#1 Inviato 4 Maggio, 2016 Buonasera, durante l'ultima assemblea condominiale l'Amministratore di condominio non ha ricevuto nuovo mandato in quanto soltanto una minoranza dei millesimi gli hanno rinnovato la fiducia. Con l'Amministratore "ad interim" l'intenzione dei consiglieri è ora quella di cercare un nuovo studio cui affidare la gestione del condominio. Di seguito le principali preoccupazioni che vorrei sciogliere con il vostro aiuto: 1) un "amministratore ad interim" può negoziare i contratti e disdire un appalto (ad esempio le pulizie del condominio)? Se sì, quali fonti normative descrivono questa eventualità? 2) per essere scelto un nuovo amministratore occorrono sempre i 501/1000 o la legge prevede situazioni in cui sono sufficienti maggioranze meno ampie per procedere con la nomina? Se sì, quali fonti normative descrivono questa eventualità? 3) l'amministratore "ad interim" riceve un compenso? come viene calcolato? Quali fonti normative descrivono questa eventualità? 4) l'interim ha un tempo limitato? Se sì, cosa succede quanto questo tempo scade? Quali fonti normative descrivono questa eventualità? 5) chi decide l'ordine del giorno di un'assemblea? Possono essere i consiglieri ad imporre un ordine del giorno (e l'ordine stesso delle cose da discutere)? Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà levarmi questi dubbi. Condom!
#2 Inviato 4 Maggio, 2016 1) L'amministratore ad interim può disdire l'appalto in qualsiasi momento, ma deve saldare il prezzo pattuito. 2) Per la scelta del nuovo amministratore, salvo quanto precisato nel regolamento, in prima convocazione occorrono 501/000; in seconda convocazione 331/1000. 3) L'amministratore, prima della nomina, deve presentare il suo preventivo con il compenso. Non esiste un tariffario preciso. E' un contratto fra amministratore e assemblea. Se nell'assemblea non viene precisato il compenso, non si ha diritto ad alcuna remunerazione. Puoi convocare un'altra assemblea nella quale si delibera il tuo compenso. Non esistono fonti normative sul compenso. Sta all'assemblea decidere su quanto tu chiedi. 4) L'ordine del giorno lo decide l'amministratore. Ovviamente, l'amministratore deve anche cercare di venire incontro alle istanze dei condomini.
#3 Inviato 4 Maggio, 2016 Le maggioranze per la nomina dell'amministratore sono la maggioranza degli intervenuti e almeno meta' del valore ossia almeno 500 millesimi .(sia in prima che in seconda convocazione ) In un solo caso servono 501 millesimi (quando sono presenti tutti e 1000 millesimi )
#4 Inviato 4 Maggio, 2016 1) L'amministratore ad interim può disdire l'appalto in qualsiasi momento, ma deve saldare il prezzo pattuito.2) Per la scelta del nuovo amministratore, salvo quanto precisato nel regolamento, in prima convocazione occorrono 501/000; in seconda convocazione 331/1000. 3) L'amministratore, prima della nomina, deve presentare il suo preventivo con il compenso. Non esiste un tariffario preciso. E' un contratto fra amministratore e assemblea. Se nell'assemblea non viene precisato il compenso, non si ha diritto ad alcuna remunerazione. Puoi convocare un'altra assemblea nella quale si delibera il tuo compenso. Non esistono fonti normative sul compenso. Sta all'assemblea decidere su quanto tu chiedi. 4) L'ordine del giorno lo decide l'amministratore. Ovviamente, l'amministratore deve anche cercare di venire incontro alle istanze dei condomini. Attenzione a non fornire notizie non vere, la nomina amministratore deve ottenere per forza una maggioranza di almeno 501 millesimi non esistono deroghe, in caso contrario "l'interim" resta in carica con tutte le facoltà amministrative
#5 Inviato 4 Maggio, 2016 Attenzione a non fornire notizie non vere, la nomina amministratore deve ottenere per forza una maggioranza di almeno 501 millesimi non esistono deroghe, in caso contrario "l'interim" resta in carica con tutte le facoltà amministrative per maggior precisione l'amministratore viene nominato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
#6 Inviato 4 Maggio, 2016 Attenzione a non fornire notizie non vere, la nomina amministratore deve ottenere per forza una maggioranza di almeno 501 millesimi non esistono deroghe, in caso contrario "l'interim" resta in carica con tutte le facoltà amministrative Almeno 500........
#7 Inviato 4 Maggio, 2016 Buonasera,durante l'ultima assemblea condominiale l'Amministratore di condominio non ha ricevuto nuovo mandato in quanto soltanto una minoranza dei millesimi gli hanno rinnovato la fiducia. Con l'Amministratore "ad interim" l'intenzione dei consiglieri è ora quella di cercare un nuovo studio cui affidare la gestione del condominio. Di seguito le principali preoccupazioni che vorrei sciogliere con il vostro aiuto: 1) un "amministratore ad interim" può negoziare i contratti e disdire un appalto (ad esempio le pulizie del condominio)? Se sì, quali fonti normative descrivono questa eventualità? 2) per essere scelto un nuovo amministratore occorrono sempre i 501/1000 o la legge prevede situazioni in cui sono sufficienti maggioranze meno ampie per procedere con la nomina? Se sì, quali fonti normative descrivono questa eventualità? 3) l'amministratore "ad interim" riceve un compenso? come viene calcolato? Quali fonti normative descrivono questa eventualità? 4) l'interim ha un tempo limitato? Se sì, cosa succede quanto questo tempo scade? Quali fonti normative descrivono questa eventualità? 5) chi decide l'ordine del giorno di un'assemblea? Possono essere i consiglieri ad imporre un ordine del giorno (e l'ordine stesso delle cose da discutere)? Ringrazio anticipatamente chiunque vorrà levarmi questi dubbi. Condom! Ad interim non esiste. Se non viene nominato un nuovo amministratore il vecchio continua con pieni poteri.