#1 Inviato 10 Giugno, 2016 Salve a tutti, ho da porvi l'ennesima questione. A seguito dell'assemblea straordinaria convocata secondo l'art.66 cc per la revoca dell'amministratore conclusasi con la seguente delibera 538 mm e 4/9 condomini favorevoli alla revoca dell'amministratore e 462 mm e 5/9 condomini contrari alla revoca dell'amministratore l'amministratore ha ritenuto essere ancora in carica (dal 2014 non si vota la sua nomina diciamo che è il 3^ mandato). La domanda è può l'amministratore eseguire lavori straordinari ? Grazie per i Va pareri
#2 Inviato 10 Giugno, 2016 In assemblea quanti proprietari etano presenti? Ovvero: i 4 favorevoli rappresentavano la maggiorsnza dei presenti? Se si, l'amministratore è confermsto nella carica e di conseguenza gli atti sono legittimi
#3 Inviato 10 Giugno, 2016 4 su 9 non sono maggioranza . Comunque a prescindere da ciò l'amministratore resta comunque in carica .
#4 Inviato 11 Giugno, 2016 Salve a tutti, ho da porvi l'ennesima questione. A seguito dell'assemblea straordinaria convocata secondo l'art.66 cc per la revoca dell'amministratore conclusasi con la seguente delibera 538 mm e 4/9 condomini favorevoli alla revoca dell'amministratore e 462 mm e 5/9 condomini contrari alla revoca dell'amministratore l'amministratore ha ritenuto essere ancora in carica (dal 2014 non si vota la sua nomina diciamo che è il 3^ mandato). La domanda è può l'amministratore eseguire lavori straordinari ?Grazie per i Va pareri C'è da chiedersi perchè non si vota per la nomina/revoca/riconferma dell'amministratore, se i condomini hanno l'intenzione di cambiare amministratore sarà bene che lo chiedano all'amministratore stesso, e che sia posto l'argomento all'OdG della prossima assemblea.Comunque se l'assemblea delibera lavori straordinari, l'amministratore pur in proroga deve far eseguire i lavori in quanto pur essendo in proroga conserva tutti i poteri previsti dalla legge e dal RdC, quello che non può fare è far eseguire lavori straordinari non urgenti di sua iniziativa, ma questo non può farlo neppure un amministratore regolarmente nominato o riconfermato, perchè è previsto dall'art. 1135 cc; - L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.