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Domanda di usucapione nel giudizio di regolamento di confini

La domanda di usucapione del comproprietario in un giudizio di regolamento di confini non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 266 del 3 febbraio 2022, ha affrontato una vicenda giudiziaria riguardante l'azione volta a stabilire i confini tra due fondi limitrofi e la conseguente domanda riconvenzionale del convenuto tesa ad accertare l'usucapione della striscia di terreno in contestazione.

L'argomento è interessante perché il giudice pugliese coglie l'occasione per stabilire qual è l'impatto della domanda di usucapione nel giudizio di regolamento di confini. Approfondiamo la questione.

Domanda di usucapione e regolamento di confini. La vicenda

Protagonisti della vicenda sono due fratelli. Il primo citava in causa il secondo asserendo che entrambi sono proprietari, in forza di atto di divisione ereditaria, di due fondi limitrofi che originariamente costituivano un unico appezzamento appartenente al padre.

Secondo l'attore, prima dell'atto di divisione entrambi i germani avevano detenuto il fondo pro indiviso, occupandosi indistintamente della sua manutenzione, della coltivazione e della raccolta dei frutti.

Successivamente alla divisione ereditaria, però, parte convenuta, ritenendo di sua proprietà una fascia di terreno, aveva occupato illegittimamente ed "usurpato" circa 700 mq del fondo spettante all'attore in forza della predetta divisione.

L'attore aggiungeva che di tale occupazione abusiva per lungo tempo non si era reso conto, non essendo delimitata la linea di confine tra i due appezzamenti da alcuna recinzione o linea di demarcazione. Chiedeva, pertanto, previa esatta determinazione della linea di confine tra i fondi, ordinarsi la restituzione della porzione di terreno illegittimamente occupata, con condanna al risarcimento dei danni.

La domanda riconvenzionale per l'usucapione

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio parte convenuta asserendo di essere nel possesso esclusivo, pacifico ed indisturbato della porzione di terreno da decenni, anche prima della morte del de cuius.

Il convenuto chiedeva quindi, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà di tale fascia di terreno e ritenere determinati i confini tra i due fondi conformemente a tali risultanze.

L'azione di regolamento di confini

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza in commento (n. 266 del 3 febbraio 2022), evidenzia preliminarmente che la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sull'estensione dei rispettivi fondi, va qualificata come regolamento di confini, azione di natura reale, petitoria ed imprescrittibile, finalizzata a risolvere il conflitto teso ad individuare l'esatto tracciato della linea confinaria.

L'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti che devono allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine; il giudice, se esso non è compiutamente assolto, per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi deve svolgere la sua indagine sulla scorta dell'esame e della valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà.

In caso di mancata produzione delle stesse risulta giustificato il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali aventi valore sussidiario (ex plurimis, Cass. sent. n. 10062/2018).

L'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non vale a snaturare l'azione, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia concernente la striscia confinaria che cesserà se si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del confine.

Azione per regolamento di confini, le risultanze catastali non sono vincolanti a meno che…

I rapporti tra la domanda di usucapione e l'azione di regolamento di confini

Secondo il giudice pugliese, prima di valutare la domanda di regolamento di confini dell'attore, deve esaminarsi la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto in merito alla presunta usucapione, in quanto essa è assorbente della prima.

Al riguardo, il Tribunale di Taranto chiarisce che la domanda di usucapione in un giudizio di regolamento di confini non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacché il convenuto, con la stessa, non contesta il titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.

In soldoni, se la domanda (riconvenzionale) di usucapione venisse accolta, non ci sarebbe ragione di esprimersi sulla domanda di regolamento di confini, visto che l'intero fondo andrebbe attribuito alla proprietà di un unico soggetto (l'usucapiente), rendendo quindi superflua qualsiasi distinzione degli appezzamenti.

Né l'azione di regolamento di confini si trasforma in azione di rivendicazione (con conseguente modifica dell'onere probatorio, sicuramente più gravoso per chi esercita la rivendica) per il semplice fatto di trovarsi davanti a una richiesta riconvenzionale di usucapione, in quanto chi intende usucapire non contesta la proprietà altrui ma, anzi, la presuppone.

L'accertamento dell'usucapione del comproprietario

Secondo la sentenza in commento, le risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio hanno adeguatamente riscontrato la pretesa della parte convenuta in punto di acquisto della proprietà per usucapione della fascia di terreno in contestazione.

È noto che colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'usucapione ventennale ha l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continua ed ininterrotta, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.

In altri termini, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto manifestato con un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto.

Nello specifico, la questione da affrontare è quella delle condizioni in cui è possibile l'acquisto della proprietà esclusiva di un bene immobile da parte di un comproprietario. A tale riguardo la giurisprudenza ha chiarito non essere necessaria una interversione del possesso, bastando invece che detto comproprietario abbia esteso il proprio possesso fino a far sì che questo si caratterizzi in termini di esclusività.

A tal fine non è sufficiente che gli altri contitolari si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo invece che il comunista che invoca l'usucapione abbia goduto della stessa in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.

A parere del Tribunale di Taranto, l'espletata istruttoria orale ha dimostrato la sussistenza, in capo al convenuto, dei requisiti previsti dall'art. 1158 cod. civ. utili e necessari ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.

Ha inoltre dimostrato di aver esercitato il possesso avente le citate caratteristiche, utili e necessarie ai fini dell'usucapione, ancor prima dell'atto notarile di divisione ereditaria, sicché il compimento del ventennio utile a tale riguardo si è compiuto antecedentemente alla stipula di tale atto.

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Sentenza
Scarica Trib. Taranto 3 febbraio 2022 n.266
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