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Mediazione e interruzione del termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c.

Basta il deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione oppure occorre darne comunicazione alla controparte? Una recente sentenza riapre il dibattito sulla questione.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Per impugnare una deliberazione assembleare occorre preliminarmente avviare il procedimento di mediazione c.d. obbligatoria di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, essendo la stessa condizione di procedibilità del relativo giudizio.

L'impugnazione, come è noto, deve essere effettuata entro il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., ovvero trenta giorni, decorrenti dalla data di svolgimento dell'assemblea, per chi vi abbia partecipato, o dal ricevimento del verbale assembleare, per gli assenti.

Il già ricordato art. 5 prevede a questo proposito che l'avvio della mediazione valga a impedire la decadenza per l'intera durata della procedura, dunque fino al deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell'organismo, e che ciò sia però possibile per una sola volta.

Il quadro normativo sopra sommariamente ricordato presenta ancora due aspetti non del tutto chiari, che costituiscono spesso motivo di contestazione: permangono infatti ancora dei residui dubbi sia sul fatto che l'avvio della mediazione produca l'interruzione del termine di decadenza, invece che semplicemente la sua sospensione, sia che detto effetto derivi dalla comunicazione alla controparte dell'istanza di avvio della procedura, invece che dal mero deposito della stessa presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

Non si tratta di questioni di lana caprina, perché, per i motivi indicati, dalla scelta di una o dell'altra opzione interpretativa discendono delle conseguenze pratiche di estremo rilievo, che possono mettere a serio rischio l'ammissibilità della successiva impugnazione giudiziale in caso di esito negativo della mediazione.

Un esempio per capire meglio

Facciamo un esempio, in modo da comprendere meglio. Immaginiamo che il condomino che intende impugnare una delibera abbia partecipato alla relativa assemblea, svoltasi in data 15 dicembre.

Come detto, il medesimo dovrà avviare la mediazione entro il termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., quindi al più tardi entro il 14 gennaio.

Se si aderisce alla prima interpretazione sugli adempimenti necessari a impedire la decadenza, sarà sufficiente che il condomino, a mezzo del proprio difensore, si limiti a depositare l'istanza di mediazione presso la segreteria dell'organismo prescelto entro e non oltre il 14 gennaio (in caso di spedizione per raccomandata si farà riferimento alla data di ricezione del plico da parte di quest'ultima, mentre in caso di utilizzo della PEC la data di ricezione sarà normalmente contestuale a quella di invio).

Nel caso in cui invece si segua la seconda interpretazione, la decadenza sarà impedita soltanto nel momento in cui la controparte avrà ricevuto copia dell'istanza di avvio della mediazione.

Poiché questa attività, ove compiuta dalla segreteria dell'organismo di mediazione, potrebbe seguire anche di parecchi giorni il deposito dell'istanza di avvio da parte del condomino, quest'ultimo dovrà allora preoccuparsi di farla pervenire alla segreteria almeno qualche giorno prima della scadenza del termine di decadenza e, in ogni caso, sincerarsi in ordine a un invio tempestivo della stessa alla controparte.

Deve esserci corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la citazione

La posizione della giurisprudenza

La prevalente giurisprudenza di merito ha optato per la seconda interpretazione che, seppure maggiormente penalizzante per la parte istante, si attaglia meglio al dato normativo che, come spesso accade, non brilla certo per chiarezza (soprattutto in merito alla questione dell'interruzione/sospensione della decadenza a cui si accennava in precedenza).

Il comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Pare quindi evidente come il momento al quale la predetta disposizione di legge ricollega l'impedimento della decadenza sia quello in cui avviene la comunicazione alle altre parti interessate della domanda di mediazione proposta dall'istante.

Non è stato di questo avviso il Tribunale di Brindisi che, nella recente sentenza n. 260 del 23 febbraio 2022, ha ritenuto infondata l'eccezione svolta dal condominio convenuto nel corso del giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare e secondo cui ciò che rileva ai fini dell'interruzione del decorso del termine di decadenza sarebbe la successiva comunicazione alle altre parti del giudizio dell'avvio della procedura di mediazione.

Il Tribunale pugliese ha infatti evidenziato come "l'attività con cui cessa l'inerzia dell'attrice che avrebbe determinato l'effetto della decadenza è costituita dal deposito dell'istanza dinanzi all'organo di mediazione; le successive attività, che si completano con le comunicazioni alle controparti, non sono nella disponibilità del ricorrente e dunque restano estranee rispetto all'unico atto con cui il legittimato ad agire può manifestare concretamente la cessazione della propria inerzia, ossia il deposito dell'istanza di mediazione".

Ci si permette di osservare che il Tribunale di Brindisi ha sicuramente ragione nel giudicare eccessivamente penalizzante per l'istante il fatto di dover attendere, ai fini dell'impedimento della decadenza, la successiva attività di comunicazione della domanda alla controparte da parte della segreteria dell'organismo di mediazione.

Si tratta in effetti di un ambito nel quale l'istante non può intervenire, se non caldeggiando la solerzia degli impiegati dell'organismo prescelto.

Però, come si diceva, il dato normativo pare molto chiaro nel far dipendere l'interruzione (sospensione) della decadenza dalla comunicazione dell'istanza alle altre parti e non dal mero deposito della stessa presso la segreteria dell'organismo.

Ecco perché i sostenitori della diversa tesi, che maggiormente aderisce al dato letterale della disposizione di legge, hanno anche evidenziato come nulla vieti alla parte istante di inviare copia della domanda di mediazione anche alla controparte, oltre che alla segreteria dell'organismo prescelto, impedendo in tal modo con sicurezza la decorrenza del termine di decadenza. Infatti, seppure il D. Lgs. 20/2010 faccia carico all'organismo di invitare all'incontro di mediazione la controparte evocata dall'istante, nulla vieta che quest'ultimo effettui a sua volta la comunicazione della medesima istanza, tanto più che il comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 non prevede nulla di categorico sul punto, limitandosi a fare riferimento alla "comunicazione alle altre parti", ma senza specificare chi debba/possa attivarsi in tal senso.

Impugnazione mediazione

Sentenza
Scarica Trib. Brindisi 23 febbraio 2022 n. 260
  1. in evidenza

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