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OdG per nomina/riconferma e sostituzione giudiziale

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Salve,

il nostro amministratore è prorogato da quasi un anno poiché nell'ultima assemblea, allo scadere dei due anni di mandato, non c'era il quorum per votare (c'erano solo 470 millesimi ca)

 

Per questo gli ho chiesto di non scrivere "Riconferma amministratore" tra i punti del prossimo Ordine del Giorno ma piuttosto "Nomina amministratore".

Avrò fatto bene? Ovviamente il mio tentativo è di provare a votarne un altro, cosa che sarebbe impossibile nel primo caso.

 

Infatti oggi ho sentito un altro amministratore che mi ha confermato queta procedura: se nell'OdG c'è scritto "Riconferma" allora non si può nominare un altro amministratore

E se anche questa volta non ci fosse quorum per la votazione oppure se i voti per la riconferma non raggiungessero i 500 millesimi potrei chiedere una "sostituzione giudiziale"? Sarebbe più di anno dallo scadere del mandato che il condominio mi impedisce di nominare un amministratore

 

https://www.condominioweb.com/revoca-tacita-dellamministratore.15394

"""

Anche uno solo dei partecipanti al condominio, infatti, in presenza di inerzia dell’assemblea [..], può proporre ricorso al tribunale del luogo dove è posto l’edificio condominiale, inteso ad ottenere la nomina e/o la revoca dell’amministratore.

Grazie

Probabilmente alla maggioranza sta bene così...

Come detto in altra discussione, per confermare l'amministratore potrebbero anche bastare 1/3 dei millesimi e la maggioranza dei partecipanti.

Probabilmente alla maggioranza sta bene così...

Come detto in altra discussione, per confermare l'amministratore potrebbero anche bastare 1/3 dei millesimi e la maggioranza dei partecipanti.

No, se non erro quello è il caso dopo un anno di mandato, ma qui siamo oltre i due: servono comunque 500 millesimi, non mi sembra ci siano eccezioni alla regoal. Puoi darmi il link all'altra discussione?

 

Comunque, se ciò fosse anche vero per il rapporto "fiduciario" in essere (ho letto questa giustificazione per la "riconferma con 1/3"), in questo caso l'amministratore è prorogato e quindi non si scappa

Se non si raggiunge il quorum, l'amministratore rimane ugualmente in carica "in prorogatio" e in questo modo può durare anni ed anni. Non mi risulta che sia motivo per chiedere la sostituzione per mezzo del giudice. Se i condomini disertano le assemblee, non è colpa sua.ò

Se i condomini disertano le assemblee, non è colpa sua.ò

Ma infatti l'addebito è fatto al condominio, non certo all'amministratore.

 

Stessa cosa potrebbe fare l'amministratore quando si dimette: è prorograto, ma se l'assemblea non ne nomina un altro dopo un po' lui può denunciare il condominio chiedendo la sostituzione.

 

Guardate il link (uno a caso) nella parte "II – Quanto all’incapacità dell’assemblea di nominare il nuovo amministratore

https://www.condominioweb.com/revoca-tacita-dellamministratore.15394

 

Chiedo qui perché la teoria è una cosa, ma la pratica..

 

Ad esempio mi hanno già fatto notare che con i tempi della giustizia italiana l'amministratore farà in tempo a "stimolare" una maggioranza a votarlo e io avrei buttato soldi, ma già ci sono due supposizioni: giustizia lenta e che quella maggioranza riesca a formarsi.

Ma infatti l'addebito è fatto al condominio, non certo all'amministratore.

 

Stessa cosa potrebbe fare l'amministratore quando si dimette: è prorograto, ma se l'assemblea non ne nomina un altro dopo un po' lui può denunciare il condominio chiedendo la sostituzione.

 

Guardate il link (uno a caso) nella parte "II – Quanto all’incapacità dell’assemblea di nominare il nuovo amministratore

https://www.condominioweb.com/revoca-tacita-dellamministratore.15394

 

Chiedo qui perché la teoria è una cosa, ma la pratica..

 

Ad esempio mi hanno già fatto notare che con i tempi della giustizia italiana l'amministratore farà in tempo a "stimolare" una maggioranza a votarlo e io avrei buttato soldi, ma già ci sono due supposizioni: giustizia lenta e che quella maggioranza riesca a formarsi.

