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Quando i condòmini possono testimoniare?

L'incapacità a testimoniare dei condòmini nei giudizi in cui è parte il condominio: la normativa e l'orientamento della Corte di Cassazione.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

La teoria dei corsi e ricorsi storici di vichiana memoria può ben essere applicata anche ad alcuni temi costantemente oggetto di analisi da parte della giurisprudenza: è ciò che è accaduto con la sentenza nr. 8478/2020 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 5 maggio 2020, in cui si affronta, seppur incidentalmente, l'annoso problema dell'incapacità a testimoniare dei condòmini nei giudizi in cui è parte il proprio condominio.

Analizziamo brevemente il caso sottoposto all'attenzione degli ermellini, la soluzione proposta, la normativa e il filone giurisprudenziale nel quale questa decisione si inserisce. Infine, vediamo se e quando i condòmini possono testimoniare.

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione

Alle porte della giustizia partenopea bussava un signore che chiedeva il risarcimento per una caduta occorsagli mentre si trovava in un edificio condominiale: per la precisione, l'attore rovinava a terra mentre era appoggiato ad una balaustra che aveva improvvisamente ceduto.

La richiesta risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 2051 del codice civile veniva però respinta sia in primo che in secondo grado: dalle testimonianze raccolte, anche se indirette, risultava che l'attore stesse in piedi sulla balaustra e, quindi, aveva dato causa alla caduta.

Con il ricorso in Cassazione la parte danneggiata lamentava, tra le altre cose, l'incapacità a testimoniare di un soggetto che rivestiva la qualità di condòmino: a detta del ricorrente, lo stesso non avrebbe potuto rendere testimonianza in quanto, secondo l'art. 246 del codice di procedura civile, non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo peraltro inammissibile la doglianza del ricorrente in punto di incapacità a testimoniare del condòmino all'interno dei procedimenti di cui è parte il condominio.

Nella fattispecie, il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto l'incapacità a testimoniare era stata rappresentata nell'immediatezza della chiamata a deporre in primo grado, ma non era stata poi riproposta in sede di impugnazione innanzi al giudice d'appello.

Poiché l'art. 329 del codice di rito ricorda che l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate, il giudice della nomofiliachia ha reputato inammissibile il motivo di ricorso.

L'incapacità a testimoniare secondo la legge

La sentenza in commento, pur non avendo fornito una soluzione concreta e avendo soltanto toccato l'argomento, offre l'occasione per fare chiarezza sull'annosa questione della capacità a testimoniare del condòmino allorquando il proprio condominio sia parte processuale.

Come incastrare un vicino dispettoso?

L'addentellato normativo è il già richiamato articolo 246 del codice di procedura civile, a tenore del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

In pratica, la norma afferma che non può deporre colui che ha un interesse diretto alla causa, essendo evidente l'incompatibilità con l'ufficio di testimone, il quale dovrebbe essere un soggetto esterno ai fatti, il cui compito è di raccontare secondo verità ciò a cui ha assistito.

Per comprendere se davvero un condòmino sia incompatibile a testimoniare occorre necessariamente capire il senso della disposizione normativa; in altre parole, bisogna entrare nel cuore dell'art. 246 c.p.c. e comprendere quando una persona ha un interesse nella causa.

L'interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Detto in altre parole, l'interesse giuridico da cui promana l'incapacità a testimoniare deve giustificare, seppur astrattamente, una partecipazione diretta alla causa, proprio come stabilisce il disposto dell'art. 100 c.p.c. («Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»).

Dunque, solamente la persona che non è legittimata a proporre un'azione giudiziale può validamente testimoniare; al contrario, la deposizione resa da chi ha un interesse concreto alla causa è radicalmente nulla, sempreché l'eccezione sia tempestivamente rilevata direttamente in sede di assunzione oppure nella prima istanza o difesa a questa successiva (se la parte non sia stata presente all'assunzione).

