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Impugnazione della delibera, scatta l'improcedibilità se il condòmino non partecipa personalmente alla mediazione

Non basta la presenza dell'avvocato davanti al mediatore, condòmino sanzionato dal giudice per la sua assenza.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Il condomino citava in giudizio il Condominio chiedendo l'annullamento di una delibera assembleare e la condanna dell'ente di gestione al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva il Condominio eccependo il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte dell'attore, chiedendo il rigetto della domanda a la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.

Alla prima udienza, il giudice concedeva al condomino il termine per avviare la mediazione obbligatoria.

Al successivo incontro davanti al mediatore, tuttavia, il condomino non compariva personalmente, ma tramite il suo avvocato.

Circostanza che veniva eccepita dal Condominio, che chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda ex art. art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. n. 28/2010.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma si trova dunque a dover valutare le conseguenze processuali della mancata partecipazione di persona della parte che ha promosso la mediazione.

Condizione di procedibilità. La soluzione della questione deve muovere dal disposto del citato art. 5, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2010, ai sensi del quale chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione.

La norma specifica che "L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" e che "la condizione di procedibilità "si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo".

Gli effetti della mediazione sulla impugnazione del verbale assembleare

La parte onerata deve partecipare personale. Secondo il giudice romano, il primo incontro non può essere che quello fra le parti, posto che la comparizione innanzi al mediatore non ha solo uno scopo informativo della funzione della mediazione, ma uno scopo di vera e propria attività di conciliazione.

Di conseguenza, per assolvere la condizione di procedibilità, la parte che ha interesse ad assolvere a tale condizione ha l'onere di partecipare agli incontri innanzi al mediatore,

La mancata partecipazione della controparte. Al contrario, mancata partecipazione della parte non onerata non potrà avere conseguenze sulla procedibilità della domanda.

Spiega infatti il Tribunale che la logica dell'istituto è nel senso che non è sufficiente promuovere la mediazione ma che è necessario partecipare alla stessa al fine di rendere possibile un accordo che è lo scopo del procedimento.

Di conseguenza, la mancata partecipazione del soggetto onerato determina l'improcedibilità della domanda.

I precedenti. Il Tribunale di Roma richiama la giurisprudenza di merito (fra le altre, Tribunale di Firenze 19/03/2014 e Tribunale di Pavia 14/09/2015) ma anche di legittimità (Cass. civ. n. 8473/2019), secondo la quale la partecipazione alla mediazione è un atto personalissimo della parte non delegabile (se non mediante atto notarile).

Mediazione in condominio, le parti possono farsi sostituire anche dal difensore con specifica delega.

La partecipazione del difensore all'uopo delegato ha il solo scopo di garantire un'assistenza tecnica e non di rappresentanza processuale.

L'istituto della mediazione, che non può ridursi ad una mera funzione notarile del mediatore e del giudice, esige che siano presenti di persona anche le parti, in quanto mira a riattivare la comunicazione fra i "litiganti" al fine di consentire loro di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. Verifica impossibile in assenza delle parti.

Mediazione disposta dal giudice. Quanto detto innanzi vale ancor più quando la mediazione sia stata disposta - come nel caso in esame - dal giudice,"posto che in tal caso si deve presumere che il giudice abbia già svolto la valutazione di `mediabilità' del conflitto e che tale valutazione sia stata effettuata nel colloquio processuale con i difensori onde non è pensabile che l'incontro innanzi al mediatore abbia solo la funzione informativa e non anche di risolvere il conflitto".

La decisione. Nel caso in esame, il condomino che ha impugnato la delibere (parte onerata) non ha partecipato personalmente alla mediazione, con la conseguenza che "deve affermarsi che la mediazione non ha avuto luogo per non avere l'attore (onerato) coltivato la domanda presentandosi personalmente innanzi al mediatore come dal legislatore previsto".

Improcedibilità e sanzione. Per tali motivi, il Tribunale di Roma, sentenza n. 12348 del 12 giugno 2019, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda del condominio condannandolo al pagamento, ex art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, alla sanzione del pagamento, in favore dello Stato, di euro 98, pari al valore del contributo unificato, oltre al pagamento delle spese di lite.

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, n. 12348 del 12 giugno 2019
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