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Mediazione obbligatoria «gratuita» per i condomini meno abbienti

Il condomino meno abbiente ha diritto ad essere assistito a spese dello Stato anche durante la mediazione obbligatoria.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In assenza di specifica legge, il Tribunale di Firenze ha esteso il beneficio del gratuito patrocinio ai risultati ottenuti durante la mediazione obbligatoria. Pertanto l'accordo raggiunto con il mediatore legittima il difensore al pagamento per l'attività svolta a carico dell'Erario.

“Pur in assenza di espressa previsione normativa, i principi e le garanzie costituzionali impongono di includere la mediazione obbligatoria fra le procedure accidentali o comunque connesse a quelle giudiziali cui l'art. 75 del d.p.r. 115 del 2002 estende l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato.”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 19 gennaio 2017 in merito della possibilità del gratuito patrocinio per la mediazione obbligatoria.

I fatti di causa. Tizio (Legale) presentava istanza volta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta a favore del proprio cliente, ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Firenze.

Nella domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'istante aveva premesso di voler iniziare una causa di scioglimento di comunione avanti al Tribunale di Firenze, specificando che la richiesta riguardava anche la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1bis dlgs 28/2010.

Nella richiesta di liquidazione, l'istante specifica che la mediazione aveva avuto esito positivo e si era conclusa con accordo; chiedeva pertanto la liquidazione delle spese con riferimento alle attività svolte con riferimento alla fase di mediazione obbligatoria pre-processuale, prodromica alla domanda di scioglimento di comunione.

No alla convalida di sfratto (e sì alla mediazione) se l'inquilino contesta la legittimazione ad agire del locatore

La mediazione. La mediazione è quella attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 lett. a, del D.Lgs. 28/2010 riformulato dalla legge 98/2013).

Si rammenta che il citato art. 5, d.lgs. n. 28/2010 individua l'ambito di applicazione della mediazione in materia condominiale, estendendo l'obbligatorietà del relativo tentativo a tutte le controversie sostanzialmente riconducibili all'applicazione della normativa condominiale prevista dal codice civile.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Firenze del 19 gennaio 2017
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