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Amministratori di condominio nominati dal Tribunale, esiste un elenco?

Nomina amministratore dal Tribunale. Esistonto degli elenchi?
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Sulla base di quali criteri l'Autorità Giudiziaria investita del compito di nominare un amministratore di condominio si attiva per rispondere alla domanda del ricorrente?

Detta diversamente: esistono degli elenchi da cui l'Autorità Giudiziaria attinge per adempiere a tale sua prerogativa?

Prendiamo ad esempio i così detti CTU (consulenti tecnici di ufficio): codice di procedura civile nelle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è specificato che l'incarico di CTU può essere affidato ad una persona iscritta in appositi albi tenuti presso i Tribunali.

L'art. 14, primo comma, delle summenzionate disposizioni di attuazione specifica che: “L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici”.

Il precedente articolo 13 indica le categorie obbligatorie degli albi: tra di esse non è menzionata quella dell'amministratore di condominio. Ciò non vuol dire che non esiste una sezione apposita dell'Albo, ma la sua esistenza dipende dai singoli uffici giudiziari.

Come dire: se nell'ambito dell'albo dei CTU esiste la categoria degli amministratori di condominio, allora la persona che vorrò assumere incarichi per mezzo di tale modalità dovrà chiedere l'iscrizione a questa sezione.

Albo amministratori di condominio. Esiste?

È utile ricordare che le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile vietano l'iscrizione in più di un albo.

Torniamo alla figura degli amministratori di condominio nominati dall'Autorità Giudiziaria.

L'unica disposizione di legge che si occupa di questa fattispecie è il primo comma dell'art. 1129 c.c. che consente il ricorso all'A.G. quando i condòmini sono più di otto e l'assemblea non abbia provveduto alla nomina dell'amministratore. Null'altro, se non che, come precisato da dottrina e giurisprudenza, si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione.

È questa, allora, la prima valutazione da farsi: rivolgersi alla cancelleria della volontaria giurisdizione per avere informazioni sulle modalità di iscrizione all'elenco, ove non esista una specifica categoria dell'albo, oppure le differenti modalità per essere preso in considerazione.

Come qualunque amministratore di condominio, anche quello nominato dall'Autorità Giudiziaria deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 71-bis disp. att. c.c.

Non è detto che il giudice adito debba attingere dall'elenco tribunalizio, potendo ad esempio decretare la nomina di un soggetto indicato dagli stessi ricorrenti, ove in possesso dei requisiti di cui alla norma appena citata.

Quanto all'Autorità Giudiziaria competente, è utile rammentare che a seguito della promulgazione della legge n. 57 del 2016, si è in attesa del decreto legislativo che trasferisca questa competenza ai Giudici onorari di Pace, la nuova figura introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs n. 92/2016, in attuazione di quanto stabilito dalla predetta legge.

Il decreto legislativo dev'essere adottato dal governo entro un anno dall'entrata in vigore della legge, ossia entro il 14 maggio 2017 (art. 1 legge n. 57/2016).

Nomina amministratore da parte del tribunale, possiamo suggerire un nome?

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