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La domanda di sfratto per morosità è improcedibile senza la mediazione

Anche se, nel corso del giudizio, l'intimato dichiara di avere già rilasciato l'immobile locato ed ha offerto le relative chiavi, l'assenza della mediazione rende la domanda improcedibile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizia (locatrice) aveva intimato a Caio (conduttore) sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione e per il mancato pagamento di oneri condominiali nonché delle ulteriori voci di debito espressamente richiamate nel contratto, dovuti in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'unità immobiliare.

Di conseguenza, invitava il conduttore per la convalida innanzi al tribunale e chiedendo, in caso di opposizione, la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto.

Costituendosi in giudizio, Caio riconosceva di non avere potuto pagare i canoni di locazione intimati a causa di contingenti difficoltà economiche, pertanto offriva le chiavi dell'immobile.

Quanto agli oneri condominiali, tuttavia, lo stesso eccepiva che questi non potevano essere richiesti con lo sfratto; di conseguenza, per tale motivo, si era opposto alla convalida dello sfratto, chiedendo di disporre il mutamento del rito e la fissazione del termine per la mediazione; nel merito il rigetto delle domande della ricorrente poiché infondate sia in fatto che in diritto, oltre che del tutto carenti di prova.

La partecipazione personale alla mediazione delle parti è imperativa: altrimenti la domanda è dichiarata improcedibile

La mediazione. Ai sensi dell'art.5, comma 4, lett. b) d.lgs.28/2010 le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità del giudizio) non si applicano "b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art.667 c.p.c". Questo significa che nell'ordinanza di mutamento del rito il giudice deve invitare le parti alla mediazione.

L'intimante, su cui grava il relativo onere, è tenuto ad avviare il procedimento entro 15 giorni dalla data dell'udienza in cui è stato disposto il mutamento del rito.

A prescindere dalla natura ordinatoria o meno del termine, quando la mediazione non è stata esperita né è stata richiesta alcuna proroga da parte attrice alla quale l'onere sia stato espressamente imposto dal giudice, va dichiarata l'improcedibilità della domanda in quanto "le giustificazioni di parte opponente non possono consentire l'assegnazione di un nuovo ulteriore termine in quanto fondate su circostanze senz'altro già note al momento della concessione del primo; né parte attrice ha fornito indicazioni in senso contrario" (Tribunale di Piacenza, sentenza 18 ottobre 2016).

La domanda giudiziale è improcedibile se nella pec manca l'allegato della domanda di mediazione

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Palermo 12 giugno 2018 n. 2845
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