La vicenda. Sempronio (conduttore dell'immobile di proprietà di Caio) recedeva dal contratto di locazione a causa delle condizioni di insalubrità dell'appartamento affetto da infiltrazioni di cui erano responsabili Sempronio ed il Condominio (come accertato in sede di ATP).
Per i motivi esposti, Caio (locatore) conveniva in giudizio Sempronio ed il Condominio per ivi sentirli condannare al risarcimento del danno (canoni mensili non percepiti e le spese di esecuzione delle opere necessarie per riparare la causa dei danni).
Danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.
Il lucro cessante è, invece, il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.
Entrambi i concetti di danno emergente e lucro cessante, rappresentano le due componenti cui si fa comunemente riferimento per fornire la definizione unitaria del danno patrimoniale, ossia la forma di danno ingiusto che colpisce direttamente la sfera economico-patrimoniale del danneggiato.
=> Le conseguenze per la mancata messa in sicurezza dell'immobile da parte del proprietario.
Il ragionamento del Tribunale. Preliminarmente, il giudice adito ha evidenziato che il danno da perdita del canone di locazione è un danno da lucro cessante e la sua risarcibilità impone il positivo riscontro che a causa dell'illecito dei convenuti l'immobile fosse totalmente o parzialmente inutilizzabile, con la conseguenza che ai responsabili fosse ascrivibile anche il danno da temporanea perdita delle utilità normalmente conseguibili dal proprietario nell'esercizio della sua facoltà di godimento e disponibilità del bene.
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