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Il condominio consumatore e la competenza territoriale per l'ingiunzione

Il condominio può considerarsi un consumatore come ha già precisato la Corte di Giustizia Europea.
Avv. Ettore Ditta 
1 Nov, 2021

Da tempo si è consolidato, nell'applicazione giurisprudenziale, l'orientamento secondo cui il condominio, pur costituendo un mero ente di gestione dei beni comuni (e, soprattutto, nonostante possa essere amministrato da un amministratore professionale, come in effetti succede nella maggior parte dei casi), rientra comunque fra i soggetti tutelati dalla normativa sui consumatori, la cui prima disciplina specifica in Italia era stata introdotta dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (che aveva inserito nel Codice civile disposizioni sui consumatori) ed attualmente è contenuta nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2016, n. 206).

Un aspetto particolare di questa problematica è quello della competenza territoriale relativa alla richiesta dell'ingiunzione, da parte dei fornitori, nei confronti di un condominio. E questo è l'aspetto che è stato oggetto della recente sentenza del Tribunale di Prato 27 settembre 2021, n. 666.

Il condominio consumatore: competenza territoriale per l'ingiunzione. Il caso

Per chiarire meglio la motivazione della decisione è opportuno specificare le località interessate alla situazione. Una società edile, dopo avere eseguito opere di manutenzione straordinaria in un edificio ubicato nel comune di Empoli, ha proposto al Tribunale di Prato un ricorso per ingiunzione relativo ai pagamenti non versati dal Condominio.

Il Tribunale di Prato ha emesso l'ingiunzione richiesta dalla società, che poi l'ha notificata all'amministratore condominiale.

Il Condomino però ha reagito all'ingiunzione, proponendo un'opposizione non solo per motivi di merito, ma anche sulla base dell'eccezione preliminare relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato sostenendo che il condominio deve essere considerato alla stregua di un consumatore e di conseguenza la competenza territoriale circa l'emissione di una ingiunzione nei suoi confronti si deve individuare, inderogabilmente, nel luogo di residenza del consumatore (nel caso specifico, ricompreso nella provincia di Firenze e quindi nella competenza del Tribunale di Firenze), come prescritto dalla normativa.

La società edile, pur contestando l'opposizione tanto nel merito, quanto sull'eccezione di incompetenza territoriale - in base all'asserzione che il condominio, di per sé, non è un consumatore, ma bisogna verificare caso per caso se può essere considerato tale - ha comunque dichiarato di aderire all'indicazione del giudice fatta dal Condominio opponente.

Solo il condominio-consumatore è in grado di derogare il proprio foro naturale

Decisione sulla competenza territoriale per i condomini

In proposito il Tribunale di Prato, con una motivazione davvero essenziale e senza alcuna citazione di giurisprudenza, ma richiamando l'adesione della società opposta all'eccezione di incompetenza territoriale, l'ha giudicata fondata in favore del Tribunale di Firenze, qualificato quindi come il foro del consumatore, sulla base del rilievo secondo cui per il condominio, che costituisce un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, trova applicazione la disciplina riservata ai consumatori in tutte le situazioni in cui l'amministratore, come rappresentante dei condomini, conclude contratti con professionisti.

E così il Tribunale di Prato, in considerazione dell'adesione della società opposta all'eccezione di incompetenza territoriale del Condominio opponente in favore del Tribunale di Firenze, ha ritenuto quest'ultima ferma a norma dell'art. 38 c.p.c. in favore del giudice indicato (il Tribunale di Firenze) e, come conseguenza dell'incompetenza dichiarata riguardo al giudice adito in sede monitoria (il Tribunale di Prato), ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Alla società edile, per recuperare il proprio credito, è rimasta così la possibilità di agire in giudizio contro il Condominio davanti al Tribunale di Firenze.

La competenza territoriale del giudice nel caso del condominio qualificato come consumatore era già stata oggetto delle precedenti decisioni Cass. ord. 12 gennaio 2005, n. 452, Tribunale di Bari 24 settembre 2008, n. 2158, Tribunale di Genova 25 ottobre 2010, n. 3927 e Tribunale di Milano 21 luglio 2016.

Condominio consumatore, le sentenze in materia

Il condominio consumatore: la giurisprudenza

I problemi di tutela del consumatore sussistevano anche in precedenza, ma soltanto dopo che le nuove norme introdotte dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, hanno realizzato un sistema organico di disposizioni di garanzia e che l'art. 1469-bis c.c. - nel testo allora vigente - ha circoscritto l'ambito di applicazione della normativa contenuta nel nuovo Capo XIV-bis unicamente alle persone fisiche intese in senso stretto, si è posto il problema della loro applicabilità anche al condominio.

Ma nella giurisprudenza, tanto di merito, quanto di legittimità, la soluzione adottata è sempre stata quella dell'applicazione della disciplina sui consumatori anche a tutela del condominio; si afferma infatti in modo costante che il condominio che stipula un contratto con un soggetto fornitore o con un professionista deve essere considerato alla stregua di un consumatore, sia nei casi in cui il condominio è privo di amministratore, che in quelli in cui il contratto viene sottoscritto non da un condomino, ma da un amministratore professionista (Tribunale di Bologna 3 ottobre 2000, n. 2539; Cass. ord. 24 luglio 2001, n. 10086; Tribunale di Pescara 28 febbraio 2003, n. 1073; Cass. ord. 15 gennaio 2005 n. 452; Cass. ord. 22 maggio 2015, n. 10679).

Il condominio consumatore e la Corte di Giustizia Europea

Più di recente questa impostazione è stata confermata anche dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, Prima Sezione, emessa il 2 aprile 2020 nella causa C-329/19, la quale ha deciso che la normativa a tutela dei consumatori opera pure nei contratti stipulati nell'ambito della gestione condominiale, anche se, a rigore, il condominio di diritto italiano non rientra nella situazione giuridica della persona fisica a favore della quale è stata predisposta la disciplina sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993).

In caso di contenzioso tra azienda e condominio, la competenza è del foro del consumatore

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI PRATO n. 666 del 27/09/2021
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