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Condominio: è legittimo deliberare l'istituzione di un fondo prima dei lavori

Istituzione di un fondo spese per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale è da considerarsi legittima la decisione assunta a maggioranza dai condòmini, con la quale è stabilita l'istituzione di un fondo di accantonamento di somme per l'esecuzione di lavori, sommariamente individuati, ma la cui deliberazione avverrà in futuro.

Questa, in breve sintesi, la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17035 depositata in cancelleria l'11 agosto 2016.

Il caso: un condomino impugnava una deliberazione assembleare che aveva stabilito l'istituzione di un fondo spese per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. A suo modo di vedere tale decisione era illegittima in quanto i lavori riguardanti il fondo non erano ancora stati deliberati.

Richiesta fondo spese per causa condominiale

È vero, replicò il condominio costituendosi nel giudizio di primo grado, i lavori sarebbero stati deliberati in futuro, ma intanto, per grandi linee, era già chiaro quali sarebbero stati gli interventi perché se ne era discusso in precedenti riunioni ed il fondo era stato istituito proprio in relazione ad essi. Come dire: intanto mettiamo fieno in cascina, così al momento giusto si andrà più spediti.

Il giudice di primo grado, così come la Corte d'appello ritenevano la delibera legittima: da qui l'esito della causa davanti ai giudici di piazza Cavour.

Esito ancora una volta favorevole al condominio.

La Corte di Cassazione nel confermare la sentenza impugnata ha affermato – anche sulla base di un proprio precedente – che “appartiene al potere discrezionale dell'assemblea e non pregiudica né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma - perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio - l'istituzione di un fondo-cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni (Sez. Il, 28 agosto 1997, n. 8167)” (Cass. 11 agosto 2016 n. 17035).

Nel caso di specie, poi, dicono gli ermellini la sentenza del gravame ha ben motivato che alcuna astrattezza potesse essere addebitata alla delibera istitutiva del fondo, posto che dalla delibera medesima si evinceva chiaramente che lo stesso era destinato alla esecuzione delle opere che sarebbero state deliberate in futuro; ciò secondo i giudici basta a considerare lecita la decisione dell'assemblea.

Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria di notevole entità, si legge in sentenza, la delibera non era nemmeno censurabile in relazione ai quorum deliberativi necessari alla sua adozione, posto che gli stessi erano stati rispettati.

Il riferimento è alla maggioranza indicata dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., ossia maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

In relazione alla deliberazione di opere di manutenzione straordinaria, è utile rammentare che l'istituzione del fondo contestualmente alla deliberazione dei lavori è obbligatoria in ragione di quanto stabilito dall'art. 1135 n. 4 del codice civile.

La sentenza merita un particolare cenno anche perché ha nuovamente ribadito che in materia di cause afferenti l'impugnazione delle delibere condominiali, l'amministratore può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione assembleare.

Poteri dell'amministratore condominiale nei giudizi d'impugnazione delle delibere

Sentenza
Scarica Cass. 11 agosto 2016 n. 17035
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