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Nomina dell'amministratore di condominio giudiziario su ricorso dell'amministratore uscente. Ecco la procedura corretta.

In assenza di assemblea decide il giudice la nomina del nuovo amministratore.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In assenza di assemblea decide il giudice alla nomina del nuovo amministratore. L'azione detta di volontaria giurisdizione, prevede l'intervento del Tribunale il quale dispone con decreto in camera di consiglio

"L'art.1129, primo comma, c.c., subordina l'intervento sostitutivo del tribunale alla esistenza di un condominio avente un numero di codomini superiore a otto ed all'incapacità dell'assemblea di nominare un amministratore.

L'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria non ha carattere discrezionale e, conseguentemente, neppure richiede la preventiva convocazione di tutti i partecipanti al condominio che giammai potrebbero opporvisi e che non risultano essere soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del provvedimento richiesto (non sussistendo nel condominio degli edifici un diritto dei partecipanti di concorrere all'amministrazione della cosa comune come invece previsto nel caso della comunione semplice". Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 19 giugno 2016 in merito alla possibilità di nomina dell'amministratore da parte del giudice.

I fatti di causa. Tizio (amministratore in regime di prorogatio) ricorreva innanzi al giudice adito precisando che, pur aver rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, l'assemblea del condominio non aveva proceduto alla sua sostituzione e alla nomina di un nuovo amministratore. Pertanto chiedeva l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Il regolamento può vietare di nominare come amministratore del condominio una società di persone

Il ricorso dell'amministratore uscente. Ove mai l'amministratore alla scadenza del secondo anno non volesse continuare nel mandato ricevuto, l'assemblea convocata dovrà procedere alla nomina del nuovo amministratore del fabbricato.

In mancanza di delibera, l'amministratore uscente avrà pieno diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per chiedere la nomina d'Ufficio di un nuovo amministratore del fabbricato.

A tal proposito si deve evidenziare, che, l'azione per la nomina dell'amministratore giudiziario è un'azione, anche detta di volontaria giurisdizione, che, prevede l'intervento del Tribunale il quale dispone con decreto in camera di consiglio.

Con lo stesso decreto di nomina, il Tribunale detta provvedimenti finalizzati alla tutela di un interesse comune a tutti i condomini, nessuno escluso.

In questo caso, l'amministratore di condominio, nominato "coattivamente" dal tribunale quando l'assemblea non vi provveda o non riesca a trovare l'accordo (sempre che i condomini siano più di otto - Art. 1129 cod. civ) non va considerato come un ausiliare del giudice, come se si trattasse di un consulente tecnico o un custode.

In proposito è importante la precisazione fornita dalla Cassazione con la pronuncia n. 16698/2014: "l'amministratore di nomina giudiziaria non può, perciò, richiedere al tribunale che lo abbia designato la liquidazione, con decreto, del suo compenso.

Egli, infatti, instaura comunque, con i condomini, un rapporto contrattuale (di mandato), al pari dell'amministratore incaricato dalla maggioranza dei condomini (1136 c.c.)".

Quindi il compenso sarà determinato dall'assemblea dei condomini, salvo disaccordo, nel qual caso, su richiesta dell'amministratore giudiziario, verrà stabilito dal giudice.

Se in vigenza di tale amministratore l'assemblea nomina un suo amministratore, con le maggioranze previste dal codice, l'amministratore giudiziario cessa contestualmente dalle sue funzioni.

La funzione del provvedimento di nomina. La funzione del provvedimento richiesto è solo quella di evitare che il condominio sia sprovvisto di un valido organo necessario alla sua gestione, prescindendo dall'eventuale esistenza di contrasti interni, da affrontare e superare o in assemblea o nella sede giurisdizionale secondo le regole ordinarie.

Da quanto precede deriva che nei procedimenti di volontaria giurisdizione normalmente non sussistono i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c. che postula l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un contenzioso e che possa giustificare la condanna alle spese.

Il provvedimento di nomina e di revoca dall'amministratore giudiziario è finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio ad una sua corretta amministrazione, per cui le mansioni e la durata in carica di tale amministratore sono identiche a quelle dell'amministratore nominato dall'assemblea, come identici sono i poteri dovendosi, pertanto, attenere a quanto disposto dagli artt. 1130 e 1131 c.c. e a quelle conferitegli dal tribunale nell'ambito dell'amministrazione della cosa comune e "in primo luogo deve curare l'eliminazione delle irregolarità della precedente amministrazione e quindi curare il ripristino della correttezza e della legalità nella conduzione dell'amministrazione condominiale" (Cass. sent. n. 18730/2005).

In senso contrario (sull'addebito delle spese) si registra la pronuncia della Cass. con l'Ordinanza n. 2719/2015 secondo la quale "l'applicazione dell'articolo 91 del Codice di Procedura Civile, che, regola la condanna alle spese, si riserva anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa".

Per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio cosa occorre?

Il ragionamento del giudice di Napoli. Nel caso si specie, a parere del giudice vi era la legittimazione ad agire dell'amministratore e la prova dei requisiti richiesti dalla norma dell'art. 1129 c.c.: condominio avente un numero di codomini superiore a otto ed all'incapacità dell'assemblea di nominare un amministratore. Difatti la nomina del nuovo amministratore (a seguito delle dimissioni del ricorrente) non era avvenuta per mancanza di numero legale raggiunto in assemblea.

Di conseguenza era necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria che pur non avendo carattere discrezionale, neppure richiedeva la preventiva convocazione di tutti i condomini che giammai potrebbero opporsi: "non sono soggetti titolari di posizioni giuridiche atte risentire degli effetti del provvedimento di nomina".

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Napoli con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso e per l'effetto ha nominato il nuovo amministratore. Il nuovo professionista resterà in carica sino a quando il condominio non provvederà alla sua sostituzione.

Sentenza
Scarica Tribunale di Napoli del 19 giugno 2016
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