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Serve la procura notarile per partecipare all'incontro di mediazione?

La risposta della giurisprudenza non è unanime e con la riforma Cartabia si è forse persa l'occasione per un chiarimento definitivo.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Agli incontri di mediazione, seppure sia di fondamentale importanza la presenza personale della parte, è ammesso il conferimento della delega a un soggetto terzo, anche al difensore, senza la necessità dell'autenticazione notarile, a meno che tale formalità sia necessaria per la conclusione dell'eventuale accordo di conciliazione.

Questa la chiara presa di posizione del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, che si è pronunciato su un'eccezione di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 con la recente sentenza n. 7689 del 6 ottobre 2023.

Procura notarile e partecipazione all'incontro di mediazione. Fatto e decisione

Nella specie una delle parti in causa aveva appunto eccepito l'improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria.

La controparte aveva partecipato al procedimento a mezzo del solo difensore, al quale però, secondo detta eccezione, non erano stati conferiti validi poteri, difettando una procura notarile.

Il predetto difensore, infatti, si era presentato all'incontro munito di una procura speciale sostanziale, diversa dalla procura alle liti rilasciata per il successivo giudizio, ma non autenticata da un notaio.

Il Tribunale di Milano, richiamandosi alla nota decisione della Suprema Corte n. 8473/2019, ha però respinto tale eccezione, ritenendo sufficiente all'assolvimento della condizione di procedibilità la partecipazione all'incontro di mediazione di un soggetto, anche del difensore, munito di una procura speciale, ancorché non autenticata da un notaio.

I giudici milanesi sono arrivati a questa conclusione sulla base di un'argomentazione chiara e semplice, valorizzando lo spirito e le finalità della procedura di mediazione. La Corte di Cassazione, che si è pronunciata sulla questione con la nota sentenza n. 8473/2019, si è limitata a stabilire che la parte invitata in mediazione non può conferire al difensore il potere di partecipare in sua vece a tale procedimento con la procura alle liti da quest'ultimo autenticata.

Invero i giudici di legittimità non hanno affatto stabilito che la procura speciale sostanziale da conferire al terzo, anche ove si tratti del difensore, debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, limitandosi a escludere la legittimità della procura alle liti. Ecco perché, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto dell'atto giuridico da concludere) nonché dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010, relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità) il Tribunale di Milano ha concluso nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non deve essere soggetta a formalità.

=> Mediazione e condominio: perchè funziona meglio delle cause civili

Necessità di autentica notarile per la delega nella mediazione: chiarimenti e orientamenti

Come è noto, una serie di recenti pronunce di merito si sono espresse a favore o contro la necessità di autentica notarile in relazione alla delega conferita a un terzo per la partecipazione al procedimento di mediazione.

Ribadito ancora una volta che la presenza delle parti è essenziale all'efficace svolgimento della mediazione, è parimenti certo che il privato che non possa o non voglia partecipare a tale incontro ha il diritto di delegare a ciò un soggetto terzo.

Il problema che si è posto - invero alquanto bizzarro, ove si rifletta sul carattere informale della mediazione - è se a tale scopo sia sufficiente una procura semplice o la stessa debba invece essere autenticata.

E in questo caso da chi? Dall'avvocato, come avviene per la procura alle liti, o addirittura da un notaio?

Come si diceva, la Cassazione, con provvedimento n. 8473/2019, ha affermato che la procura conferita dalla parte per la mediazione deve essere speciale e sostanziale: deve quindi essere rilasciata per quella specifica procedura di mediazione e contenere espressamente il potere di disporre dei diritti oggetto del contendere, quindi di poter negoziare, transigere, conciliare, ecc. ecc. La Suprema Corte, come pure spiegato dal Tribunale di Milano, se da un lato ha chiarito che a tal fine non è sufficiente la procura alle liti autenticata dall'avvocato (per intendersi, quella che viene rilasciata per il giudizio), dall'altro lato non ha affatto affermato che sia necessaria l'autenticazione notarile.

La giurisprudenza di merito si è pronunciata in molti casi per l'idoneità di una procura speciale non autenticata, salvo che all'atto della conciliazione debbano essere posti in essere atti che richiedono l'autentica della sottoscrizione (si vedano: Trib. Ravenna 31/10/2022 n. 571; Trib. Roma 23/11/2021 n. 18271; Trib. Napoli 10/02/2022 n. 1488; Corte App. L'Aquila 15/07/2021 n. 1129; Trib. Velletri, 19/10/2021 n. 1892; Trib. Pordenone 07/12/2020 n. 647; Corte App. Napoli 29.9.2020 n. 3227). Accanto a queste decisioni sussistono però anche degli orientamenti più formalistici (cfr. Trib. Genova, 15/05/2022).

Da questo punto di vista, la c.d. riforma Cartabia avrebbe probabilmente potuto fare maggiore chiarezza, risolvendo un problema di cui proprio non si avverte il bisogno. L'attuale comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 si limita a disporre che "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione" e che "in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia".

Ora, a parte il richiamo ai "giustificati motivi", che sembrerebbe limitare il potere di delega, nell'ottica di un rafforzamento del monito alla partecipazione personale delle parti procedura di mediazione, gli ulteriori dati testuali pare non facciano altro che confermare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra richiamato e da ultimo ribadito dal Tribunale di Milano con la sentenza dello scorso autunno.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 6 ottobre 2023 n. 7689
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