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Amministratore. in regime di prorogatio e compenso

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Salve, nel mio condominio vengono approvati da circa 3 anni bilanci con 200 millesimi e anche la nomina dell'amministratore che rimane in regime di prorogatio perchè non ci sono i millesimi nè per confermarlo nè per cambiarlo. In quersto contesto è giusto pagare i suoi compensi o no?

Se conseguentemente alla revoca non avviene una nuova nomina, l'amministratore continuerà ad amministrare ed a percepire un compenso, a meno che l'assemblea non manifesti e verbalizzi l'intenzione di rinunciare al prorogatio imperi (che è un diritto del condominio e non un dovere) ed indichi all'amministratore la persona a cui consegnare tutta la documentazione in suo possesso manlevandolo da eventuali pregiudizi.

Salve, nel mio condominio vengono approvati da circa 3 anni bilanci con 200 millesimi e anche la nomina dell'amministratore che rimane in regime di prorogatio perchè non ci sono i millesimi nè per confermarlo nè per cambiarlo. In quersto contesto è giusto pagare i suoi compensi o no?

Cosa viene scritto sul verbale?

Se c'è comunque una maggioranza inferiore a quella legale che approva, la delibera è valida ma annullabile entro 30 giorni dalla data dell'assemblea da parte dei presenti contrari ed entro 30 giorni dal ricevimento del verbale da parte degli assenti.

 

Per quanto riguarda la nomina/conferma dell'amministratore, tra l'altro, una delle interpretazioni data secondo riforma è che in mancanza di revoca e/o conferma esplicita (il caso di mancanza di maggioranze), l'amministratore si intende riconfermato automaticamente.

Ecco una interpretazione data da un noto studio legale di Verona per conto di ANACI:

 

Il nuovo testo dell’art. 1129 c.c. dunque deve essere così interpretato:

L’amministratore dura in carica un anno (art.1129, 9 comma c.c.);

L’assemblea, convocata dall’amministratore ogni anno (art.66, 1 comma disp.att.c.c.), ex art. 1135 n.1) deve esprimersi sulla riconferma o revoca dell’amministratore;

Se l’assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500mm, per la revoca con l’indicazione del nome del nuovo amministratore, l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.).

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d'accordo: l'amministratore è riconfermato per l'anno successivo nei pieni poteri; e supponiamo che anche i bilanci, consuntivo e preventivo, non sono stati approvati SOLO perché sono mancate le maggioranze necessarie in occasione dell'assemblea ordinaria regolarmente convocata.

Chiedo se l'amministratore può aggiornare, secondo il preventivo non approvato, le quote mensili che pagano i condomini per far fronte alle spese ORDINARIE.

grazie in anticipo.

L'amministratore invierà ai condomini i bollettini di pagamento per le spese ordinarie anche se non è stato approvato il preventivo, se i condomini non desiderano ricevere decreti ingiuntivi dai fornitori sarà meglio che paghino quanto viene richiesto dall'amministratore.

 

p.s. se hanno dubbi sull'operato dell'amministratore e/o non credono che quelle sono le giuste cifre richieste, possono controllare i giustificativi oppure sostituire l'amministratore.

Non approvare il preventivo non significa non pagare i fornitori.

d'accordo: l'amministratore è riconfermato per l'anno successivo nei pieni poteri; e supponiamo che anche i bilanci, consuntivo e preventivo, non sono stati approvati SOLO perché sono mancate le maggioranze necessarie in occasione dell'assemblea ordinaria regolarmente convocata.

Chiedo se l'amministratore può aggiornare, secondo il preventivo non approvato, le quote mensili che pagano i condomini per far fronte alle spese ORDINARIE.

grazie in anticipo.

Se il preventivo è approvato con maggioranze inferiori a quelle legali, la delibera è valida ma annullabile entro i termini di annullabilità.

 

Se il preventivo non è approvato, l'amministratore può richiedere sia quote aggiornate che quote simili a quelle dell'anno precedente ma se qualche condòmino si rifiuterà di pagare non potrà chiedere decreto ingiuntivo senza preventivo approvato.

Nell'inerzia dell'assemblea l'amministratore dovrà ricorrere al Giudice per far approvare il preventivo (presentando verbali di assemblee deserte) oppure dovrà rassegnare le dimissioni per ingestibilità del condominio.

Se il preventivo è approvato con maggioranze inferiori a quelle legali, la delibera è valida ma annullabile entro i termini di annullabilità.

 

Se il preventivo non è approvato, l'amministratore può richiedere sia quote aggiornate che quote simili a quelle dell'anno precedente ma se qualche condòmino si rifiuterà di pagare non potrà chiedere decreto ingiuntivo senza preventivo approvato.

Nell'inerzia dell'assemblea l'amministratore dovrà ricorrere al Giudice per far approvare il preventivo (presentando verbali di assemblee deserte) oppure dovrà rassegnare le dimissioni per ingestibilità del condominio.

grazie; e per quanto riguardo l'addebito dei conguagli del consuntivo 2014? stessa cosa? cioè si deve sottoporre il consuntivo all'approvazione di un giudice?

 

di nuovo grazie ciao

grazie; e per quanto riguardo l'addebito dei conguagli del consuntivo 2014? stessa cosa? cioè si deve sottoporre il consuntivo all'approvazione di un giudice?

 

di nuovo grazie ciao

L'amministratore deve chiedere ai condomini il contributo ad evitare D.I. di tutto quanto è a debito del condominio, se i condomini non collaborano, l'amministratore farà bene a rassegnare le dimissioni come ha già suggerito Leonardo.

 

Ripeto, non approvare consuntivi e/o preventivi non fa si che i debiti scompaiono come per miracolo o magia.

Buongiorno a tutti. Mi aggancio al titolo della discussione ma avrei una domanda diffente rispetto all'originaria. Brevemente, siamo un condominio di 8, e delusi dalla gestione dell'amministratore (con riferimento sia ai condomini morosi, che a parcelle dell'amministratore "x attività straordinarie" (e mooolto sudate, stante l'importo richiesto...) presentate nell'ultimo consuntivo, abbiamo deciso di revocarlo e mi sono lanciato nell'avventura (non sono un professionista). Gli step sono stati i seguenti: 31102014 scadenza esercizio, gennaio 2015 assemblea ordinaria in cui il bilancio viene rigettato, vengono richieste le dimissioni dell'amministratore, il quale però non avendo inserito in ODG la nomina e revoca si aggrappa e c costringe alla nuova assemblea. Assemblea che viene indetta, solo dopo minaccia di autoconvocazione ex art 66, per giorno 1003201. Amministratore finalmente revocato, ma il 27032015, all'atto del passaggio di consegne (parziale tra l'altro), mi esibisce una parcella di oltre 350 euro per il periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di passaggio. La domanda è, dato che la norma all'art 1129 c.8 parla solo del periodo tra la revoca e il passaggio di consegne in cui non spetta alcun compenso, ma dalla scadenza dell'esercizio (per noi 31102014) alla revoca effettiva (10032015) è comunque applicabile oppure ha diritto a pretendere ulteriori compensi?

Grazie a chi vorrà rispondere.

Saluti

Giancarlo

Buongiorno a tutti. Mi aggancio al titolo della discussione ma avrei una domanda diffente rispetto all'originaria.
Se la domanda è differente è meglio che tu apra un topic tutto tuo, altrimenti le domande e risposte si possono incrociare tra quelle tue e quelle dell'Original Poster causando confusione nell'interpretazione delle stesse.

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