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Mediazione per impugnazione delibera condominiale, quando non può dirsi svolto il tentativo

Mancata partecipazione personale delle parti e oggettiva incertezza delle ragioni della domanda impediscono l'effettivo esperimento della mediazione obbligatoria.
Dott.ssa Lucia Izzo 

La mancata partecipazione personale delle parti e l'oggettiva incertezza sulle ragioni della domanda impediscono l'effettivo "esperimento" del procedimento di mediazione obbligatoria. Ciò è idoneo a determinare l'improcedibilità della domanda giudiziale. Questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Roma nella sentenza n. 6264/2020.

Mediazione obbligatoria e liti condominiali

Come noto, stante la coesistenza tra diversi "proprietari", la materia condominiale rientra indubbiamente tra quelle potenzialmente più idonee a determinare l'insorgenza di animose liti che sovente approdano nelle aule della giustizia.

Per affrontare e gestire al meglio queste vicende, magari ancor prima che siano i magistrati a doverle analizzare approfonditamente, il legislatore (con il D.L. 69/2013) ha reintrodotto anche per le controversie in materia di condominio l'obbligo di esperire preventivamente la mediazione.

Partecipazione effettiva in mediazione e condizione di procedibilità. Cosa ne pensa il Tribunale di Milano?

La tendenza degli ultimi anni, tra l'altro, è proprio quella di incentivare il ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie (noti come ADR, dall'acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution) che consentono di risolvere in maniera efficace e rapida i conflitti insorti tra le parti, con vantaggi sia in termini di costi che di riservatezza, nonché di "alleggerimento" del carico processuale degli uffici.

Ricorrendo alla mediazione, le parti in conflitto, coadiuvate da un mediatore (terzo neutrale), sono poste in grado di trovare una soluzione che soddisfi i loro bisogni arrivando a una composizione della lite in tempi rapidi e con costi assai ridotti rispetto a quelli processuali.

Liti condominiali: la normativa in materia di mediazione obbligatoria

Relativamente alla mediazione per le liti condominiali, la disciplina di riferimento è contenuta all'interno del d.lgs. 28/2010 cui si accompagna quanto stabilito dall'art. 71-quater disp. att. c.c. introdotto dalla L. n. 220/2012: quest'ultima norma precisa, ad esempio, cosa si intende per controversie in materia di condominio (aiutando così a perimetrare le liti che richiedono il ricorso obbligatorio alla mediazione), nonché le modalità per presentare domanda e come si svolge il procedimento.

Il d.lgs. 28/2010, invece, precisa che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Condizione di procedibilità

Certo, non sempre in sede di mediazione si riesce a trovare un accordo, rendendosi così necessario proseguire lungo la strada del processo civile. Tuttavia, per evitare di "eludere" l'obbligo della preventiva mediazione, la giurisprudenza è intervenuta più volte a chiarire quando possa intendersi validamente esperito il tentativo di mediazione.

Ad esempio, essendo obbligatoria l'assistenza dell'avvocato, non può considerarsi validamente esperito il procedimento di mediazione senza l'assistenza del legale. Allo stesso modo, l'istanza di mediazione non potrà essere totalmente vaga e non corrispondente alle richieste di cui in citazione, pena l'improcedibilità della domanda.

Nella menzionata sentenza n. 6264 del 17 aprile 2020, il Tribunale di Roma ha fornito ulteriori chiarimenti esprimendosi in una vicenda originata dall'impugnazione di delibere assembleari da parte di alcuni proprietari.

Mediazione e primo incontro innanzi al mediatore

Dopo che il giudice aveva rimesso le parti alla mediazione, all'udienza fissata per verificarne l'esito il Condominio eccepiva l'improcedibilità della domanda, poiché l'istanza inoltrata al mediatore era priva degli elementi identificativi della domanda sotto i profili del petitum e della causa petendi.

Il Tribunale rammenta che, ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del d.lgs. n. 28/2010, "la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se il primo incontro innanzi al mediatore si conclude senza accordo".

Un "incontro" in tal senso, spiega il giudicante, può esserci solo qualora siano presenti tutte le parti e partecipare al primo incontro avanti al mediatore è sicuramente onere della parte che ha interesse ad assolvere la condizione di procedibilità.

Mediazione. Indispensabile la partecipazione personale della parte a fianco del proprio difensore

Per potersi affermare che la procedura è stata "esperita" non basta soltanto averla avviata, in quanto è necessario compiere tutto quanto si renda necessario affinché la procedura stessa sia messa in grado di raggiungere il suo sito fisiologico: ciò, nel caso della mediazione, coincide quantomeno con il primo incontro avanti al mediatore e, se anche l'altra parte compare, con l'avvio dell'effettiva attività mediatoria (cfr. Tribunale di Firenze, 21 aprile 2015).

Comparizione personale della parte e individuazione oggetto della domanda

Pertanto, chiarisce il Tribunale, ciò implica sia la necessità della comparizione personale della parte istante, sia l'individuazione dell'oggetto della domanda che dovrà essere oggetto della proposta del mediatore e di discussione tra le parti.

Nel caso di specie, sono mancati entrambi i presupposti: non solo l'istante non è comparso personalmente, ma è apparsa carente anche l'esatta individuazione della domanda fatta valere in giudizio.

In particolare, nell'istanza di mediazione depositata presso l'organismo prescelto, non è stato indicato il giudizio nel cui ambito è stata demandata la mediazione mentre, nella sezione dedicata alle ragioni della pretesa, è stato fatto mero rinvio a degli allegati.

Allegati tra i quali compaiono documenti evidentemente afferenti ad altri e diversi giudizi pendenti tra le parti e a più verbali assembleari rispetto. Addirittura, sempre nella stessa istanza, si è fatto riferimento a un'altra delibera, non oggetto del giudizio, indicando come le parti avessero intenzione di impugnarla.

La logica dell'istituto, precisa il giudice capitolino, non si limita al solo promuovere la mediazione, ma comprende anche il dover partecipare al relativo procedimento al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in quella sede.

In conclusione, la domanda deve ritenersi improcedibile poiché la mancata partecipazione personale delle parti e l'oggettiva incertezza sulle ragioni della domanda (e sul giudizio cui la stessa inerisce) hanno, di fatto, impedito l'effettivo "esperimento" del procedimento di mediazione, con conseguente sanzione d'improcedibilità della domanda.

.=> Mediazione in condominio. Quali sono i requisiti di procedibilità?

Sentenza
Scarica Trib Roma 17 aprile 2020 n. 6264
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