Perdona ma mi pare capire che non ci sia affatto incapacità dell'assemblea a nominare altro mandatario.

Al contrario direi che 470 millesimi confermano una volontà a mantenere l'attuale amministratore...

Perdona ma mi pare capire che non ci sia affatto incapacità dell'assemblea a nominare altro mandatario.

Al contrario direi che 470 millesimi confermano una volontà a mantenere l'attuale amministratore...

Scusa, forse mi sono espresso male: i 470 millesimi erano le presenze quindi non si è proceduto con la votazione di quel punto dell'OdG. Non si sa come avrebbero votato.

 

Comunque la tua frase è contraddittoria: il fatto che ci siano -ipoteticamente, perché non ci sono stati- 470 millesimi di volontà di nominare lo stesso amministratore ciò implica comunque l'incapacità dell'assemblea di nominarlo, lui o un altro, perché servono appunto 500 millesimi :-)

Ad esempio mi hanno già fatto notare che con i tempi della giustizia italiana l'amministratore farà in tempo a "stimolare" una maggioranza a votarlo e io avrei buttato soldi, ma già ci sono due supposizioni: giustizia lenta e che quella maggioranza riesca a formarsi.

MIA OPINIONE:

Un conto è la revoca giudiziale per gravi irregolarità un conto è il ricorso a nomina giudiziale da parte di un condòmino per inerzia dell'assemblea che a mio avviso può avvenire solo dopo una revoca giudiziale o nei condominii con più di 8 condòmini senza amministratore.

Non c'è ancora Giurisprudenza recente ma se nel novellato art. 1129 c.c. è stato scritto che l'amministratore si intende riconfermato con egual periodo è proprio per evitare di intasare i Tribunali quando l'assemblea non riesce sostituire l'amministratore.

 

Io condivido in pieno quanto scritto al link in calce e di cui ne riporto uno stralcio:

 

L’amministratore dura in carica un anno (art.1129, 9 comma c.c.);

L’assemblea, convocata dall’amministratore ogni anno (art.66, 1 comma disp.att.c.c.), ex art. 1135 n.1) deve esprimersi sulla riconferma o revoca dell’amministratore;

Se l’assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500mm, per la revoca con l’indicazione del nome del nuovo amministratore, l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri(art.1129, 9 comma c.c.).

--link_rimosso--

Non c'è ancora Giurisprudenza recente ma se nel novellato art. 1129 c.c. è stato scritto che l'amministratore si intende riconfermato con egual periodo è proprio per evitare di intasare i Tribunali quando l'assemblea non riesce sostituire l'amministratore.

Ok, speravo fosse un caso già dibattuto e "testato" su strada, ma così non è.

Ok, speravo fosse un caso già dibattuto e "testato" su strada, ma così non è.

Secondo me, dopo la riforma, si può parlare di amministratore in "prorogatio imperii" solo nel caso in cui l'assemblea riesca a revocare il vecchio amministratore con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi (revoca valida) ma non riesce a deliberare sulla nuova nomina perchè la maggioranza si divide tra più candidati e non riesce più a trovare i 500 millesimi.

In questo caso c'è l'inerzia dell'assemblea a sostituire un amministratore REGOLARMENTE REVOCATO e ciascun condòmino può ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Probabilmente alla maggioranza sta bene così...

Come detto in altra discussione, per confermare l'amministratore potrebbero anche bastare 1/3 dei millesimi e la maggioranza dei partecipanti.

Mi scuso per l'intromissione, ma mi incuriosisce sapere in quali circostanze si può verificare una tale ipotesi. grazie

Scusa, forse mi sono espresso male: i 470 millesimi erano le presenze quindi non si è proceduto con la votazione di quel punto dell'OdG. Non si sa come avrebbero votato.

 

Comunque la tua frase è contraddittoria: il fatto che ci siano -ipoteticamente, perché non ci sono stati- 470 millesimi di volontà di nominare lo stesso amministratore ciò implica comunque l'incapacità dell'assemblea di nominarlo, lui o un altro, perché servono appunto 500 millesimi :-)

Non è frase contradditoria solo praticità.

Spesso i numeri, al di là delle norme, parlano.

Se si fossero presentati in 470 mill esprimendosi con favore per quell'amministratore sarebbe stato già un buon segno.

Mentre i 530 assenti spesso rappresentano accettazione implicita o disinteresse ma non volontà di revoca.

