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Fabio77

Amministratore revocato o in prorogatio????

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Ieri sera c'è stata l'assemblea del condominio dove vivo ed al momento della nomina dell'amministratore l'assemblea si è così espressa!!!: 482mm votavano per la revoca dell'amministratore attuale e 292 mm x la sua conferma. Il presidente ha fatto scrivere a Averbale il risultato di cui sopra ed aggiungendo che l'attuale amministratore resta in carica in prorogati!! Ora mi chiedo: è vero che non ci sono stati i mm x la revoca ma nemmeno un terzo x la nomina !! In questi cadi l'amministratore è revocato o in prorogatio??? Potre

Trattandosi di amministratore già in carica, di fatto è stato confermato nell'incarico per l'esercizio entrante con pieni poteri.

 

La votazione riguardante la sua revoca avrebbe avuto esito positivo solo se si fossero verificate le condizioni espressamente previste dall'art. 1136 c.c. 2°comma, ovvero con voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentanti almeno 500 millesimi. Pertanto quell'amministratore non è stato neppure revocato.

La medesima maggioranza è richiesta per la nomina di un nuovo amministratore.

Non è in Prorogatio, ma nei suoi pieni poteri, in quanto le votazioni non hanno raggiunto il quorum necessario per la sua revoca. (art.1136 C.C.).

 

potreste revocarlo per gravi inadempienze ( Artt. 1129,1130 C.C.)

Il presidente ha ragione.A parte la sfiducia della stragrande dei presenti ma,fra l'altro la conferma non ha raggiunto nemmeno 1/3 dei presenti.

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...espressamente la nomina e non la conferma.

 

In definitiva secondo quest’impostazione per la prima sono sempre necessari 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti all’assemblea. Per la validità delle deliberazione di conferma, invece, nel silenzio della legge, in seconda convocazione, sarebbero stati sufficienti 1/3 dei millesimi e 1/3 dei partecipanti al condominio. Infatti, l’art. 1136, terzo comma, c.c. dice che in seconda convocazione la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. In pratica senza l’indicazione di una maggioranza ad hoc, per la conferma vale la regola generale dettata per la validità delle deliberazioni in seconda convocazione. Indubbiamente un abbassamento del quorum che facilita l’adozione di tale atto.

 

http://********************/amministratore-di-condominio-per-la-conferma-basta-la-maggioranza-semplice/

 

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vai su Google: "Amministratore di condominio: perchè per la conferma non basta la maggioranza semplice?"

Non credo che con la Riforma sia ancora valido il discorso della prorogatio, appunto per evitare vuoti di piena gestione amministrativa la nuova norma parla di conferma di un altro anno se non interviene una delibera di revoca o di nomina di un nuovo amministratore (anche in presenza di dimissioni dell'amministratore e sempre con la maggioranza degli intervenuti portatori di 500 millesimi) e in assenza di tale decisione l'istituto della prorogatio dei poteri gestori viene meno appunto perché si rinnova automaticamente per un altro anno l'amministratore in carica.

Si è vero che l' interpretazione della norma in seconda convocazione è di un 1/3 ed 1/3 ma non credo che sia cosi placido, che se si dovesse ricorrere in giudizio, il giudice abbia quest'orientamento. Purtroppo nell'ordinamento e in particolar modo in quello condominiale, ci sono delle contraddizioni e dei vuoti normativi che rendono l'applicazione delle fonti giuridiche difficoltosa. In questo caso l'Amministratore non essendo stato revocato è a tutti gli effetti in carica per altri 12 mesi...

Potremmo invece richiedere di riconvocare l'assemblea cercando questa volta di revocarlo con 501 mm????

Grazie x le risposte!!

Si potete convocare un'assemblea per rimuoverlo dall'incarico

 

( art.1129 :la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina)

La natura giuridica del contratto dell'amministratore è quella del mandato e si applica la relativa normativa compresa quella dell'Art 1724 c.c. che prevede la revoca tacita come conseguenza alla nomina di un nuovo mandatario ( in questo caso un nuovo amministratore )

cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9082/2014)

Potremmo invece richiedere di riconvocare l'assemblea cercando questa volta di revocarlo con 501 mm????

Grazie x le risposte!!

Come confermato da ulissa1958 certo che potete, ma ricordatevi di avere la certezza del quorum per la revoca e il nuovo nominativo da nominare (sempre che il vostro condominio sia formato da almeno nove condòmini)...altrimenti rimane la situazione in essere

Buonasera vorrei chiedere una cosa al riguardo:

Nella convocazione dell'assemblea annuale (successiva alla prima dove è già stato nominato) l'amministratore deve comunque indicare un punto tipo "nomina amministratore" o può soprassedere?

