#1 Inviato 3 Dicembre, 2015 Salve, una domanda forse un po' complicata: un soggetto possiede un'unità immobiliare dagli anni '70 al 2000 e contestualmente utlizza un vano scale in modo esclusivo e rispondendo ai criteri necessari per la procedura di usucapione pur non formalizzandola mai legalmente. Alla sua morte nel 2000 i figli e la nuora non presentano dichiarazione di successione ma intendono ottenere per usucapione tutta la proprietà (unità immobiliare + vano scale) al termine dei 20 anni previsti dalla legge. E' ancora possibile per gli altri condomini fare opposizione (cioè i termini per l'usucapione del vano scale ripartono da zero dal momento del decesso del proprietario) oppure il periodo da considerare parte dagli anni '70 avendo gli eredi utilizzato l'abitazione come familiari del proprietario da prima di diventare gli eredi legittimi? Grazie
#2 Inviato 3 Dicembre, 2015 L'usucapione continua anche agli eredi, però sarebbe meglio chiudere la questione richiedendo il diritto di proprietà al Giudice dimostrando il possesso ultraventennale
#3 Inviato 3 Dicembre, 2015 Intanto per scattare usucapione non basta solo l' uso esclusivo ( anche perche' potrebbe essere stato concesso )ma serve avere il possesso continuo e ventennale . Poi non ho capito perche' non hanno accettato l'eredita' invece che attendere 20 anni per usucapirla ( che poi non e' detto che il proprietario lasci trascorrere 20 anni .) Allo stato attuale chi e' il proprietario dell' appartamento ? Lo Stato o altri parenti subentrato ai eredi legittimi ? - - - Aggiornato - - - Non sono eredi visto che non hanno fatto successione e sono passati piu' di 10 anni . La nuora non e' un erede .
#4 Inviato 3 Dicembre, 2015 Non sono eredi visto che non hanno fatto successione e sono passati piu' di 10 anni . La nuora non e' un erede .Hai ragione Peppe, avevo capito male, ma se non erro se non rinunciano all'eredità, il figli diventano eredi, sbaglio?
#5 Inviato 3 Dicembre, 2015 Dal 2000 al 2015 sono 15 anni . Il diritto di succedere si prescrive in 10 anni .quindi salvo che non siano subentrato altri parenti il bene e' dello Stato . - - - Aggiornato - - - Quindi perche' complicarsi la vita per ottenere con l'usucapione ciò che si sarebbe ottenuto con accettazione eredita' ?
#6 Inviato 3 Dicembre, 2015 Dal 2000 al 2015 sono 15 anni . Il diritto di succedere si prescrive in 10 anni .quindi salvo che non siano subentrato altri parenti il bene e' dello Stato . - - - Aggiornato - - - Quindi perche' complicarsi la vita per ottenere con l'usucapione ciò che si sarebbe ottenuto con accettazione eredita' ? Ho capito che ci sono 10 anni di tempo, ma questi eredi, se non erro ci abitano nell'appartamento, per cui se l'appartamento era del loro padre sono diventati eredi di fatto Al momento della morte di una persona, nell'ultimo suo domicilio si "apre la successione" (art. 456 cod. civ.), ossia ha inizio l'iter con cui i diritti e le proprietà del defunto sono trasferiti ai suoi eredi. Se il defunto ha lasciato un testamento - ossia ha lasciato disposizioni relativamente ai propri beni dopo la sua morte - la successione si dice "testamentaria"; se manca, in tutto o in parte, un (valido) testamento, la successione si dice "legittima". Per poter ricevere l'eredità del defunto, le persone aventi diritto devono essere "capaci di succedere" e non essere "indegne". In alcuni casi, possono ricevere l'eredità subentrando nella posizione di un loro genitore o di un loro nonno o di un loro zio: in tal caso si parla di "rappresentazione". --link_rimosso-- Per cui non credo che per ereditare devono compiere un atto formale, visto che hanno preso possesso del bene.
#7 Inviato 3 Dicembre, 2015 Ho letto la domanda e le varie soluzioni proposte. La situazione è abbastanza ingarbugliata e meriterebbe uno studio particolare. Tuttavia, per quello che ci dici, provo a darti un'indicazione, ferma restando la necessità di valutarla assieme ad un legale di vostra fiducia. Secondo me è necessario ben valutare il possesso degli eredi, l'accettazione anche tacita dell'eredità e le conseguenze sull'usucapione ai sensi dell'art. 1146, primo comma, c.c. "il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione". In questo contesto va letto l'art. 476 c.c. dedicato all'accettazione tacita dell'eredità che recita: "l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede". Il fatto che non vi sia stata formale accettazione potrebbe non avere influito sulla prosecuzione del possesso in capo agli eredi (visto anche il loro comportamento) e di conseguenza sulla possibilità di vantare l'usucapione, ferma restando la necessità di dimostrare (com'è stato detto prima) la ricorrenza di tutti gli elementi necessari ed utili a poter considerare maturato l'acquisto.
