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Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento delle spese legali

Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali e condanna alle spese: deve qualificarsi come parte vittoriosa colui che vede riconosciuto il proprio credito sia pure in parte.
Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 

Con ordinanza n. 20004 del 24 settembre 2020, la Cassazione, Sez. 6 civile, si è pronunciata in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e condanna alle spese in caso di pretesa creditoria fondata solo in parte e di accoglimento del motivo subordinato di opposizione, in una vicenda avente ad oggetto oneri condominiali per interventi di manutenzione e saldo gestione ordinaria.

Opposizione a decreto ingiuntivo e condanna alle spese: fatti di causa

Il Tribunale di Benevento, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da una condomina contro la sentenza del Giudice di Pace di Benevento che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva in parte il gravame revocando il decreto ingiuntivo.

In particolare, il Tribunale accertava che la condomina fosse debitrice verso la gestione condominiale di una somma minore rispetto a quella domandata con il monitorio e, in accoglimento della domanda subordinata della condomina, considerava illegittimamente intimato in sede monitoria l'importo contabilizzato per i lavori inerenti ai balconi in quanto beni di proprietà esclusiva.

Veniva così rideterminato il saldo spettante al Condominio per l'intervento di manutenzione su parti comuni e il saldo della gestione ordinaria 2012.

La Condomina veniva condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio stante la prevalente soccombenza della stessa appellante-opponente.

Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, con riferimento alla statuizione sulle spese, la Condomina proponeva ricorso per Cassazione articolato in tre motivi:

  • sulla illegittimità della condanna alle spese disposta a suo carico nonostante fosse risultata totalmente vittoriosa sulla domanda subordinata che chiedeva di determinare come dovute le sole somme non riferibili a "lavori privati";
  • per aver il Tribunale rideterminato in aumento anche le spese di primo grado;
  • per errore nella rideterminazione della somma dovuta rispetto a quella ingiunta.

Opposizione a decreto ingiuntivo e condanna alle spese: ragioni della decisione

Condanna alle spese: la valutazione di soccombenza va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di pretesa creditoria (azionata con l'ingiunzione) fondata solo in parte.

Con l'ordinanza in esame, la Cassazione, richiamando precedenti pronunce di legittimità, ha sottolineato che, anche in caso di revoca integrale del decreto ingiuntivo e di condanna in sede di opposizione a una minor somma rispetto a quella azionata in sede monitoria, il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte, debba qualificarsi come parte vittoriosa ai fini della condanna alle spese.

Ciò, alla luce dell'orientamento consolidato della Corte, secondo cui nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

In particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che la pretesa è infondata solo in parte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma.

Opposizione a decreto ingiuntivo e condanna alle spese: la valutazione di soccombenza va rapportata all'esito finale della lite anche in caso di accoglimento del motivo subordinato di opposizione a decreto ingiuntivo.

Con l'ordinanza in esame, la Cassazione respinge altresì la motivazione della Condomina secondo la quale non dovrebbe considerarsi soccombente, ai fini della condanna alle spese, in quanto vittoriosa con riferimento alla domanda subordinata relativa ai lavori sui balconi (quali proprietà esclusiva e non rientrante negli oneri di cui al decreto ingiuntivo).

Opposizione a decreto ingiuntivo e deposito del fascicolo monitorio

Per la Corte, l'accoglimento del motivo subordinato di opposizione della Condomina non incide sulla valutazione di parte soccombente. Precisa la Corte, infatti, che è parte soccombente quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata dando perciò causa al processo o alla sua protrazione.

La soccombenza - di cui all'art. 91 c.p.c. - va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché deve tenersi conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalle valutazioni sul comportamento colposo delle parti ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti.

Opposizione a decreto ingiuntivo e condanna alle spese: il potere del Giudice d'Appello di procedere ad un regolamento delle spese processuali

La Corte ha poi respinto anche il secondo motivo di ricorso secondo cui sussisterebbe una violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il giudice di appello riformato in aumento anche il capo della sentenza di primo grado che aveva liquidato in una minor somma le spese dovute dalla soccombente.

La Cassazione nel respingere tale motivo, ha sottolineato che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

In caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale e legittimazione passiva

Ciò, peraltro, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., per cui l'accoglimento parziale del gravame impedisce al giudice d'appello di modificare il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per l'appellante, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese (cfr. Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606; Cass. Sez. 3, 07/01/2004, n. 58).

Nella specie, non vi era certezza che il Tribunale avesse modificato l'importo liquidato dal Giudice di Pace non essendovi specifica censura sulla mancata liquidazione distinta dei compensi relativi a ciascun grado di giudizio; conseguentemente rimaneva precluso alla Corte ogni controllo sui criteri di calcolo delle spese adottati nella sentenza impugnata con riferimento alle distinte fasi di giudizio.

Anche il terzo motivo è stato respinto dalla Corte in quanto inammissibile, perché volto a rappresentare un errore materiale di calcolo cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, nonché infondato.

Sentenza
Scarica Cass. 24 settembre 2020 n. 20004
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