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Procura speciale sostanziale per la mediazione, quale forma?

Quale forma deve avere la procura conferita per l'incontro di mediazione civile?
Avv. Valentina Papanice 

Mediazione civile quale la forma della procura?

Quale forma deve avere la procura conferita dalla parte per l'incontro di mediazione?

Precisamente, la procura da dare a terzi per la sostituzione nel procedimento di mediazione dev'essere autenticata da un pubblico ufficiale?

Il testo normativo che disciplina la mediazione civile, il D. Lgs. n. 28/2010, in proposito non dice alcunché, e i vari dubbi creati dalle norme sul punto sono stati in parte dissipati dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019.

Che, per la verità, sul tema specifico della forma della procura avrebbe potuto spendere alcune, pochissime, paroline di più. Sì, perché, se per molti il contenuto del provvedimento è chiaro nel senso di non richiedere che la procura sia autenticata da un pubblico ufficiale, per altri, sembrano un po' meno, la sentenza al contrario richiede proprio questa forma.

Di recente si è espresso il Tribunale di Salerno dando ulteriore voce al primo orientamento.

Vediamo dunque agli aspetti salienti della questione, partendo dal "famigerato" contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019.

Cass. n. 8473/2019: la procura non può essere autenticata dall'avvocato

Come detto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019 ha chiarito molti dubbi sull'istituto della mediazione. Per quanto riguarda la procura, la Corte ha chiarito vari aspetti.

In primis, per quanto qui interessa, viene affermato che la parte può non partecipare direttamente in mediazione; secondo, la procura può essere anche data al proprio avvocato.

Però, e qui entriamo nel cuore del nostro tema, deve trattarsi di una procura speciale sostanziale, cioè riferita allo specifico procedimento di mediazione e deve contenere "il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto".

Inoltre, si dice che tale potere non può essere conferito con la procura alle liti e che l'avvocato non ha qui potere di autentica delle firme previsto invece per la procura alle liti.

Quest'ultima frase ha creato una deflagrazione, potremmo dire, nel dibattito tra gli operatori.

All'indomani della sentenza la voce che correva tra gli operatori era che la Cassazione aveva stabilito che la procura in mediazione dev'essere sempre autenticata da pubblico ufficiale, che dovesse essere notarile.

La tesi della necessità della procura notarile per la mediazione

E di tale avviso, alcuni sono rimasti, anche ora che è trascorso un po' di tempo.

Gli stessi giudici, anche a distanza di tempo, hanno sposato in certi casi questa conclusione.

Ad es. segnaliamo la sentenza n. 3922 del 2019 del Tribunale di Torino, emessa poco dopo la sentenza di Cassazione, secondo cui la procura non era idonea perché priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge.

Nel caso di specie, riguardante l'impugnazione di una delibera condominiale, le conseguenze non erano state da poco: la domanda proposta ex art. 1137 c.c. era stata dichiarata improcedibile e la condomina dichiarata decaduta dall'attivazione del procedimento di mediazione, da esperirsi entro i trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c.

Vi sono poi casi più recenti: ad es. ci giunge notizia dalla rete della sentenza n. 919 del 2020 del Tribunale di Salerno, anche questa riferita ad una controversia in materia condominiale: questa volta si tratta di un'opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali. Nel caso del decreto ingiuntivo la mediazione è obbligatoria in fase di opposizione.

Il giudice qui rileva nuovamente l'assenza di una procura speciale sostanziale validamente autenticata: la procura speciale vi era ma era stata autenticata dall'avvocato, diversamente da quanto avrebbe sancito la Corte di Cassazione n. 8473/2019.

Le conseguenze qui sono state la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con estensione della dichiarazione di improcedibilità della domanda alle domande riconvenzionali dell'opponente.

Conseguenze non da poco.

La motivazione su cui sono basate queste decisioni è quindi proprio il testo della sentenza della Corte di Cassazione.

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La tesi della non necessità della procura notarile per la mediazione

Sembra prevalere comunque la lettura che, sempre avendo come riferimento (anche) il testo della sentenza della Corte, esclude la necessità della procura notarile; tra queste abbiamo la sentenza del Tribunale di Milano n. 5665/2019, l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14 maggio 2020 - reperita in rete - e quella del Tribunale di Torino n. 120/2021.

La sentenza del Tribunale di Milano affermava la correttezza nella specie della procura speciale sostanziale, per il fatto che era quanto richiesto dalla sentenza di Legittimità n. 8473 cit., e che nessuna norma prevede che nel procedimento di mediazione la rappresentanza sostanziale di una parte debba necessariamente essere conferita in forma autentica (pertanto non aveva rilevanza che l'autentica nella specie provenisse dal difensore).

Che, conseguentemente, anche all'incontro di mediazione vale quanto previsto dall'art. 1392 c.c. e cioè che per la partecipazione in nome e per conto di un altro soggetto non può che essere richiesta la forma necessaria per l'atto che deve essere compiuto: nel caso di specie, come detto, nessuna norma prevede che per la partecipazione all'incontro di mediazione sia necessaria la procura notarile o equipollente, né la materia oggetto del contendere (contratto di locazione) richiedeva o richiede particolari forme per la definizione negoziale della lite.

D'altronde, rileva il giudice di Milano che, dato che le norme prevedono l'assistenza del difensore (art. 8 D.Lgs. n.28/10) e che, come riconosciuto nella pronuncia della stessa Corte richiamata, lo stesso difensore può essere delegato anche alla rappresentanza sostanziale, non si vede perché dovrebbero esistere requisiti di forma ancora più stringenti di quelli relativi alla procura a stare in giudizio, con la quale possono essere conferite le più ampie facoltà di definire e transigere, disponendo dei diritti sostanziali della parte rappresentata.

Il Tribunale di Torino poi, sempre in una controversia condominiale, nella recentissima sentenza del 2021, riferendosi alla citata sentenza di legittimità afferma lapidariamente che "A differenza di quanto illustrato dalla difesa di parte convenuta, il Supremo Collegio non ha stabilito che la "procura speciale sostanziale" debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri…, ma ha soltanto escluso la legittimità della "procura alle litio la legittimità della "procura alle liti" " ".

Diritti reali e procura in mediazione

Corollario di questo discorso è che nei casi in cui è invece le norme prevedono una forma specifica le cose cambiano: ciò accade ad es. per i diritti reali immobiliari, dove è senza dubbio necessaria la procura autenticata da pubblico ufficiale.

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Sentenza
Scarica Trib. Torino 14 gennaio 2021 n. 120
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