Se non inserisse il punto, l'assemblea in quel momento potrebbe proporre la disdetta dell'incarico e la nomina di un nuovo amministratore?

Grazie mille.

Voi volete revocarlo? Perchè allora dovete chiedere espressamente l'inserimento del punto all'ODG, altrimenti se non è inserito e i condomini non sono tutti presenti non potete discutere un punto non all'ODG. Sul fatto del se può, io penso di si in forza all' art. 1129 C.C.

 

Eventualmente potete convocare una successiva assemblea e revocarlo sempre in forza all'art 1129 c.c.

NUOVO TESTO

Art. 66

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione...

 

http://www.mapi.it/riforma-del-condominio-nuovi-articoli-66-67-68-69-disposizione-di-attuazione-del-codice-civile/

Per quanto riguarda il compenso dovremmo pagargli l'intero anno o solo per i mesi che è stata in carica?

Se revocata per gravi responsabilità solo per il periodo in carica; diversamente per tutto il periodo

 

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Pardon....diversamente per tutto l'anno

Quindi, l'amministratore può liberamente inserire un punto sulla nomina o non inserirlo a sua discrezione?

E se non fosse indicato non si potrebbe procedere alla sua rimozione durante quell'assemblea?

Stevemcd :Quindi, l'amministratore può liberamente inserire un punto sulla nomina o non inserirlo a sua discrezione?

E se non fosse indicato non si potrebbe procedere alla sua rimozione durante quell'assemblea?

 

deve inserirlo ogni due anni perchè come già ho detto l'Amministratore è in carica un anno ed i il suo incarico si intende rinnovato per uguale durata (art 1129). Se volete revocarlo chiedete la convocazione di una nuova assemblea con all'ODG questi punti " revoca amministratore " "nomina nuovo amministratore" E prcedete.

 

Non si può deliberare su punti non iscritti all'ODG, a meno che non siano presenti tutti i condomini con 1000/1000.

Ma se per due anni consecutivi non si raggiungono i 501 mm x revocarlo ma lui non raggiunge i 333 mm per la normale nomina in seconda convocazione si può impugnare l'assemblea nel cui verbale risulta nuovamente amministratore in prorogatio (anche se la prorogatio non esiste più)????

come fa a non raggiungere i 333 mm se non raggiunge i 333 mm vuol dire che ha contro piu di 600 mm e cosi lo si revoca ma dovete avere sempre la doppia maggioranza. Io se fossi in lui mi dimetterei. se dopo il secondo mandato non viene eletto credo che la via più semplice sia quella giudiziale.

Non li ha!! come scritto nel primo post. Hanno inserito a verbale la nomina in prorogatio poichè la revoca ha raggiunto 482 mm contro i 282 a favore dell'amministratore!!

Secondo Lei è valida la nomina???

Non li ha!! come scritto nel primo post. Hanno inserito a verbale la nomina in prorogatio poichè la revoca ha raggiunto 482 mm contro i 282 a favore dell'amministratore!!

Secondo Lei è valida la nomina???[/quote

 

chi ha detto che è valida, ho semplicemente fatto una supposizione matematica, che all'appello mancano circa 230 mm con quelli avreste potuto revocarlo,oppure sarebbe stato rieletto sempre che abbia raggiunto la doppia maggioranza, per l'una o per l'altra situazione. La prorogatio con la nuova legge non esiste più è nominato per due anni se non viene revocato dall'assemblea. Comunque se hai ben letto io ho detto che se fossi stato io mi sarei dimesso perchè non potrei amministrare con 482 millesimi contro 230 assenti 282 favorevoli.

Secondo me però essendo già due anni che non raggiunge i 333 mm dovrebbe essere considerato revocato!! O sbaglio???

Sbagli.

Revoca (e nomina) comunque devono essere confermate da una votazione assembleare avente almeno 500 millesimi a favore della revoca (o della nomina).

E se l'assemblea raggiunge i 500 millesimi per la revoca e non gli stessi millesimi per la nomina? Il vecchio amministratore rimane in prorogatio ?

E se l'assemblea raggiunge i 500 millesimi per la revoca e non gli stessi millesimi per la nomina? Il vecchio amministratore rimane in prorogatio ?

si, rimane in prorogario fino a quando l'assemblea non nomina un nuovo amminisitratore con le previste maggioranze (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

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