La sentenza in commento (Corte di Cassazione Penale n. 11916/2020) si occupa della questione afferente alla contestazione del reato di diffamazione avanzata nei confronti dell'amministratore per aver inserito, tra gli argomenti da trattare nell'ordine del giorno, il contenzioso in essere con i precedenti legali del condominio, allegando la nota dell'attuale difensore ove si menzionano alcune delle azioni intraprese a giustificazione della richiesta del compenso.
Iter Giudiziale
Nella fattispecie in esame, è utile rappresentare che il Giudice di Pace aveva condannato l'amministratore, riconoscendolo colpevole del reato di diffamazione, inteso quale offesa alla reputazione dei precedenti legali, per aver trasmesso la relazione nella quale si dava atto della presentazione di denuncia avanti alla Procura della Repubblica e di un esposto all'Ordine degli Avvocati nei di loro confronti.
In conseguenza, ritenuta ingiusta e non aderente alle disposizioni di Legge la sentenza emessa dal Giudice di Pace, l'amministratore ha proposto impugnazione sollevando tre motivi, inerenti vizi motivazionali con riferimento (i) alla natura diffamatoria della comunicazione inviata ai condomini, (ii) alla mancata applicazione di esimente ex art. 596, comma IV, Cod. Pen. in relazione all'art. 51 Cod. Pen. e (iii) alla non ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante ed eccessività della pena.
Ordine del giorno: funzione e requisiti
Per inquadrare correttamente la questione giuridica sottesa al caso in esame, appare opportuno ricordare i requisiti da cui non può prescindere l'amministratore nella redazione della lettera di convocazione della assemblea condominiale.
In proposito, è appropriato richiamare il disposto di cui all'art. 1105, comma III, Cod. Civ., a cui rinvia espressamente l'art. 1139 Cod. Civ., in rispondenza del quale «Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione».
Assume, quindi, certa rilevanza l'ordine del giorno, ovvero la elencazione delle tematiche da sottoporre alla attenzione e decisione dei condomini.
Invero, la stesura dell'ordine del giorno, seppur non soggetta a prescrizioni sulla forma, deve individuare gli argomenti sui quali avverrà la trattazione e discussione in sede assembleare, mediante l'uso di parole chiare, affinché sia inequivocabile per i condomini l'oggetto della trattazione e/o della deliberazione.
Sul punto, l'orientamento della Giurisprudenza di Legittimità, è oramai consolidato nell'affermare che l'ordine del giorno è esente da vizi qualora «sia pure non analiticamente, specifichi gli argomenti da trattare, così da farli comprendere nei termini essenziali (v. Cass. n. 3634/00, n. 1511/99, n. 2198/90 e n. 6310/79)"(Cass. 22 luglio 2004 n. 13763)».
Legittimazione attiva e obbligo di informazione
È di tutta evidenza come, per il corretto svolgimento della sua funzione, l'amministratore debba informare i condomini della gestione, ivi comprese le azioni giudiziarie intraprese, sia su sua iniziativa, in aderenza agli obblighi sul medesimo gravanti, come ad esempio la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, sia sopratutto ed in particolare, sulle cause promosse su espresso mandato conferito con delibera dai medesimi.
A tal riguardo, è confacente rammentare che, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1131 Cod. Civ. «Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi».
Da ciò, ne discende che l'aver ricevuto, come nella vicenda che interessa, un espresso mandato ad agire, inteso come legittimazione attiva, per la presentazione di denuncia alla Procura della Repubblica ed un esposto all'Ordine degli Avvocati del Foro competente contro i precedenti legali del condominio, comporta necessariamente il conseguente dovere di informativa sullo stato delle vertenze e sui relativi oneri e costi.
Parimenti, non possiamo ignorare che l'incarico di cui è investito l'amministratore di condominio al momento della nomina da parte dell'assemblea, è assimilabile al mandato con rappresentanza disciplinato dall'art. 1704 c.c. e s.s., come emerge dal rinvio a tale norma contenuto nel novellato art. 1129, XV comma, Cod. Civ.
In ragione di ciò, è indubbio che l'amministratore sia destinatario di un generale dovere di informazione verso i condomini preso atto che l'art. 1712 Cod. Civ. dispone che «il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato» e, la norma successiva, art. 1713 Cod. Civ.
è ulteriormente rafforzativa di tale obbligo, laddove dispone che «Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato».
=> Diffamazione dell'amministratore di condominio: quali strumenti ha l'amministratore per difendersi.
Esclusione della natura diffamatoria della comunicazione
In considerazione della illustrazione del quadro normativo esposto, è comprensibile e senz'altro condivisibile, la decisione assunta dalla Suprema Corte, relativamente alla fattispecie de qua, con la quale ha accolto il ricorso presentato dall'amministratore, ravvisando l'assenza di qualsivoglia offensività nella comunicazione inviata ai condomini all'uopo evidenziando non solo il pieno diritto ma, soprattutto, il dovere di informare i condomini sullo stato dei contenziosi pendenti
Tale conclusione appare confacente anche sotto il profilo di esclusione di qualsivoglia rilievo di natura strettamente penale della condotta dell'amministratore, ritenuto che nella sentenza emessa dal Giudice di Pace quest'ultimo ha stigmatizzato la comunicazione inviata senza procedere ad una attenta disamina degli elementi che possano far ritenere, in astratto, configurabile nella stessa una offesa alla reputazione.
Non essendo possibile, neppure astrattamente, ad avviso della Corte, apprezzare l'offensività della comunicazione, i Giudici hanno cassato la sentenza ritenendo che il fatto non sussiste per cui l'esame degli atri due motivi di ricorso non è stato trattato in quanto palesemente superfluo.