Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Opposizione a decreto ingiuntivo, prime applicazioni dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite

Attenzione ad impugnare una delibera in sede di opposizione all'ingiunzione: potrebbe non essere possibile.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Le casse condominiali non possono languire, poiché sono tante le spese da affrontare e i fornitori da pagare. In alcuni casi, inoltre, le quote dovute sono di natura straordinaria, in quanto destinate a coprire lavori di una certa rilevanza.

In questo, come in altri casi, una volta approvata la spesa, i condòmini hanno l'obbligo di provvedere al pagamento puntuale di ciò che rientra nella loro competenza. In mancanza, ferma restando una normale, quanto temporanea, tollerabilità, è compito/dovere dell'amministratore attivarsi per il recupero coattivo delle somme impagate.

A quel punto, il procedimento per ingiunzione è la soluzione più immediata ed efficace per agire nei confronti del proprietario moroso. Se si tratta di una spesa contenuta in un rendiconto, ritualmente, approvato e, debitamente, documentato, il decreto ingiuntivo è inevitabile.

A quel punto, però, è diritto dell'ingiunto proporre opposizione. In particolare, lo può fare nel termine di 40 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Nell'azione legale che segue, frequentemente, il condòmino debitore contesta la validità del deliberato assembleare a monte della pretesa.

In questo modo, mirando a far decadere il presupposto giuridico su cui si fonda il credito azionato, vuole ottenere la revoca del decreto.

Si tratta di capire, però, se tale strategia difensiva è attuabile e, in caso di risposta positiva, a quali condizioni.

Ha risposto a queste domande la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021.

Con la sentenza qui in commento, cioè quella del Tribunale di Ivrea n. 429 del 27 aprile 2021, ci troviamo di fronte ad una delle prime applicazioni dei principi espressi dal citato provvedimento degli Ermellini.

Non mi resta, pertanto, che passare alla disamina del caso concreto.

Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera condominiale

A seguito di un decreto ingiuntivo, il condòmino ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ivrea.

Tra le varie eccezioni sollevate spiccava quella basata sull'invalidità del deliberato. Nello specifico si trattava di quello in cui era stato approvato il rendiconto da cui traeva fonte il credito azionato.

Si può fare valere l'invalidità della delibera nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Il motivo della presunta illegittimità della pretesa opposta, risiedeva nell'erroneità dei conteggi che avevano caratterizzato la votazione del bilancio. Si trattava, pertanto, se accertato, del classico vizio di annullabilità.

Infatti, il debitore de quo aveva ritualmente impugnato l'assemblea con separato giudizio, tant'è che, in attesa della sua definizione, chiedeva la sospensione della proposta opposizione.

Su questo aspetto, però, il Tribunale di Ivrea non ha potuto accogliere la domanda perché non aveva alcuna competenza per stabilire se il deliberato in contestazione fosse valido o meno.

Cerchiamo di comprendere le ragioni di tale posizione.

Spesa in bilancio irregolare: come contestarla

Può capitare che un bilancio consuntivo contenga degli errori. Ad esempio, potrebbero non essere state decurtate delle somme già versate oppure può accadere che siano stati calcolati degli oneri non dovuti.

In questi come in altri casi, è diritto/dovere del condòmino interessato evidenziare in assemblea tale situazione. Ovviamente, in mancanza di ogni riscontro e all'esito dell'approvazione di un rendiconto illegittimo, il proprietario deve, necessariamente, impugnare il deliberato. Lo può fare nel rispetto della regola stabilita dall'art. 1137 cod. civ.

«Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

Non è, invece, consigliabile attendere un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio, per poi opporsi allo stesso, fidando sull'illegittimità del bilancio approvato. In tal caso, infatti, potrebbe essere trascorso il termine per impugnare l'assemblea e, pertanto, ogni contestazione sarebbe tardiva.

Inoltre, non dimenticare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, salvo alcune eccezioni, il giudice adito non ha il potere di sindacare la validità di un deliberato.

Opposizione a decreto ingiuntivo e deliberato impugnabile: a quali condizioni?

Con la decisione in commento, sul solco della recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, il Tribunale di Ivrea conferma che, di regola, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può valutare, nemmeno in via incidentale, la validità della delibera su cui si fonda il credito oggetto dell'ingiunzione.

Infatti, questo particolare potere è consentito soltanto in due circostanze:

  • allorquando, l'assemblea in contestazione è viziata da nullità. In questo caso, il magistrato dell'opposizione potrebbe persino rilevarla d'ufficio e, una volta accertata, revocare il decreto opposto;
  • qualora non sia ancora scaduto il termine previsto dall'art. 1137 cod. civ. per impugnare un'assemblea annullabile. In tale circostanza, l'impugnativa andrebbe proposta, a pena di decadenza, sotto forma di domanda riconvenzionale dell'opposizione.

Al di là, quindi, di queste ipotesi, l'invalidità di un deliberato va proposta in separata sede e non può essere nemmeno invocata per chiedere la sospensione del giudizio di opposizione, in quanto non può ravvisarsi «una relazione di pregiudizialità necessaria tra le due cause (cfr. in giurisprudenza, Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 4672 del 23/02/2017)».

Sentenza inedita
Scarica Trib. Ivrea 27 aprile 2021 n. 429
  1. in evidenza

Dello stesso argomento