La controversia oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Torino (13 gennaio 2022) affronta e chiarisce ogni perplessità in merito al momento in cui può dirsi compiuto il tentativo di mediazione, obbligatorio in materia condominiale, quale condizione di procedibilità.
Al contempo, la pronuncia esamina e risolve, quasi come uno spartiacque, la ricorrente querelle tra nullità e annullabilità della delibera assembleare che risulti viziata nel riparto, di fatto, delle spese condominiali.
Due argomenti, certamente rilevanti che hanno coinvolto ed investito anche le Sezioni Unite della Sopra Corte di Cassazione per il riconoscimento e l'affermazione dei principi di diritto in appresso esposti, risolutivi per entrambe le questioni sollevate.
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: la vicenda
Avanti al Tribunale un condomino ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato dal condominio ed inerente l'omesso pagamento di oneri condominiali maturati e mai versati aventi ad oggetto spese ordinarie, straordinarie e di riscaldamento.
A fondamento dell'azione svolta l'opponente ha mosso espressa obiezione preliminare in ordine alla mancata soddisfazione della condizione di procedibilità, richiamando l'art.5 comma I bis del D.Lgs. n. 28/2010, ricordando che le liti condominiali sono soggette all'espletamento obbligatorio del tentativo di mediazione.
Sul tale punto, il condomino ha circostanziato che il rifiuto dell'amministratore di condominio, in occasione del primo incontro di mediazione, di aderire e proseguire nella stessa configurava violazione dell'obbligo imposto dalla Legge.
Al contempo e subordinatamente ha contestato la nullità delle delibere di approvazione del bilancio preventivo per doppia contabilizzazione di voci già indicate nei consuntivi precedenti.
Pertanto, il condomino ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. Rappresentare
Il condominio si è costituito rilevando l'infondatezza delle censure avanzate nonché la pretestuosità della opposizione, all'uopo rilevando la decadenza dal termine di 30 giorni relativamente alla impugnazione delle delibere.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione con ampia ed esauriente motivazione.
Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
È ormai noto che le vertenze aventi ad oggetto profili afferenti al condominio ex art. 71 quater disp. att. c.c. devono essere precedute, pena la improcedibilità della domanda, dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il disposto di cui all'art. 5, comma I, bis D.lgs. n.28/2010 è esplicito sul punto.
Per quanto attiene al caso de quo, occorre evidenziare che, il comma IV letta a) dell'art. 5 del richiamato decreto legislativo, statuisce che la mediazione non è obbligatoria «nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione».
In ragione di tale disposto, il condomino ritiene che non sia stata esperita la condizione di procedibilità in considerazione (i) del rifiuto di aderire alla mediazione, presentata dal medesimo opponente, manifestato dal condominio nel corso del primo incontro, (ii) della mancata attivazione di nuovo procedimento di mediazione successivamente alla pronuncia del Giudice sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Ebbene, le deduzioni formulate dal condomino opponente appaiono ictu oculi deboli, ritenuto che il IV comma del D.lgs. n.28/2010 non prevede una seconda condizione di procedibilità ma, diversamente, si limita a chiarire ed individuare la parte che è gravata dal relativo onere di attivazione.
Posto ciò, è indubbio che l'avvenuto pregresso avvio della mediazione, ad istanza del condomino, abbia soddisfatto la condizione di procedibilità di cui si tratta, poiché vi è stata la partecipazione dell'amministratore di condominio e la stessa si è conclusa con verbale negativo.
Invero, il comportamento dell'amministratore è stato aderente al mandato ricevuto dal Condominio che, con apposita delibera, aveva dichiarato la propria volontà di non aderire alla mediazione.
In proposito, è confacente ribadire che la Giurisprudenza di Legittimità ha riconosciuto (sentenza n.8473/2019) la realizzazione della condizione di procedibilità anche qualora la parte esprima, a conclusione del primo incontro, la propria indisponibilità a partecipare sulla base del disposto dell'art. 8 D.Lgs. n.28/2010.
Per tale motivo non è aderente alla vicenda, anzi è del tutto fuorviante, la citazione del condomino opponente relativamente al principio affermato dalle SS. Unite della Suprema Corte con la decisione n.19596/2020 secondo cui «una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta».
È palese come, dunque, l'eccezione di improcedibilità non possa trovare accoglimento.
Vizio sui criteri di ripartizione e annullabilità della delibera
Per quanto attiene alle ulteriori doglianze svolte con l'opposizione, occorre riscontrare come l'assunto per cui dovrebbe essere dichiarata la nullità del bilancio preventivo per duplicazione degli importi indicati nei consuntivi pregressi è apertamente infondato.
Nell'ipotesi portata avanti al Tribunale di Torino il vizio lamentato attiene alla ripartizione delle spese senza interessare la formazione dei voleri dei condomini cristallizzati nella delibera.
Per l'effetto, la censura proposta dal condominio, inerente la decadenza dal termine di trenta (30) giorni di cui all'art. 1137, comma II, c.c., è pertinente.
Sul punto, non possiamo ignorare che l'errore rinvenibile esclusivamente nella contabilizzazione rappresenta motivo di annullabilità della delibera e non di nullità.
A tal riguardo, è sufficiente rammentare quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza 9839/2021), secondo cui «sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi».
Peraltro ed in ogni caso, la annullabilità della delibera doveva essere sollevata con domanda riconvenzionale e nel rispetto del termine previsto per le impugnazioni delle delibere e non in via di mera eccezione.
In conclusione, la motivazione esposta dal Giudicante nella pronuncia in commento è giusta e conforme al diritto, oltre che pianamente condivisibile.