#8 Inviato 3 Dicembre, 2015 Pensavo (e mi ricordavo) che per formalizzare l'usucapione fosse FONDAMENTALE il possesso di buona fede (nel senso che chi vuole acquisrie il bene in usucapione lo può fare SE NON SA CHI SIA L'EFFETTIVO PROPRIETARIO). Mentre, sembrerebbe che ANCHE il possesso in mala fede vale come elemento per il riconoscimento della proprietà. Poi... come scrive LORENZ74 "oppure il periodo da considerare parte dagli anni '70". Per l'inizio del periodo di maturazione serve una data certa... Ed il generico "dagli anni 70" non fà (o non dovrebbe fare) testo... Poi, siccome non sono un'avvocato... mi rimetto a ciò che scrive chi è più informato di me.
#9 Inviato 3 Dicembre, 2015 Grazie per le vostre risposte. Sì, la situazione è parecchio ingarbugliata: gli è stato consigliato di non fare la successione da un geometra del paese noto "intrallazzone" e credo che dipenda dal fatto che oltre all'unità immobiliare ereditata, alla stanza in usucapione, ci sono anche alcuni locali in un'ala del fabbricato mai accatastata. In questo modo non hanno pagato tasse di successione, sanzioni per abuso edilizio e non pagano imposte sulla parte di casa "fantasma". I proprietari credo che siano gli eredi perchè hanno continuato ad utilizzare l'immobile pagando utenze e imposte (per la parte registrata); da quello che so, ma non sono un esperto, avevano 10 anni di tempo per poter rinunciareall'eredità altrimenti questa si intende tacitamente accettata e diventano a tutti gli effetti proprietari.
#10 Inviato 3 Dicembre, 2015 G da quello che so, ma non sono un esperto, avevano 10 anni di tempo per poter rinunciareall'eredità altrimenti questa si intende tacitamente accettata e diventano a tutti gli effetti proprietari. no, hanno 10 anni di tempo per dichiarare di accettare l'eredità ma l'accettazione puo' anche essere tacita e per fatti concludenti (tipo pagare debiti del defunto portare avanti l'amministrazione del patrimonio)...termini piu' brevi sono disposti per il chiamato all'eredità convivente con il defunto Io credo che qui si sia piu' di fronte ad una tacita accettazione di eredità che all'usucapione dei beni del defunto E' interessante la sentenza n. 859/11, la Corte d’Appello di Firenze che ha ribadito il principio di diritto per cui gli eredi subentrano al defunto, per il solo effetto dell’apertura della successione e, quindi, anche nel possesso dei beni: il singolo erede detentore di un bene non può usucapirne la proprietà, senza interversione del possesso o senza un atto che manifesti lo spoglio nei confronti degli altri eredi. Come detto, la situazione è complessa, ma a prima vista apparirebbe che la scala possa essere stata usucapita dal defunto (ma non vi è mai stato un accertamento in tal senso, pertanto ad oggi la scala è catastalmente intestata non al defunto, pertanto non è passata in successione, gli eredi dovrebbero ottenere una sentenza di accertamento del loro diritto), i beni del defunto parrebbero essere stati ereditati per fatti concludenti dai figli (la nuora non c'entra niente) Il soggetto catastalmente proprietario del vano scala dovrebbe agire con un'azione petitoria contro gli eredi del defunto. Questi dovrebbero costituirsi e dimostrare l'usucapione intervenuta
#11 Inviato 3 Dicembre, 2015 In conclusione però se questi possono dimostrare di utilizzare in modo esclusivo e continuato questo vano scale chiuso con muro e porta da più di vent'anni (15 anni personalmente e prima il genitore) non ci sono possibilità di rientrarne in possesso da parte degli altri condomini.....
#12 Inviato 3 Dicembre, 2015 In conclusione però se questi possono dimostrare di utilizzare in modo esclusivo e continuato questo vano scale chiuso con muro e porta da più di vent'anni (15 anni personalmente e prima il genitore) non ci sono possibilità di rientrarne in possesso da parte degli altri condomini.....Lo deve decidere un Giudice, e fino a sentenza non si può mai dire.
#13 Inviato 3 Dicembre, 2015 Sarebbe opportuno fare un "giretto" presso l'ufficio tributi del proprio comune. Chi ha pagato o sta pagando TASI e IMU dei locali in questione? Chi ha pagato o sta pagando la TARI anche per i locali in questione? si potrebbe tentare anche per "l'abbandono" ed il mancato utilizzo di detti beni. Il fatto che il locale in questione sia però "chiuso" da una porta, con chiave in possesso solo degli eredi, gioca comunque a loro favore. Una controversia giudiziaria su questo tema comporterebbe spese enormi tra legali, giudiziarie, ctu, visure, testimonianze, ecc. oltre ai tempi biblici per venirne a capo. Ne vale la pena?