giurisprudenza riconosce che l'usucapione, in quanto connessa all'accertamento della proprietà, che è un diritto reale, è inclusa in quel novero.

Il Tribunale di Palermo giunge invece a questo approdo scegliendo una diversa via: ovvero, evidenziando la modifica dell'art. 2643 c.c., con l'inserimento del comma (recte, del numero) 12 bis ad opera della Legge n. 98/2013, per cui, tra gli atti soggetti a trascrizione presso i Registri Immobiliari figurano ora anche «gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Tralasciamo l'insipienza di un Legislatore che, pur volendo favorire la Mediazione, applica alla stessa lemmi che non le appartengono, come «accertano» e «processo verbale», dato che il Mediatore non accerta nulla, perché nulla decide o dirime, al contrario del Giudice e che il documento che racchiude l'accordo si chiama semplicemente 'verbale', da non confondere con il verbale processuale o processo verbale che dir si voglia.

Vediamo invece i corollari che ne ha fatto discendere il Giudice di Palermo: secondo lo stesso, dalla norma testé citata discende che:

  1. il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs 28/2010 è obbligatorio ai fini della prospettazione in giudizio della domanda di acquisto della proprietà dei beni immobili in forza di usucapione, ai sensi degli artt. 1158, 1159, 1159 bis, 1160, 1161 e 1162 c.c.
  2. in virtù di quanto sopra, la domanda di mediazione è condizione di procedibilità della domanda stessa di usucapione;
  3. in difetto di ottemperanza all'ordine del Giudice, che inviti le parti a presentare istanza di mediazione dinanzi ad un Organismo di Mediazione, il decorso invano del termine di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2010 produce l'improcedibilità della domanda di usucapione e, a fortiori, l'obbligo del Giudice di dichiararla in giudizio con efficacia di giudicato.

Rispetto al giudizio di appello, invece, rammentiamo quanto recentemente deciso dalla Corte di Cassazione, in un caso in cui il ricorrente si lagnava del fatto che la Corte d'Appello non avesse disposto la Mediazione durante il giudizio di II°: con l'ordinanza n. 22736 del 11 agosto 2021, la Corte ha osservato che, in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio, il Giudice d'appello può disporre la mediazione, mentre non è deducibile dalla norma un obbligo in tal senso, nemmeno nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, perché, secondo la Corte, in appello la Mediazione è condizione di procedibilità solamente se è il Giudice a disporla, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. lgs. 28/2010.

Sentenza
Scarica Trib. Palermo 5 maggio 2022 n. 1916
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