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Sì alla nomina giudiziale di un nuovo amministratore anche in presenza di quello in regime di prorogatio

Il mandato ex lege è valido soltanto dopo il primo anno, decorsi due anni, l'amministratore non confermato dall'assemblea continuerebbe a svolgere le sue funzioni in regime di prorogatio imperi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La questione. Nella vicenda in esame, i ricorrenti, comproprietari di un'unità immobiliare ad uso abitazione e di un garage facenti parte del Condominio adivano il Tribunale chiedendo la nomina giudiziale di un nuovo amministratore di condominio, in sostituzione di Tizio che, dalla data del 13 novembre 2016 svolgeva le funzioni di amministratore del suddetto condominio in regime di prorogatio imperii. Si costituiva Tizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Come fare per sostituire un amministratore in prorogatio?

Prorogatio: orientamenti giurisprudenziali. A tal proposito, il giudice bolognese ha precisato che l'interpretazione maggioritaria della norma ritiene che il predetto rinnovo, ex lege, sia valido soltanto dopo il primo anno dalla scadenza del primo incarico, con la conseguenza che, decorsi due anni, l'amministratore non confermato dall'assemblea continuerebbe a svolgere le sue funzioni in regime di prorogatio imperii, con poteri limitati allo svolgimento delle sole attività urgenti di cui all'art. 1129, c. 8, c.c.

Quindi, dopo il primo incarico annuale segue "ex lege" un solo rinnovo tacito di un anno con pienezza dei poteri e, per il periodo successivo, l'amministratore è scaduto dall'incarico, benché possa proseguire in regime di "prorogatio imperii", e dunque con limitazione dei suoi poteri, per il compimento delle sole attività urgenti, al fine di evitare pregiudizi alle cose comuni" (Trib. Modena, 13 dicembre 2017; nello stesso senso Trib. di Brescia, 15 aprile 2016).

Applicazioni pratiche dell'istituto della prorogatio imperii

E tale conclusione è stata ritenuto preferibile da giudice bolognese in quanto "gli artt. 1129 e 1130 c.c., come modificati dalla novella del 2012, letti in unione al disposto dell'art. 2386 ultimo comma c.c., nel delineare i doveri propri dell'amministratore in prorogatio, in attesa che altri assuma la pienezza di poteri, per investitura ricevutane da parte dell'assemblea, circoscrivono i predetti all'espletamento delle attività urgenti, funzionali ad evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a compenso, facendogli pure obbligo di consegnare tutta la documentazione in suo possesso, afferente al condominio e ai singoli condomini. Con poteri tanto delimitati e circoscritti, in altri termini, pare fortemente dubbia la permanenza, in capo all'amministratore in prorogatio del potere di ripartire spese, incassare contributi, e finanche di mantenere il governo dei beni e dei servizi comuni"(Trib. Palermo, 9 novembre 2018).

La procedura per la sostituzione dell'amministratore in prorogatio. Atteso che il contrasto insorto tra le parti s'incentra sulla individuazione della corretta procedura per addivenire alla sostituzione dell'amministratore in prorogatio, ed in particolare, se - prima di procedere alla nomina giudiziale di un nuovo amministratore di condominio - sia necessario o meno revocare il precedente amministratore, non confermato dall'assemblea alla scadenza del primo mandato e dunque, in regime di prorogatio, esattamente come nel caso di cui si tratta.

A tal proposito, il Tribunale di Bologna ha osservato che il presupposto per la revoca è che l'amministratore sia stato previamente nominato e che il mandato annuale/biennale non sia scaduto nelle more atteso che il mandato si estingue ipso iure alla scadenza del termine, in caso di dimissioni o di annullamento della delibera di nomina.

Onde, per conseguire la revoca giudiziale, necessita che l'amministratore sia nella pienezza del mandato.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Trib.Bolognadecreton.11831del 7novembre 2019
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