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A chi inviare l'istanza di avvio della mediazione?

La spedizione va fatta alla parte personalmente e non al suo difensore, anche se vi è un procedimento in corso.
Avv. Gianfranco Di Rago 

L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali.

In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

Questa la rigorosa conclusione alla quale è giunto il Giudice di Pace di Roma con la recente sentenza n. 24928, pubblicata lo scorso 23 novembre 2021.

L'avvio del procedimento di mediazione

La mediazione può essere svolta dalle parti in qualsiasi momento e in alcune ipotesi, indicate espressamente dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, essa è condizione di procedibilità del giudizio e, quindi, deve essere necessariamente avviata prima del processo civile. Tuttavia in molti casi essa è obbligatoria anche nel corso del processo.

Il caso più frequente, che può riguardare anche le controversie condominiali, è quello delle procedure di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove è previsto che il tentativo obbligatorio di mediazione debba essere avviato dopo la prima udienza di comparizione delle parti, deputata all'adozione dei provvedimenti sulla concessione della provvisoria esecutività al provvedimento monitorio opposto (o sulla sospensione dell'esecutività nel caso di decreto immediatamente esecutivo).

In questi casi, essendoci un procuratore costituito in giudizio, può sembrare più comodo, opportuno o, addirittura, necessario inviare presso quest'ultimo l'istanza di avvio della procedura di mediazione, ad esempio tramite pec. Anche perché l'art. 170 c.p.c. prevede che la comunicazione degli atti endoprocedimentali debba sempre avvenire presso il procuratore costituito.

Questa disposizione vale solo per gli atti processuali o può/deve ritenersi applicabile anche all'istanza di mediazione?

La decisione del Giudice di Pace di Roma

La decisione adottata dal Giudice di Pace di Roma è stata chiara e netta. Non si può procedere a inviare l'istanza di mediazione presso il procuratore costituito.

Altrimenti la mediazione non può dirsi validamente avviata e il successivo giudizio è improcedibile.

Secondo il Giudice, il D.Lgs. 28/2010 non contempla in alcuna sua parte la possibilità della notifica al procuratore costituito, ma prevede espressamente che l'atto debba essere portato a conoscenza della parte.

A questo proposito è stato richiamato un precedente del Tribunale di Palermo (sentenza n. 3003 del 5 settembre 2019), secondo il quale è da accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto che abbia lamentato lo scorretto avvio della procedura, proprio perché la domanda di mediazione era stata notificata soltanto al difensore costituito e non anche alla parte personalmente.

Il caso opposto affrontato recentemente dal Tribunale di Cremona

Si ricorderà che la questione diamentralmente opposta era stata affrontata dal Tribunale di Cremona, in una sentenza dello scorso 1 luglio 2021. Si trattava di un procedimento per convalida di sfratto per morosità, nel quale uno dei litiganti aveva eccepito un vizio della procedura di mediazione, in quanto a suo dire la comunicazione di avvio gli era stata notificata personalmente, anziché al proprio difensore nel domicilio eletto.

Il Tribunale di Cremona aveva ritenuto infondata l'eccezione, evidenziando come nel procedimento di mediazione, volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto, sia da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte, anziché al difensore. Il D.Lgs. n. 28/2010, infatti, non impone affatto di notificare l'istanza al procuratore costituito, essendo necessario soltanto che l'atto sia portato a conoscenza della parte.

Una riflessione finale

Come si è avuto modo di osservare altre volte, questo tipo di problemi sorgono per via dello stretto collegamento che il D.Lgs. 28/2010 ha voluto operare tra mediazione e processo. La prima procedura, di per sé assolutamente informale, è stata in qualche modo piegata allo scopo deflattivo avuto di mira dal legislatore delegato.

Da qui varie problematiche che continuano ad agitare le aule di giustizia, dalla corrispondenza tra il contenuto dell'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del giudizio al problema della riservatezza, dal dies a quo per il conteggio dei termini di decadenza fino all'individuazione del soggetto cui inviare l'istanza di mediazione.

Se si guarda alle norme di legge, non si può che convenire con il Tribunale di Cremona nell'evidenziare come nel caso di una mediazione avviata in corso di causa non vi sia alcun obbligo di indirizzare l'istanza al procuratore costituito. Infatti l'art. 170 c.p.c. è una disposizione processuale, come tale non automaticamente applicabile alla procedura di mediazione.

Tanto più che, come avvertito dal Giudice di Pace di Roma, l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 parla di "comunicazione alle altre parti".

Ciò detto, a parere di chi scrive appare però eccessivamente formalistica la posizione assunta nel caso di specie dal Giudice capitolino.

Nel caso di mediazione avviata in corso di causa ciascuna delle parti è infatti rappresentata dal procuratore costituito. È vero che mediazione e processo rappresentano due ambiti diversi (seppure strettamente collegati).

Ma questa considerazione, se rende corretta la decisione assunta dal Tribunale di Cremona nell'ipotesi sopra ricordata, appare invece poco convincente nel caso opposto, tenuto conto del fatto che la finalità della ricordata disposizione di cui al D.Lgs. 28/2010 è appunto quella di portare a conoscenza della controparte l'avvio della procedura di mediazione, in modo che la stessa vi possa prendere parte.

Da questo punto di vista la comunicazione al procuratore costituito sembra una valida alternativa all'invio diretto alla parte, tenuto conto del ruolo "qualificato" svolto da quest'ultimo.

Far discendere da tale circostanza l'improcedibilità del giudizio, con tutte le conseguenze che ne derivano, appare quindi francamente eccessivo.

Deve esserci corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la citazione

Sentenza
Scarica Giudice di Pace Roma 23 novembre 2021 n.24928
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