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La mediazione è tempestiva se comunicata alla controparte?

L'istanza presentata all'organismo di mediazione deve essere anche comunicata alla controparte?
Avv. Mariano Acquaviva 
6 Feb, 2023

In materia di tempestività della domanda di mediazione, il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 1329 del 20 dicembre 2022, ha sposato l'orientamento che è oramai divenuto prevalente nella giurisprudenza: affinché possa dirsi rispettato il termine decadenziale di trenta giorni, occorre che l'istanza presentata all'organismo di mediazione sia anche stata comunicata alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito presso il mediatore.

Tale orientamento, oramai granitico, ha implicitamente ricevuto l'avallo anche della riforma Cartabia (in vigore dal 30 giugno 2023), laddove prevede che la notifica alla controparte possa essere anticipata anche dall'istante, in modo tale da impedire la decadenza per inosservanza del termine di legge. Approfondiamo la questione.

La tempestività dell'istanza di mediazione

Secondo il Tribunale di Teramo (sentenza n. 1329 del 20 dicembre in commento), ai fini della tempestività (al fine di impedire, nella specie, la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137, 2° comma, c.c.) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 25/2010, quel che conta è la comunicazione alla controparte della avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all'organismo di mediazione.

In tal senso depone infatti il tenore del dato normativo. L'art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo".

Pertanto, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2° comma, c.c.

In tal senso anche la prevalente giurisprudenza di legittimità: "In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell'art. 5, 6° comma, d. lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 4 l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito" (Cass., n. 2273/2019).

L'onere della comunicazione alla controparte

Chiarito che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, occorre che la controparte sia resa edotta dell'istanza, resta da stabilire su chi gravi tale onere di comunicazione.

Sul punto il sopracitato art. 8 del d. lgs. n. 28/2010 stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".

Quest'ultimo inciso ("anche a cura della parte istante") induce a ritenere che tale onere possa essere assolto tanto dall'organismo di mediazione (come in genere avviene) quanto dall'istante stesso.

Il Tribunale di Teramo sposa quest'ultimo orientamento: "Non sembra possa validamente porsi in dubbio, peraltro, che l'onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incomba sulla parte che l'ha presentata, e non già sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al "momento della comunicazione alle altre parti" della domanda di mediazione (cfr. Corte d'Appello di Milano n. 253/2020)".

Questa tesi sembra comunque in contrasto con quanto avviene solitamente, e cioè che è l'organismo di mediazione a curare la notifica dell'istanza, mentre si pone in armonia con quanto previsto dalla riforma Cartabia.

La comunicazione della mediazione dopo la riforma Cartabia

La riforma della giustizia civile a firma del ministro Cartabia (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), intervenendo anche in materia condominiale e di mediazione, ha previsto un nuovo comma secondo dell'art. 8 del d. lgs. n. 28/2010, il quale, a proposito del momento in cui l'istanza di mediazione produce i suoi effetti interruttivi sulla decadenza dell'impugnazione, afferma che «Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1».

La novella ha confermato la tesi abbracciata anche dal Tribunale di Teramo: gli effetti interruttivi della mediazione si verificano nel momento in cui l'istanza è comunicata alla controparte. È stata apportata, però, un'aggiunta molto importante: sempre ai fini interruttivi, l'istante può notificare in proprio alla controparte la sua richiesta di mediazione, fermo restando l'obbligo del mediatore di assolvere ugualmente al proprio adempimento.

La riforma Cartabia ha dunque conferito anche all'attore il prezioso potere di notificare l'istanza già depositata presso l'organismo di mediazione in modo da assicurarsi l'effetto interruttivo nel caso in cui il mediatore, ad esempio perché oberato di lavoro oppure perché l'istante si è ridotto all'ultimo giorno utile per effettuare il deposito, non possa garantire il rispetto del termine decadenziale.

Sentenza
Scarica Trib. Teramo 20 dicembre 2022 n. 1329
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