Salve,

il nostro amministratore è prorogato da quasi un anno poiché nell'ultima assemblea, allo scadere dei due anni di mandato, non c'era il quorum per votare (c'erano solo 470 millesimi ca)

 

Per questo gli ho chiesto di non scrivere "Riconferma amministratore" tra i punti del prossimo Ordine del Giorno ma piuttosto "Nomina amministratore".

Avrò fatto bene? Ovviamente il mio tentativo è di provare a votarne un altro, cosa che sarebbe impossibile nel primo caso.

 

Infatti oggi ho sentito un altro amministratore che mi ha confermato queta procedura: se nell'OdG c'è scritto "Riconferma" allora non si può nominare un altro amministratore

E se anche questa volta non ci fosse quorum per la votazione oppure se i voti per la riconferma non raggiungessero i 500 millesimi potrei chiedere una "sostituzione giudiziale"? Sarebbe più di anno dallo scadere del mandato che il condominio mi impedisce di nominare un amministratore

 

https://www.condominioweb.com/revoca-tacita-dellamministratore.15394

"""

Anche uno solo dei partecipanti al condominio, infatti, in presenza di inerzia dell’assemblea [..], può proporre ricorso al tribunale del luogo dove è posto l’edificio condominiale, inteso ad ottenere la nomina e/o la revoca dell’amministratore.

Grazie

Salve,

l'Amministratore dura in carica 1 anno (12 mesi) al termine del mandato annuale dovrà mettere 3 voci nell'Odg:

 

Nomina / Revoca / Conferma Amministratore;

A tal proposito consiglio di leggere questa consulenza:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Durata incarico amministratore, due anni o un anno?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Non importa se nell'odg c'è scritto riconferma, perchè ciò non preclude la possibilità di nominare un nuovo sostituto. Infatti se anche ci fosse "solamente" messo riconferma, lo stesso l'assemblea potrà nominare un nuovo Amministratore.

Il rapporto, infatti, è regolato dalle norme del mandato e quindi il nuovo nomianto sostituisce immediatamente il vecchio.

 

In merito alla prorogatio essa sussiste solo quando l'assemblea si è espressa e non è riuscita a raggiungere la maggioranza necessaria. In tal caso comunque sarebbe onere dell'Amministratore fissare una nuova data per avere una delibera certa che garantisca la volontà assembleare.

 

Per la revoca giudiziale potrai utilizzarla solo se l'Amministratore non convoca assemblea oppure se essa va deserta anche se più volte convocata.

A tal proposito anche se di volontaria giurisdizione mi pare ci sia stata qualche pronuncia in cui si è affermato che sia comunque necessaria la presenza di un legale.

 

Cordiali saluti.

l'Amministratore dura in carica 1 anno (12 mesi) al termine del mandato annuale dovrà mettere 3 voci nell'Odg:

 

Nomina / Revoca / Conferma Amministratore

Non è così semplice: e se non lo mette (cosa che qui avviene: mette sempre "riconferma" e basta)?

A tal proposito consiglio di leggere questa consulenza:

Non importa se nell'odg c'è scritto riconferma, perchè ciò non preclude la possibilità di nominare un nuovo sostituto. Infatti se anche ci fosse "solamente" messo riconferma, lo stesso l'assemblea potrà nominare un nuovo Amministratore.

Purtroppo non mi ha convinto al 100% perché è anche vero che ciò non è nell'OdG non può essere votato. L'amministratore uscente può appellarsi a questo.

 

Dovrebbe esserci un presidente che rischiando dica qualcosa tipo: "Sebbene ciò che non è all'OdG non può essere votato è anche vero che la legge prevede la scadenza dell'incarico dopo due anni: è quindi palese a tutti -anche agli assenti- che oggi si può nominare un nuovo amministratore sebbene ciò non sia all'OdG"

E comunque, secondo me, rischia di essere impugnabile.

 

In merito alla prorogatio essa sussiste solo quando l'assemblea si è espressa e non è riuscita a raggiungere la maggioranza necessaria. In tal caso comunque sarebbe onere dell'Amministratore fissare una nuova data per avere una delibera certa che garantisca la volontà assembleare.

Punto di vista interessante, ma allora il mio condominio come è messo? Non c'era il quorum per deliberare e l'amministratore non ha indetto nessuna nuova assemblea, ma ora il suo mandato è scaduto: *deve* essere stato prorogato, non vedo alternative, perché essendo passati due anni lui è decaduto e non è stato sostituito.

