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La nomina giudiziale di nuovo amministratore su istanza dell'amministratore in carica

Condizioni e presupposti richiesti dal nuovo testo dell'art.1129 co. 1 c.c. per l'ottenimento della nomina di amministratore dall'Autorità Giudiziaria.
Avv. Piergiorgio Gabrieli - Foro di Roma 

Tra le modifiche in materia di condominio introdotte nel codice civile dalla L.220/2012 spicca, per densità di nuovi contenuti tra loro peraltro piuttosto eterogenei, quella che ha investito il testo dell'art.1129 cod. civ..

A tal punto da lasciare a tutt'oggi vivo il dubbio, in chi scrive, che forse più opportuno sarebbe stato "spacchettarne" i temi e distribuirli più omogeneamente in più articoli anziché comprimerli in uno soltanto.

Al netto di ogni personale divagazione critica sul punto, va al contempo riconosciuto al legislatore della riforma l'indiscutibile merito di aver attuato, attraverso la formulazione del primo comma del nuovo art.1129 c.c., un apprezzabile miglioramento della disciplina in materia di nomina giudiziale dell'amministratore.

Anche l'amministratore in carica è legittimato ad agire innanzi al Tribunale per la nomina di un nuovo amministratore.

Rispetto al testo previgente che circoscriveva al solo condomino (o a più condomini) la legittimazione ad agire in tal senso, difatti, oggi essa è estesa anche all'Amministratore condominiale.

Il che da un lato risponde in maniera adeguata all'esigenza di superare le impasse che, scaturendo da fasi estremamente problematiche nella gestione condominiale qual è ad esempio il caso dell'immobilismo assembleare per impossibilità di raggiungere il quorum costitutivo e/o deliberativo prescritti dal Codice Civile all'art. 1136, potrebbero esporre i comproprietari al grave rischio di vuoti amministrativi e conseguenti potenziali danni.

D'altro lato offre anche all'Amministratore un incisivo strumento, in precedenza sconosciuto al nostro ordinamento, azionabile in tutti quei casi in cui egli decida di "liberarsi" di un Condominio che per qualsiasi ragione non possa o non voglia più amministrare.

Il potere di richiedere al Giudice la nomina di un nuovo amministratore è condizionato alla sussistenza dei due presupposti richiesti dall'art.1129 c.c..

Tutto ciò, ovviamente, è però praticabile unicamente e soltanto nelle ipotesi e nei casi in cui sussistano in concreto i due necessari presupposti tracciati dall'art.1129 co. 1 c.c., vale a dire una compagine condominiale costituita complessivamente da più di otto condomini (si badi bene, stiamo parlando di "teste" e non di unità immobiliari) e purché sia documentato che l'assemblea, sebbene espressamente convocata a tal fine, non provveda o non riesca a provvedere alla nomina di nuovo amministratore per mancato raggiungimento del prescritto quorum.

In assenza di tali premesse, visto il tenore letterale della norma in parola, si evince l'inattuabilità dello strumento giudiziario. Emblematica e utilissima a chiarire nella pratica tali premesse astratte è la recente statuizione del Tribunale di Vasto n. 3748 del 25.9.2019.

Il provvedimento di rigetto declamato dal Tribunale di Vasto e sue motivazioni.

La Curia veniva adita ai sensi dell'art.1129 co.1 c.c. da un Amministratore condominiale il quale, lamentando di aver più volte ma sempre infruttuosamente convocato l'assemblea perché deliberasse sull'esecuzione di indifferibili interventi manutentivi volti a preservare la staticità del fabbricato, tuttavia si veniva a creare una situazione di stallo tale da non permettere il raggiungimento dei quorum richiesti per l'assunzione di valida delibera.

Nomina amministratore giudiziario su ricorso dell'amministratore uscente

Sulla base di tale sola premessa argomentativa l'amministratore richiedeva all'autorità giudiziaria la nomina di un nuovo amministratore.

L'argomentazione così strutturata conduceva però il Giudice Vastese a rigettare la domanda dichiarandone l'infondatezza.

Fermo restando che, sempre a parere di chi scrive, sarebbe apparsa forse più coerente una pronuncia di improcedibilità per carenza dei presupposti di legge, il Tribunale di Vasto motivava il proprio rigetto rilevando che presupposto imprescindibilmente richiesto per poter avviare l'azione ex art.1129 c.c. è "…l'incapacità dell'assemblea di nominare un amministratore". Non già l'incapacità di deliberare sull'esecuzione di lavori, per quanto urgenti.

Prosegue correttamente il Tribunale di Vasto rilevando che l'essenziale presupposto normativo individuato nella "incapacità dell'assemblea di nominare un amministratore" non ricorra nel caso di specie, visto e considerato che l'assemblea aveva validamente nominato in data 05.09.2017 l'amministratore (ora ricorrente) il quale ancora in carica mai si era presentato dimissionario.

La posizione del Tribunale di Vasto, in tal senso, può dirsi allineata quanto ad interpretazione del principio normativo a quello più volte uniformemente enunciato dalla giurisprudenza che ha riconosciuto l'intervento dell'autorità giudiziaria in questo ambito come di natura precipuamente sussidiaria e residuale rispetto al potere-dovere attribuito per natura all'assemblea.

Da ciò la necessità di verificare che ci si sia previamente attivati convocando l'assemblea e che nonostante ciò si sia constatata l'impossibilità o l'indisponibilità di questa a nominare un amministratore.

Ben diverso sarebbe stato probabilmente l'esito del giudizio se, dando per assunto che la compagine del condominio in questione fosse composta da più di otto comproprietari e quindi rientrante nell'alveo di quei condomini per i quali la legge impone la nomina di un Amministratore, la dedotta incapacità di deliberare dell'assemblea non fosse stata limitata all'assunzione di valide decisioni sull'esecuzione dei lavori bensì avesse riguardato anche e soprattutto la impossibilità di procedere alla nomina di un nuovo amministratore innanzi alle dimissioni dell'attuale.

Inesistenza di un litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari.

Per completezza espositiva sull'argomento trattato, infine, appare utile segnalare come in un caso simile a quello in questione, ove cioè l'Amministratore in carica si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria perché nominasse un sostituto, il Giudice escludeva la necessità di estendere il contraddittorio in giudizio nei confronti di tutti i condomini in quanto, sussistendo i presupposti descritti dall'art.1129 co. 1 c. c., i comproprietari venivano ritenuti sotto un profilo processuale privi di motivazioni utili per opporsi alla nomina (v. Tribunale Napoli, Sent. n.2496/2015).

Nomina di un nuovo amministratore e revoca del precedente

Sentenza
Scarica Trib. Vasto 25 settembre 2019 n. 3748
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