Incapacità di testimoniare e figli dei condomini
I condomini posso testimoniare nelle cause che vedono come parte il condominio? E i loro figli?
Il principio di massima spesso enunciato è che no, in dette controversie i condòmini non possono testimoniare, vedremo più avanti perché. L'applicazione pratica, come vedremo, è invece piuttosto complessa e richiede l'attenta analisi giuridica e di fatto del caso concreto.
La domanda nel nostro articolo è invece: tale divieto vale anche per i figli dei condomini? Prima di rispondere vediamo in sintesi perché è esclusa la possibilità di testimoniare da parte dei genitori. Ciò ci consentirà di avere già metà della risposta che cerchiamo.
Capacità di testimoniare dei condòmini
Ai sensi dell'art. 246 c.p.c. "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
In applicazione di tale norma la testimonianza dei condòmini è spesso ritenuta inammissibile. Vediamo in sintesi perché, citando una delle più recenti sentenze sul punto, cioè la sentenza n. 543 del Tribunale di Parma del 1 aprile 2019.
Secondo la citata sentenza, testualmente, nelle cause aventi ad oggetto i beni e i servizi comuni, il condominio "ha una legittimazione attiva e passiva concorrente con quella dei singoli condomini.
Di conseguenza, il singolo condomino, in tale tipologie di controversie, ha un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio e che, pertanto, lo rende incapace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. (v. Cass. n. 6483/1997 e successive)" (Trib. Parma n. 543/2019).
La stessa sentenza cita un altro approccio, ancora più stringente, quello rappresentato principalmente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17199/2015, secondo cui "i singoli condomini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio (nella specie, per il risarcimento dei danni derivanti da una caduta sul pianerottolo condominiale) poiché l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi" (Trib. Parma n. 543/2019).
Ed, effettivamente, sappiamo che la causa, con i limiti ad es. derivanti dalla possibilità, per i condomini, di dissentire e separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza ex art. 1132 c.c.), comporterà dei costi per i condomini e ai sensi dell'art. 63 disp. att. e trans. c.c., una volta titolo esecutivo, la sentenza (o altro atto o provvedimento cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, ex art. 474 e ss. c.p.c.) sarà azionabile nei confronti di ciascun condomino. In ogni caso, la valutazione va effettuata caso per caso, come già detto.
Il caso deciso dalla citata sentenza del Tribunale di Parma riguardava la richiesta di risarcimento dei danni subiti ad una condomina a seguito di una caduta sullo stradello che collegava il condominio al cancello di uscita sulla pubblica via; il teste (poi non ammesso) indicato dall'attrice era suo marito, proprietario in regime di comunione dei beni dell'immobile posto all'interno del condominio convenuto.
Valutazione attendibilità dei figli dei condomini a testimoniare
Se è questa la ratio del divieto, esso non dovrebbe valere per i figli dei condomini, dunque essi possono essere ammessi a testimoniare (per un caso di utilizzo di figli di condomini come testimoni, v. ad es. la sentenza del Tribunale di Bolzano depositata l'11 ottobre 2018).
Resta in ogni caso, al pari di qualunque altro testimone, il vaglio della loro attendibilità.
Ai sensi dell'art. 252 c.p.c., infatti "Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.
[II]. Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone."
La valutazione spetterà al giudice, il quale potrebbe anche decidere di non prendere in considerazione la testimonianza, alla luce eventualmente anche di altri elementi che possono confermare il sospetto o non confermare le dichiarazioni rese (v. ad es. sent. Trib. Roma del 15.12.2004) se non proprio contraddirle.
Se dunque, emerge, per fare un esempio, che tra la famiglia del condomino attore e la famiglia di colui che rende testimonianza vi sono alle spalle settimane, mesi, anni di astio, se non addirittura di episodi di illeciti, o di processi civili o penali, etc. etc. va da sé che qualche dubbio sull'attendibilità del teste, cioè, sull'affidabilità, l'equilibrio e la serenità con cui egli renderà o ha reso le dichiarazioni testimoniali vada considerato; si tratterà di una valutazione che tenga conto di vari elementi, tra ci ad es. anche l'oggetto della testimonianza.
Peraltro, non è mai un bel segno che un condomino faccia causa al condominio, dunque ai suoi vicini; certamente alle volte il giudizio non è evitabile, non stiamo qui a sindacare: resta il fatto che la cosa di per sé, se non è conseguenza, può facilmente divenire causa di astio.
Se non altro perché una causa chiama dispendio di soldi, e nessuno dei vicini di casa, titolari di qualche diritto reale, gli sarà grato, compresi i suoi figli.