Non è così semplice: e se non lo mette (cosa che qui avviene: mette sempre "riconferma" e basta)?

Purtroppo non mi ha convinto al 100% perché è anche vero che ciò non è nell'OdG non può essere votato. L'amministratore uscente può appellarsi a questo.

 

Salve,

ripeto l'istituto giuridico del mandato disciplina il rapporto tra Amministratore e condomini. Non serve che ci sia scritto "conferma" basta anche che vi sia solo "riconferma" oppure solo 1 delle voci sopra dette.

Questo perchè l'Odg così messo presuppone la votazione della carica e quindi tutte le sue possibili conclusioni (appunto una conferma, una nuova nomina, una mera revoca).

Mi pare che c'è stata pure qualche sentenza in tal senso ma devo ricercarla....

 

Dovrebbe esserci un presidente che rischiando dica qualcosa tipo: "Sebbene ciò che non è all'OdG non può essere votato è anche vero che la legge prevede la scadenza dell'incarico dopo due anni: è quindi palese a tutti -anche agli assenti- che oggi si può nominare un nuovo amministratore sebbene ciò non sia all'OdG"

E comunque, secondo me, rischia di essere impugnabile.

Salve,

la legge non prevede l'incarico biennale! La carica è annuale. Quindi già la sua nomina doveva essere messa ai voti l'anno scorso.

Punto di vista interessante, ma allora il mio condominio come è messo? Non c'era il quorum per deliberare e l'amministratore non ha indetto nessuna nuova assemblea, ma ora il suo mandato è scaduto: *deve* essere stato prorogato, non vedo alternative, perché essendo passati due anni lui è decaduto e non è stato sostituito.

Salve,

ripeto la carica è annuale. Se il mandato è scaduto oppure se nell'ipotesi sopra detta della prorogatio imperii sarebbe suo onere riconvocare assemblea in virtù della diligentia pater familias insita nel rapporto di mandato tra Amministratore e compagine assembleare.

 

Cordiali saluti.

Salve,

ripeto l'istituto giuridico del mandato disciplina il rapporto tra Amministratore e condomini. Non serve che ci sia scritto "conferma" basta anche che vi sia solo "riconferma" oppure solo 1 delle voci sopra dette.

[..]

Mi pare che c'è stata pure qualche sentenza in tal senso ma devo ricercarla....

[..]

Se il mandato è scaduto oppure se nell'ipotesi sopra detta della prorogatio imperii sarebbe suo onere riconvocare assemblea in virtù della diligentia pater familias insita nel rapporto di mandato tra Amministratore e compagine assembleare.

Ok, tutto chiaro.

Fin'ora è ovviamente andata diversamente e, credo, nel silenzio dei condomini un'eventuale contestazione di fronte al giudice avrebbe meno valore.

La prossima assemblea è a breve, farò notare queste cose e le farò mettere a verbale: si vota fino a quando non si nomina qualcuno.

 

PS: se, con comodo, riesce a trovare la sentenza mi fa un favore. Nel frattempo la cerco anche io.

... Se il mandato è scaduto oppure se nell'ipotesi sopra detta della prorogatio imperii sarebbe suo onere riconvocare assemblea in virtù della diligentia pater familias insita nel rapporto di mandato tra Amministratore e compagine assembleare.

Figuriamoci se, soprattutto dopo la nuova Norma che intende il mandato rinnovato di egual periodo, l'amministratore non si considererà rinnovato in quanto l'assemblea non gli ha revocato l'incarico (altro che pater familias).

 

Mio parere post riforma (attendiamo sentenze)

 

NO REVOCA = "si intende rinnovato per eguale durata" (art. 1129 c.c.)

REVOCA senza NUOVA NOMINA = amministratore in carica in "prorogatio imperii" e possibile ricorso all'Autorità Giudiziaria che, se non riscontra gravi irregolarità ma solo inerzia dell'assemblea, POTREBBE anche rinominare l'amministratore uscente per garantire continuità.

 

(e non sono un difensore della categoria)

Salve,

il rinnovo è ricollegato alla conferma. Solo dietro conferma si ha rinnovo dell'incarico. Se l'assemblea non si esprime, se ad esempio l'Amministratore non convoca assemblea non si può parlare di rinnovo...

Cordiali saluti.

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