Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Può il condomino presentare opposizione all'ingiunzione ottenuta da un terzo nei confronti del condominio?

Ingiunzione contro il condominio e “reazione” del condomino. Cosa dice la giurisprudenza in proposito?
Avv. Anna Nicola 

Si tratta di questione delicata, affrontata da ultimo dalla Suprema Corte in data 22 febbraio 2022, con la sentenza n. 5811.

Questa decisione è uno spunto di riflessione veramente interessante e di rilievo anche perché dà conto dei precedenti giurisprudenziali, con un filo conduttore coerente e lineare.

I primi precedenti

Come detto da un suo precedente, i singoli condòmini non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio in una controversia relativa alla gestione di un servizio svolto nell'interesse comune perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta (Cass. Sez. 6 - 2, 13/06/2018, n. 15567).

In parallelo, Cass. Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150 (come i precedenti ivi richiamati Cass. n. 1289 del 2012 e Cass. n. 23693 del 2011) aveva affermato che il decreto ingiuntivo esecutivo formato nei confronti del condominio dovesse intendersi ottenuto nei confronti di "soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini", con conseguente inoperatività dell'art. 654, comma 2, c.p.c.

Il fondamento di questi precedenti e la Cass. SS.UU. 10934 del 2019

Questi precedenti non possono essere riaffermati ove fondati sul postulato di una distinzione soggettiva tra "parte condominio" e "parte condomino", avendo Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 chiarito che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell'amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio.

D'altro canto, sempre rispetto all'insegnamento recato dalla medesima sentenza Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019, n. 10934, peculiare risulta il caso della controversia che sia stata promossa nei confronti del condominio da un terzo creditore per ottenere il pagamento di un'obbligazione assunta dall'amministratore per conto dei partecipanti (nella specie, ai fini della prestazione di attività professionali in favore del condominio), ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).

Qui si tratta non di azione relativa alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma di controversia intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286).

Poiché il condominio non ha personalità giuridica, essendo formato dalla collettività dei condomini, le esigenze collettive sono sminuzzabili pro quota in capo ai singoli e quindi possono formare oggetto di tutela da parte di ciascuno, ove vi abbia interesse.

Effetti del decreto nei confronti del singolo

La legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio (nella specie, opposizione tardiva per l'assunta nullità della notificazione del decreto, giacché eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del condominio) deve discendere dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40857; si veda poi indicativamente Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856).

Il condominio consumatore e la competenza territoriale per l'ingiunzione

Altri precedenti

Così già Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436, affermò che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, non è impugnabile con l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, non essendo questi ultimi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale fa stato anche nei loro confronti.

Al contrario, secondo Cass. n. 4436 del 2017, i condomini potrebbero intervenire nel giudizio intentato dal terzo nei confronti dell'amministratore o anche avvalersi, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione dell'appello o del ricorso per cassazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata in danno del condominio rappresentato dall'amministratore.

Conclusioni della decisione in esame

Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (arg. da Cass. Sez. 3, 06/07/2001, n. 9205).

L'oggetto dell'opposizione all'ingiunzione condominiale

Sentenza
Scarica Cass. 22 febbraio 2022 n. 5811
  1. in evidenza

Dello stesso argomento