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Azione per regolamento di confini, le risultanze catastali non sono vincolanti a meno che…

Azione di regolamento di confini, sulla base di quali elementi il giudice deve stabilire l'estensione delle proprietà?
Redazione 

Esiste un'azione a difesa della proprietà, la così detta azione di regolamento di confini che consente di stabilire il confine esatto tra due proprietà.

La decisione circa questa controversia è devoluta al Tribunale del luogo in cui sono ubicati i fondi rispetto ai quali sorge l'incertezza.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7944, resa mediante deposito in cancelleria avvenuto il 20 aprile 2020, rammenta i poteri del giudice e l'importanza di determinati documenti.

Risultato: ciò che è iscritto al catasto può essere utile, ma salvo mancanza di altri elementi non è vincolante.

Condominio, singola proprietà e modifica delle risultanze catastali

Azione di regolamento di confini, che cos'è

L'art. 950 c.c. disciplina l'azione in esame.

Esso di compone di tre commi, il primo dei quali recita: quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

A differenza di altre azioni a difesa della proprietà, qui non è in contestazione il diritto, ma la sua estensione.

Per provare l'esattezza del confine reclamato, dice il secondo comma dell'art. 950 c.c. è ammesso qualunque mezzo di prova.

Il capoverso della norma specifica, infine, che «in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali».

La norma configura le risultanze catastali quale extrema ratio.

Catasto edifici e terreni

Il catasto altro non è che una sorta di anagrafe dei terreni e dei fabbricati esistenti sul territorio italiano.

Il complessivo sistema di mappatura del territorio svolto a fini catastali serve per consentire il calcolo delle imposte fondiarie. È questa la funzione del catasto, null'altra.

È noto che si vuole avere certezza legale della proprietà di un bene questa non possa essere desunta delle risultanze catastali, ma da quanto è stato trascritto presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari.

Una visura ipotecaria non dà certezza della proprietà di un bene, una visura ipotecaria sì. È utile rammentare che oggi uffici catastali e della conservatoria dei registri immobiliari, altro non sono che articolazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Azione di regolamento di confini e risultanze catastali

È qui arriviamo alla questione risolta dalla sentenza n. 7944 emessa dalla Corte di Cassazione. Nel caso di specie si litigava in merito alla demarcazione dell'esatta linea di confine tra due proprietà.

Come si diceva in principio, l'oggetto del contendere è l'individuazione dell'estensione della proprietà.

Con questo genere di azione, come si suole dire, si vuole arrivare a mettere un punto certo: dove inizia e dove finisce una proprietà.

Nella fattispecie in esame ci è voluta l'ultima parola della Corte nomofilattica per arrivare a comprendere che le valutazioni dei giudici di merito, nello specifico del giudice di secondo grado, la cui decisione era stata impugnata, erano state corrette.

Si legge in sentenza che «nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. n. 10062 del 2018; Cass. n. 14993 del 2012)».

Il principio espresso dal brocardo latino actore non probante reus absolvitur sta a significare, letteralmente, che se l'attore non fornisce le prove, il convenuto viene assolto. Nel caso di azione per regolamento di confini non è così.

Il giudice deve comunque giungere ad una definizione della questione e per farlo può valutare un largo spettro di elementi, considerando sì le risultanze catastali, ma senza che le stesse siano vincolanti, divenendo tali solamente se non esistono altri e più certi elementi.

La voltura catastale non comporta accettazione tacita di eredità

Sentenza
Scarica Cass. 20 aprile 2020 n. 7944
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