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Per i lavori straordinari obbligatoria la costituzione del fondo speciale, pena la nullità della delibera assembleare.

In caso di delibera condominiale che approva dei lavori straordinari è obbligatoria la costituzione del fondo speciale.
Avv. Enrico Morello 

In caso di delibera condominiale che approva dei lavori straordinari è obbligatoria la costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135 c.c. dato che, in mancanza, la delibera assembleare è affetta da nullità. Questo il principio pronunciato dalla sentenza pronunciata in data 27 gennaio 2018 dal Tribunale di Udine.

Il fatto. una condomina impugnava ben nove delibere assembleari del proprio condominio lamentando svariati vizi formali (ad esempio la tardività della convocazione) e sostanziali (in merito alla legittimità dei lavori deliberati al fine di sanare la situazione relativa alla vecchia cisterna del carburante ad uso riscaldamento interrata nel cortile condominiale).

Tra i vari motivi di impugnazione vi era anche quello della mancata costituzione da parte dell'amministratore di un fondo speciale dedicato alla raccolta dei capitali necessari per lo svolgimento dei lavori straordinari in condominio.

In particolare la delibera impugnata prevedeva la dismissione del vecchio impianto di riscaldamento e della succitata cisterna del carburante, il rifacimento della linea fognaria e la sostituzione delle porte esterne posteriori dello stabile senza però deliberare, per ognuno dei predetti interventi la costituzione di un fondo speciale per l'importo necessario per i lavori.

La norma. L'articolo 1135 del Codice Civile afferma ai commi I e IV che "Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede: […] 4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.

Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti".

Alla luce di tale impugnazione il condomino convenuto si costituiva affermando come la norma non stabilisca alcuna conseguenza in caso di mancata creazione del fondo, né descriva una eventuale sanzione e che non specifici chiaramente quando detto fondo debba essere costituito.

Condominio: è legittimo deliberare l'istituzione di un fondo prima dei lavori

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Trib. Udine sez. I 17 gennaio 2018
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