In mancanza dell'eccezione di parte, la nullità è sanata definitivamente per acquiescenza.

L'incapacità a testimoniare del condòmino nella giurisprudenza

La sentenza in commento offre la possibilità di ripercorrere gli orientamenti giurisprudenziali inerenti alla concreta capacità di testimoniare del condòmino.

La tesi assolutamente prevalente opta per l'assoluta incapacità a testimoniare del singolo condòmino, quando il proprio condominio è parte in causa. L'incapacità del singolo condomino ad assumere la qualità di testimone ex art. 246 c.p.c. nei giudizi in cui è parte il condominio deriverebbe dal fatto che egli è già parte degli stessi anche se non costituito individualmente (Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2000, n. 6813).

In altre parole, il singolo condòmino, pur non essendo personalmente costituito in giudizio, è direttamente coinvolto nel momento in cui è costituito il condominio di cui egli è parte.

Le vicende del condominio, infatti, riguardano anche i condòmini (a meno che non abbiano a che fare con parti non comuni dell'edificio), i quali sono direttamente coinvolti alle sorti dei giudizi che vedono la presenza, quale parte processuale, del condominio.

Tanto è confermato dal fatto che la legittimazione processuale dell'amministratore ad agire e a resistere in giudizio per conto del condominio concorre con quella dei singoli condòmini: la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio, per le liti che hanno ad oggetto interessi comuni dei condomini, comporta solo una deroga della disciplina applicabile alle ipotesi di pluralità di soggetti del rapporto giuridico dedotto in lite, al fine di rendere più agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio.

Tale ricostruzione presuppone una forma di rappresentanza processuale reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, poiché ogni compartecipe non potrebbe tutelare il proprio diritto senza al contempo garantire l'analogo diritto degli altri.

Per tali ragioni, il condomino che interviene nel processo in cui sia già parte l'amministratore non va qualificato come un terzo, ma rappresenta semplicemente una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni.

Per dirla con le parole di una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. II, 16/07/1997, n. 6483): «Si deduce che, in tema di condominio negli edifici, ogni singolo condomino ha il potere di agire autonomamente e personalmente a tutela dei diritti comuni, così come può intervenire nel giudizio già iniziato dell'amministratore per far valere diritti sia propri che comuni, onde ciascun condomino ha per ciò solo la veste di parte e non può, di conseguenza, assumere quella di testimone».

Ecco dunque spiegata l'incapacità a testimoniare del condòmino: il condominio è un ente, ma non è distinto dai singoli condòmini, i quali sono coinvolti direttamente nelle sue vicende.

Condòmino: quando può testimoniare?

La preclusione all'ufficio di testimone non deve ritenersi assoluta: in teoria, il condòmino potrebbe validamente testimoniare quando non sono in gioco i propri interessi.

E così, se è vero che i condòmini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio poiché, ad esempio, l'eventuale sentenza di condanna sarebbe immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi, allora deve ritenersi compatibile con l'ufficio di testimone il condòmino che non verrebbe chiamato a rispondere del debito: si pensi alla causa intrapresa contro una parte del condominio che non sia comune a tutti.

Dunque, deve ritenersi valido il principio per cui, se con riguardo alle cause relative a beni comuni si ritiene che i condomini non siano terzi rispetto al condominio, rispetto alle cause relative a beni di appartenenze del singolo o solamente di alcuni condòmini, coloro che non sono proprietari formali potrebbe essere validamente chiamati a testimoniare.

Ad esempio, il condòmino potrebbe testimoniare nell'ambito di controversie aventi ad oggetto il rifacimento del lastrico solare in un condominio composto da più corpi distinti e a servizio di uno solo degli stessi.

Vale comunque il principio per cui la capacità a testimoniare del condòmino va sempre valutata caso per caso, senza incorrere in pericolose generalizzazioni.

Qual è il giudice competente per le cause condominiali?

Sentenza
Scarica Cass. 5 maggio 2020 n. 8478
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