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Allargamento confini

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Quesito: in un condominio di nove appartamenti, il condomino del piano terreno è proprietario di un appartamento con giardino.Ora ha acquistato un lotto di terreno davanti al giardino di cui ho parlato sopra e, senza chiedere nulla agli altri otto proprietari, ma con il SOLO consenso dell'amministratore ha demolito la sua parte di rete condominiale per allargare il terreno.

 

Possibile effettuare tale operazione?

Il condominio ha cambiato anche fisionomia.

Grazie

""ha demolito la sua parte di rete condominiale per allargare il terreno""

 

Vero è che non avrebbe dovuto farlo...

In quanto la rete a confine del suo giardino, è anche confine condominiale, quindi è parte comune.

 

Ma con una visione un attimo più "elastica" potremmo dire che ha agito in virtù del alt. 1134:

“Gestione di iniziativa individuale

((Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente))”.

Quesito: in un condominio di nove appartamenti, il condomino del piano terreno è proprietario di un appartamento con giardino.Ora ha acquistato un lotto di terreno davanti al giardino di cui ho parlato sopra e, senza chiedere nulla agli altri otto proprietari, ma con il SOLO consenso dell'amministratore ha demolito la sua parte di rete condominiale per allargare il terreno.

 

Possibile effettuare tale operazione?

Il condominio ha cambiato anche fisionomia.

Grazie

La Cassazione: aprire un varco tra immobili confinanti è uso indebito di parte comune. Il muro non s’ha da abbattere

Matrimonio impossibile per le unità immobiliari confinanti ove le stesse appartengano a edifici condominiali diversi. Non è, infatti, permesso, aprendo un varco nel muro perimetrale, unire due appartamenti facenti parte di differenti condominii, perché operando in tal modo verrebbe utilizzata in maniera indebita una parte comune, creando i presupposti per il sorgere di una servitù di passaggio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10606 (depositata in cancelleria lo scorso 15 maggio 2014)

Il principio è identico, non si possono unire parti condominiali con parti di proprietà singola

Trattandosi di unire o di aprire varchi tra unità immobiliari di differenti condomini, di sicuro è legittimo quello che ha asserito la " Corte di cassazione:sentenza n. 10606 "

Si noti pure che in quel caso si attua l'uso indistinto delle altre parti comuni: scale, ascensore, in primis ......

 

Ma vi è anche da notare, invece, che qui l'oggetto della unione non è un U. I. bensi un terreno:

"ha acquistato un lotto di terreno davanti al giardino di cui ho parlato sopra"

ossia la parte acquisita non è facente parte di un condominio ma trattasi di altra proprietà che è stata acquisita.

Trattandosi di unire o di aprire varchi tra unità immobiliari di differenti condomini, di sicuro è legittimo quello che ha asserito la " Corte di cassazione:sentenza n. 10606 "

Si noti pure che in quel caso si attua l'uso indistinto delle altre parti comuni: scale, ascensore, in primis ......

 

Ma vi è anche da notare, invece, che qui l'oggetto della unione non è un U. I. bensi un terreno:

"ha acquistato un lotto di terreno davanti al giardino di cui ho parlato sopra"

ossia la parte acquisita non è facente parte di un condominio ma trattasi di altra proprietà che è stata acquisita.

Comunque quella proprietà non fa parte del condominio e gli altri condomini possono chiedere che il varco sia chiuso ad evitare una servitù di passaggio, ovvero chi mi dice che in seguito questo proprietario del fondo non possa vendere lasciando il passaggio, così che un estraneo nuovo proprietario del fondo non possa accedere liberamente al condominio?
Comunque quella proprietà non fa parte del condominio e gli altri condomini possono chiedere che il varco sia chiuso ad evitare una servitù di passaggio, ovvero chi mi dice che in seguito questo proprietario del fondo non possa vendere lasciando il passaggio, così che un estraneo nuovo proprietario del fondo non possa accedere liberamente al condominio?

Si questo è ipotizzabile.

ma facciamo un passo indietro > se non avesse spostato tutta la recinzione sarebbe stato nei suoi diritti aprire un passaggio (porta . portone etcc.) per poter accedere al nuovo terreno, dal giardino attuale, e per poterne meglio godere a pieno la proprietà.

Quindi in termini di ipotizzabili "servitù" poco sarebbe cambiato ......

Si questo è ipotizzabile.

ma facciamo un passo indietro > se non avesse spostato tutta la recinzione sarebbe stato nei suoi diritti aprire un passaggio (porta . portone etcc.) per poter accedere al nuovo terreno, dal giardino attuale, e per poterne meglio godere a pieno la proprietà.

Quindi in termini di ipotizzabili "servitù" poco sarebbe cambiato ......

Il fatto è che non può aprire nessun accesso su una proprietà estranea al condominio senza permesso da parte del condominio, appunto per lo stesso principio della sentenza che ho postato, e se lo fa i condomini potrebbero chiedere la chiusura.

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